IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del
gioco del lotto; 
  Vista la legge 19 aprile 1990,  n.  85,  concernente  modificazioni
alla succitata legge 528/82 ed, in particolare, l'art. 4 che prevede,
tra l'altro, la possibilita' di  apportare  ulteriori  modifiche  con
apposito D.M.; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,  n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione  ed
esecuzione delle leggi sopra citate, e  le  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
sostituito dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento  concernente  la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; 
  Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di  Roma  per
la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui  al
decreto del  Ministro  delle  finanze  17  marzo  1993  e  successive
modifiche ed integrazioni ed  al  decreto  direttoriale  15  novembre
2000; 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12,
commi 1 e 2,  concernente  il  riordino  delle  funzioni  statali  in
materia di organizzazione e gestione dei giochi,  delle  scommesse  e
dei concorsi a premi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n.  383  del
2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  di
tutte le funzioni in  materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto legge 28 dicembre 2001  n.  452  convertito  nella
legge 27 febbraio  2002,  n.16  con  il  quale  sono  state  adeguate
all'euro le disposizioni  precedentemente  stabilite  in  lire  dalla
normativa generale del gioco del lotto, con  particolare  riferimento
ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del Capo II in tema di  modalita'  per  il
pagamento delle vincite; 
  Visto il decreto legge del 28 aprile 2009  n.  39,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed  in  particolare,
l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali  la
possibilita' di adozione di "ulteriori modalita' di gioco del  Lotto,
nonche'  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  inclusa  la
possibilita' di piu' estrazioni giornaliere"; 
  Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, con il quale  e'
stata autorizzata  la  raccolta  delle  giocate  al  lotto  per  piu'
concorsi consecutivi; 
  Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con  il  quale  e'
stata istituita la nuova modalita' di gioco opzionale e complementare
al gioco del lotto, denominata "10eLOTTO;" 
  Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, con il  quale  il
"10eLOTTO" e' stato individuato come modalita' di gioco del lotto; 
  Visti i Decreti Direttoriali 2 settembre 2010 e 19 aprile 2011, con
i quali sono  state  apportate  alcune  modifiche,  fra  l'altro,  al
decreto direttoriale 13 luglio 2009  ed  al  decreto  direttoriale  4
dicembre 2008; 
  Visto il decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  la
legge 15 luglio 2011, n.111, concernente disposizioni urgenti per  la
stabilizzazione finanziaria ed in particolare l'art. 24, comma 29; . 
  Visto il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito  con  la
legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e  per  lo  sviluppo  ed  in  particolare
l'art. 2; 
  Rilevati i risultati positivi sulla raccolta del  gioco  del  lotto
conseguiti tramite giocate emesse per piu' concorsi  consecutivi,  in
modo particolare per il  "10eLOTTO"  nella  modalita'  ad  estrazione
frequente; 
  Vista la necessita' rappresentata dal concessionario di ottimizzare
i tempi di emissione degli scontrini per tali giocate, anche al  fine
di aumentare la disponibilita' del terminale di gioco per  permettere
la partecipazione al gioco da parte di un maggior numero di utenti; 
  Considerata tale esigenza rispondente all'interesse erariale  tanto
da ridefinire la  modalita'  di  emissione  dello  scontrino  per  le
giocate  in  abbonamento  effettuate  al  "10eLOTTO"  ad   estrazione
frequente; 
  Visto l'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n .231  e
l'art.  12  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201  recanti
limitazioni all'uso del contante con finalita' antiriciclaggio; 
  Atteso che, stante l'obbligo introdotto dalla succitata  normativa,
appare l'opportuno individuare specifiche misure per la piu'  agevole
tracciabilita'  delle  vincite,  estendendo  l'utilizzo   presso   le
ricevitorie di strumenti quali la prenotazione  della  vincita,  gia'
messi a disposizione dal concessionario Lottomatica: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive  modificazioni
e integrazioni sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Art. 3-bis: Esclusivamente per  il  "10eLOTTO"  con  modalita'  di
estrazione frequente, la giocata in  abbonamento  per  piu'  concorsi
consecutivi genera l'emissione di un unico scontrino. 
  Lo scontrino emesso  per  piu'  concorsi  consecutivi  riporta,  in
aggiunta ai dati identificativi  previsti  dalla  vigente  normativa,
anche: 
    a) l'importo complessivo della giocata, dato dal  prodotto  della
posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi
richiesti; 
    b) i dati di riferimento del primo e dell'ultimo concorso cui  la
giocata per piu' concorsi consecutivi si riferisce. 
  Ogni scontrino, attestante l'avvenuta  giocata  per  piu'  concorsi
consecutivi, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare
solo alle estrazioni dei concorsi per i quali e' stato emesso. 
  Nel caso in cui la stampa di una  giocata  in  abbonamento  risulti
errata o incompleta, il giocatore e' tenuto a richiedere la stampa di
un nuovo scontrino, sul quale compare  il  riferimento  alla  giocata
errata o incompleta.». 
  «Art. 3 ter 
  1. Ai fini del pagamento delle vincite, conseguite con una  giocata
al "10eLOTTO" per piu' concorsi consecutivi, lo scontrino deve essere
presentato integro e in originale e nel termine  di  sessanta  giorni
decorrente  dal  giorno  successivo  all'ultimo  concorso  a  cui  lo
scontrino stesso si riferisce. 
  Il bollettino relativo ai numeri estratti potra'  essere  richiesto
presso la ricevitoria ove la giocata e'  stata  effettuata  o  presso
altre ricevitorie del lotto o  direttamente  al  Concessionario,  che
sono tenuti a fornirlo. 
  2. Qualora lo scontrino contenga piu' giocate vincenti il pagamento
sara' effettuato a conclusione di tutti i concorsi cui  l'abbonamento
fa riferimento. 
  3. In caso di vincita pagabile in  ricevitoria,  il  terminale,  al
momento  della  validazione  dello  scontrino  vincente,  emette   un
attestato di vincita sul quale sono riportati i seguenti dati: 
    a) il  numero  dei  concorsi  sui  quali  sono  state  conseguite
vincite; 
    b) l'importo complessivo della vincita; 
    c) il numero identificativo della  giocata  che  ha  generato  le
vincite; 
    d) il numero identificativo dello scontrino vincente; 
    e) la data di pagamento della vincita; 
    f) il codice della ricevitoria dove la vincita e' stata pagata. 
  L'attestato di vincita deve essere consegnato al giocatore al  solo
scopo  di  verificare  l'importo  esatto  del  totale  delle  vincite
conseguite con la giocata in abbonamento, pur non costituendo  titolo
per la riscossione delle vincite in esso indicate.».