Art. 2 
 
  Il pagamento delle vincite conseguite in  tutte  le  modalita'  del
gioco del Lotto, sono cosi' modificate: 
  Le vincite di importo non superiore a 531,91  euro  possono  essere
pagate da qualsiasi  raccoglitore  del  gioco  del  Lotto,  il  quale
provvede al ritiro dello scontrino ed  al  pagamento  della  vincita,
previo  accertamento  dell'integrita'  e  completezza  dello  stesso,
nonche'  previa  validazione  da  parte  del  concessionario  tramite
l'utilizzo del sistema di automazione. 
  Per le vincite di importo superiore a 531,91 euro e fino a 1.063,82
euro lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto  di
raccolta ove e' stata effettuata la giocata  e  il  raccoglitore,  su
esplicita richiesta del vincitore, puo', in alternativa al  pagamento
in contanti, prenotare  l'importo  della  vincita  con  le  modalita'
previste all'art. 35,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 560/96. 
  Per le vincite di importo  superiore  a  1.063,82  euro  e  fino  a
10.500,00 euro gli scontrini vanno  presentati  presso  il  punto  di
raccolta ove e' stata effettuata la  giocata  vincente  o  presso  un
qualsiasi punto di raccolta del gioco del Lotto, dove il raccoglitore
provvede  al  ritiro  dello  scontrino  ed  alla  prenotazione  della
relativa vincita con le modalita' previste all'art. 35, comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 560/96. 
  Per le vincite superiori a 10.500,00 euro  gli  scontrini  vincenti
vanno presentati direttamente al concessionario del gioco del Lotto.