Art. 2 Modalita' di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome 1. Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi nazionali definiti nel PAN. Il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. 2. Ai fini del presente decreto, il consumo finale lordo di energia di una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei seguenti tre termini: a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto; b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del contributo dell'energia elettrica per usi termici; c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della navigazione internazionale. 3. Ai fini del presente decreto, il consumo di energia rinnovabile in una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei seguenti quattro termini: a) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella regione; b) energia termica da fonte rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano o biogas prelevato da reti di cui al punto d) del presente comma; c) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale; d) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 nel caso di impianti in cui la produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni o province autonome, la ripartizione delle relative produzioni e' definita da accordi stipulati tra le medesime regioni e province autonome. In carenza di accordi, la produzione e' attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida approvate dalla Conferenza Unificata ed emanate con DM 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219. 5. Le regioni e le province autonome possono ricorrere, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, agli strumenti di cui all'articolo 37, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Allo scopo di destinare prioritariamente le produzioni da fonti rinnovabili realizzate in Italia al conseguimento degli obiettivi nazionali, i trasferimenti statistici per cessione di energia da fonti rinnovabili ad altri Stati membri o Paesi terzi promossi dalle regioni o province autonome devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dello sviluppo economico. 6. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni promossi dalle regioni e province autonome e' assicurata attraverso le modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dei provvedimenti previsti dall' articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011. A tali fini, gli oneri specifici dell'energia oggetto di trasferimenti statistici o progetti comuni a carico delle regioni e province autonome partecipanti sono pari a quelli definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 7 Ai fini del presente decreto, la quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili in ciascuna regione e provincia autonoma e' calcolata come rapporto tra la somma dei termini di cui al comma 3 e degli eventuali apporti conseguenti all'utilizzo degli strumenti richiamati al comma 5, e la somma dei termini di cui al comma 2.