Art. 7 Tempistica di attuazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 1, le forme pensionistiche adottano il documento sulla politica di investimento di cui all'art. 2 e si adeguano alle altre previsioni delle presenti Disposizioni secondo la seguente tempistica: a) entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti pari o superiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011; b) entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti inferiori a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011. Roma, 16 marzo 2012 Il presidente: Finocchiaro Il segretario: Tais