Art. 6 
 
 
           Sistema di controllo della gestione finanziaria 
 
  1. Il documento descrive il sistema  di  controllo  della  gestione
finanziaria, delineando l'insieme delle  procedure  da  adottare  per
verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti  coinvolti
nel  processo  risultino  in  grado  di  assicurare   gli   obiettivi
finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato in  relazione
alla complessita' della  strategia  di  investimento  adottata  dalla
forma pensionistica. 
  2. Le procedure interne di  controllo  della  gestione  finanziaria
sono di norma formalizzate nell'ambito del  manuale  operativo  della
forma pensionistica, ovvero in un documento a se' stante. Il  livello
di dettaglio delle procedure riflette la complessita' e il  grado  di
articolazione dell'attivita' di  investimento  posta  in  essere  per
ciascun comparto. 
  3. Nei fondi pensione negoziali e  preesistenti  con  soggettivita'
giuridica il controllo della gestione finanziaria  e'  affidato  alla
funzione   finanza.   La    verifica    delle    procedure    seguite
nell'impostazione e nell'attuazione della politica  di  investimento,
come definite in base al  comma  2,  e'  attribuita  a  strutture  di
controllo interno della forma pensionistica. In caso  di  affidamento
in outsourcing della funzione finanza devono essere posti  in  essere
particolari presidi al fine di verificare l'operato dell'outsourcer. 
  4.  Il  sistema  di  controllo  della  gestione  finanziaria   deve
anzitutto  fare  riferimento  alle  soglie  di  rischiosita'   e   ai
principali parametri di gestione indicati nel documento: 
    a) a livello di comparto: la variabilita' del rendimento medio  e
la perdita massima ritenuta accettabile. In relazione alla  tipologia
di gestione, attiva o passiva: la duration dei titoli obbligazionari;
la  velocita'  di  rotazione  del  patrimonio;  la   tracking   error
volatility; gli eventuali limiti qualitativi e quantitativi; 
    b) a livello di gestore: i vincoli posti alla sua attivita'. 
  5. I parametri di cui al comma 4 sono verificati sulla  base  degli
indicatori riportati nel documento (con periodicita' da stabilire  in
relazione alla tipologia di rischi assunti). Le modalita' di  calcolo
degli indicatori sopra definiti devono essere chiaramente esplicitate
nelle procedure di cui al comma 2. Occorre periodicamente  verificare
anche la  coerenza  delle  soglie  di  rischiosita'  con  l'obiettivo
finanziario e con la strategia posta  in  essere;  le  soglie  devono
essere eventualmente adattate al mutare delle circostanze  e/o  degli
andamenti dei mercati. 
  6. Il sistema  di  controllo  della  gestione  finanziaria  prevede
meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto  rischio-rendimento.
In un'ottica ex post  deve  essere  individuata  una  metodologia  di
analisi dei risultati finalizzata ad attribuire  il  risultato  della
gestione  (ovvero  il  differenziale  rispetto  a  cio'  che  ci   si
attendeva) in termini di rischio e di rendimento ai  diversi  fattori
che hanno contribuito a generarlo (performance attribution). 
  7. Particolare attenzione  e'  posta  alla  misurazione  dei  costi
sostenuti sia di gestione che di negoziazione (espliciti e  impliciti
nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). La verifica dello stile
di gestione e della  velocita'  di  rotazione  del  patrimonio  e  la
richiesta  di  spiegazioni  esaurienti  in  caso  di  disallineamento
rispetto agli indicatori contribuiscono al  contenimento  dei  costi.
Nel  caso  di  utilizzo  di  OICR  occorre  verificare  che  i  costi
addebitati  siano  coerenti  con  quanto  previsto  dalle  previsioni
statutarie  e  regolamentari  delle  forme  pensionistiche  e   dalle
convenzioni di gestione. Qualora il  ricorso  agli  OICR  risulti  di
dimensioni  significative  va  verificata  anche  l'incidenza   sulla
redditivita' dei costi da essi sostenuti. 
  8. Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede  una
metodologia  di  rilevazione  delle  informazioni  rilevanti  che  ne
garantisca la veridicita', la correttezza,  la  completezza,  nonche'
l'aggiornamento in funzione dei controlli. In tale ambito particolare
importanza assumono il ruolo dell'unita' interna dedicata ai  sistemi
informatici o dell'outsourcer esterno, i presidi posti in essere  per
fronteggiare i rischi operativi e i flussi informativi instaurati con
la banca depositaria; laddove la fonte di approvvigionamento dei dati
che alimentano l'intero sistema di controllo sia diversa dalla  banca
depositaria e' opportuno che sia garantita la  riconciliazione  degli
stessi con le evidenze di quest'ultima. La possibilita' di realizzare
un  efficace  controllo  della  gestione  finanziaria  presuppone  la
disponibilita' di un information provider dei dati di mercato.