Art. 6 Sistema di controllo della gestione finanziaria 1. Il documento descrive il sistema di controllo della gestione finanziaria, delineando l'insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato in relazione alla complessita' della strategia di investimento adottata dalla forma pensionistica. 2. Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria sono di norma formalizzate nell'ambito del manuale operativo della forma pensionistica, ovvero in un documento a se' stante. Il livello di dettaglio delle procedure riflette la complessita' e il grado di articolazione dell'attivita' di investimento posta in essere per ciascun comparto. 3. Nei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica il controllo della gestione finanziaria e' affidato alla funzione finanza. La verifica delle procedure seguite nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento, come definite in base al comma 2, e' attribuita a strutture di controllo interno della forma pensionistica. In caso di affidamento in outsourcing della funzione finanza devono essere posti in essere particolari presidi al fine di verificare l'operato dell'outsourcer. 4. Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve anzitutto fare riferimento alle soglie di rischiosita' e ai principali parametri di gestione indicati nel documento: a) a livello di comparto: la variabilita' del rendimento medio e la perdita massima ritenuta accettabile. In relazione alla tipologia di gestione, attiva o passiva: la duration dei titoli obbligazionari; la velocita' di rotazione del patrimonio; la tracking error volatility; gli eventuali limiti qualitativi e quantitativi; b) a livello di gestore: i vincoli posti alla sua attivita'. 5. I parametri di cui al comma 4 sono verificati sulla base degli indicatori riportati nel documento (con periodicita' da stabilire in relazione alla tipologia di rischi assunti). Le modalita' di calcolo degli indicatori sopra definiti devono essere chiaramente esplicitate nelle procedure di cui al comma 2. Occorre periodicamente verificare anche la coerenza delle soglie di rischiosita' con l'obiettivo finanziario e con la strategia posta in essere; le soglie devono essere eventualmente adattate al mutare delle circostanze e/o degli andamenti dei mercati. 6. Il sistema di controllo della gestione finanziaria prevede meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto rischio-rendimento. In un'ottica ex post deve essere individuata una metodologia di analisi dei risultati finalizzata ad attribuire il risultato della gestione (ovvero il differenziale rispetto a cio' che ci si attendeva) in termini di rischio e di rendimento ai diversi fattori che hanno contribuito a generarlo (performance attribution). 7. Particolare attenzione e' posta alla misurazione dei costi sostenuti sia di gestione che di negoziazione (espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). La verifica dello stile di gestione e della velocita' di rotazione del patrimonio e la richiesta di spiegazioni esaurienti in caso di disallineamento rispetto agli indicatori contribuiscono al contenimento dei costi. Nel caso di utilizzo di OICR occorre verificare che i costi addebitati siano coerenti con quanto previsto dalle previsioni statutarie e regolamentari delle forme pensionistiche e dalle convenzioni di gestione. Qualora il ricorso agli OICR risulti di dimensioni significative va verificata anche l'incidenza sulla redditivita' dei costi da essi sostenuti. 8. Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede una metodologia di rilevazione delle informazioni rilevanti che ne garantisca la veridicita', la correttezza, la completezza, nonche' l'aggiornamento in funzione dei controlli. In tale ambito particolare importanza assumono il ruolo dell'unita' interna dedicata ai sistemi informatici o dell'outsourcer esterno, i presidi posti in essere per fronteggiare i rischi operativi e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria; laddove la fonte di approvvigionamento dei dati che alimentano l'intero sistema di controllo sia diversa dalla banca depositaria e' opportuno che sia garantita la riconciliazione degli stessi con le evidenze di quest'ultima. La possibilita' di realizzare un efficace controllo della gestione finanziaria presuppone la disponibilita' di un information provider dei dati di mercato.