Art. 2 
 
     Modalita' di determinazione e conseguimento degli obiettivi 
               delle regioni e delle province autonome 
 
  1. Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare  a  ciascuna
regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi
nazionali definiti nel PAN. Il consumo di biocarburanti per trasporti
e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e  da  Paesi
terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione  della
quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le  regioni  e
le province autonome, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. 
  2. Ai fini del presente decreto, il consumo finale lordo di energia
di una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei  seguenti
tre termini: 
    a) consumi elettrici,  compresi  i  consumi  degli  ausiliari  di
centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto; 
    b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti
i settori, con esclusione del contributo dell'energia  elettrica  per
usi termici; 
    c) consumi per tutte le forme  di  trasporto,  ad  eccezione  del
trasporto elettrico e della navigazione internazionale. 
  3. Ai fini del presente decreto, il consumo di energia  rinnovabile
in una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei  seguenti
quattro termini: 
    a) energia elettrica  lorda  da  fonte  rinnovabile  prodotta  da
impianti ubicati nella regione; 
    b)    energia    termica     da     fonte     rinnovabile     per
riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche  mediante
teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o
provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano  o
biogas prelevato da reti di cui al punto d) del presente comma; 
    c) biometano prodotto  tramite  impianti  di  produzione  ubicati
nella  regione  o  provincia  autonoma  e  immesso  nella   rete   di
distribuzione del gas naturale; 
    d) biometano e biogas prodotto  tramite  impianti  di  produzione
ubicati nella regione  o  provincia  autonoma,  immesso  in  reti  di
distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 nel caso di impianti  in  cui
la produzione  sia  attribuibile  agli  apporti  di  piu'  regioni  o
province autonome,  la  ripartizione  delle  relative  produzioni  e'
definita da accordi stipulati tra  le  medesime  regioni  e  province
autonome.  In  carenza  di  accordi,  la  produzione  e'   attribuita
applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida approvate
dalla Conferenza Unificata ed  emanate  con  DM  10  settembre  2010,
pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219. 
  5. Le regioni e le province autonome possono ricorrere, ai fini del
raggiungimento  dei  rispettivi  obiettivi,  agli  strumenti  di  cui
all'articolo  37,  comma  1  e  comma  4,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. Allo scopo di destinare  prioritariamente
le  produzioni  da  fonti  rinnovabili  realizzate   in   Italia   al
conseguimento degli obiettivi nazionali, i  trasferimenti  statistici
per cessione di energia da fonti rinnovabili ad altri Stati membri  o
Paesi terzi promossi dalle regioni o province autonome devono  essere
preventivamente autorizzati dal Ministro dello sviluppo economico. 
  6. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti  comuni  promossi  dalle  regioni  e  province  autonome  e'
assicurata  attraverso  le  modalita'  definite  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni,
nell'ambito dei provvedimenti previsti dall' articolo  35,  comma  2,
del decreto legislativo n. 28  del  2011.  A  tali  fini,  gli  oneri
specifici dell'energia oggetto di trasferimenti statistici o progetti
comuni a carico delle regioni e province autonome  partecipanti  sono
pari a quelli definiti ai sensi dell'articolo 35,  comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  7 Ai fini del presente decreto, la quota del consumo  finale  lordo
di energia  coperta  da  fonti  rinnovabili  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma e'  calcolata  come  rapporto  tra  la  somma  dei
termini di cui al comma  3  e  degli  eventuali  apporti  conseguenti
all'utilizzo degli strumenti richiamati al comma 5, e  la  somma  dei
termini di cui al comma 2.