Art. 7 
 
 
                      Tempistica di attuazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1  comma  1,  le  forme
pensionistiche adottano il documento sulla politica  di  investimento
di cui all'art. 2 e si adeguano alle altre previsioni delle  presenti
Disposizioni secondo la seguente tempistica: 
    a) entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di  aderenti  (inteso
come iscritti attivi, ovvero iscritti  attivi  e  pensionati  per  le
forme che erogano direttamente le rendite) risulti pari o superiore a
1.000 alla data del 31 dicembre 2011; 
    b) entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di  aderenti  (inteso
come iscritti attivi, ovvero iscritti  attivi  e  pensionati  per  le
forme che erogano direttamente le rendite) risulti inferiori a  1.000
alla data del 31 dicembre 2011. 
      Roma, 16 marzo 2012 
 
                                           Il presidente: Finocchiaro 
Il segretario: Tais