Art. 3 Obiettivi delle regioni e province autonome 1. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN ed i relativi risultati conseguiti sono riportati, rispettivamente, negli allegati 2 e 1 che formano parte integrante del presente decreto. Gli elementi metodologici e quantitativi riportati nei medesimi allegati hanno valore indicativo e di orientamento, in particolare ai fini della programmazione delle regioni e delle province autonome, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4. Gli obiettivi di cui al comma 2 possono essere conseguiti attraverso una qualsiasi combinazione dei contributi dei quattro termini di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dei contributi derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportati nella seguente Tabella A, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 6. Gli obiettivi, intermedi e finali, a partire dall'anno 2016 sono vincolanti. Parte di provvedimento in formato grafico 3. Nelle more della definizione della metodologia di monitoraggio di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, su proposta unitaria delle regioni e fermo restando l'obiettivo nazionale, viene effettuata una rivisitazione dei criteri metodologici e dei parametri utilizzati per la ripartizione tra regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali, a seguito della quale il Ministero dello sviluppo economicoprovvede di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni alla ridefinizione della Tabella A del presente articolo. Fermo restando l'obiettivo nazionale, la ridefinizione della Tabella A e' altresi' consentita al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6. 4. Le regioni, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A del presente articolo, integrano i propri strumenti per il governo del territorio e per il sostegno all'innovazione nei settori produttivi con specifiche disposizioni a favore dell'efficienza energetica e dell'uso delle fonti rinnovabili. 5. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, e' tenuta a vigilare affinche' i medesimi ottemperino alla regolare applicazione delle norme vigenti in materia, a definire le proprie modalita' di intervento ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonche' il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo. 6. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla Tabella A di cui all'articolo 3 del presente decreto, le regioni e le province autonome possono stabilire, anche sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2011 e di cui al paragrafo 17.2 del DM 10 settembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti massimi alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di pianificazione energetica per la medesima fonte. 7. In considerazione dell'impatto sulle reti elettriche degli impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili e della rapida crescita di tali tipi di impianti, con fenomeni di forte concentrazione geografica, fermo restando il principio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ed alle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, la regione o la provincia delegata, nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sistema elettrico, puo' sospendere i procedimenti di autorizzazione in corso su motivata segnalazione da parte dei gestori delle reti circa la sussistenza di problemi di sicurezza per la continuita' e la qualita' delle forniture. La segnalazione, che puo' avvenire anche a seguito di richiesta di verifica da parte della regione interessata, e' corredata dalla proposta degli interventi di messa in sicurezza, necessari e propedeutici all'ulteriore installazione di impianti rinnovabili non programmabili in condizioni di sicurezza. La sospensione ha la durata massima di otto mesi. La regione o l'ente preposto assicurano adeguata pubblicita' e garantiscono il sollecito rilascio degli atti autorizzativi di competenza, necessari per l'esecuzione nei tempi minimi degli interventi di messa in sicurezza. 8. La sospensione di cui al comma 7 non puo' essere disposta per i procedimenti relativi ad impianti non collegati alla rete elettrica ovvero dotati di sistemi di accumulo di capacita' pari almeno alla produzione giornaliera media dell'impianto.