Art. 2 Il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalita' del gioco del Lotto, sono cosi' modificate: Le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrita' e completezza dello stesso, nonche' previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione. Per le vincite di importo superiore a 531,91 euro e fino a 1.063,82 euro lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, puo', in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalita' previste all'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 560/96. Per le vincite di importo superiore a 1.063,82 euro e fino a 10.500,00 euro gli scontrini vanno presentati presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi punto di raccolta del gioco del Lotto, dove il raccoglitore provvede al ritiro dello scontrino ed alla prenotazione della relativa vincita con le modalita' previste all'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 560/96. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al concessionario del gioco del Lotto.