Art. 3 
 
             Obiettivi delle regioni e province autonome 
 
  1. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni  e  le
province autonome degli obiettivi intermedi e finali di  contenimento
dei consumi finali  lordi  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili
previsti dal PAN ed i relativi risultati conseguiti  sono  riportati,
rispettivamente, negli allegati 2 e 1 che  formano  parte  integrante
del  presente  decreto.  Gli  elementi  metodologici  e  quantitativi
riportati  nei  medesimi  allegati  hanno  valore  indicativo  e   di
orientamento, in  particolare  ai  fini  della  programmazione  delle
regioni e delle province autonome,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4. Gli obiettivi di  cui  al  comma  2  possono  essere
conseguiti attraverso una qualsiasi combinazione dei  contributi  dei
quattro  termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  nonche'   dei
contributi derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 37, comma 4,
del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  2. Gli obiettivi,  intermedi  e  finali,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma sono riportati nella  seguente  Tabella  A,  fatto
salvo quanto previsto dall'art.  5,  commi  5  e  6.  Gli  obiettivi,
intermedi e finali, a partire dall'anno 2016 sono vincolanti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Nelle more della definizione della metodologia  di  monitoraggio
di cui all'art. 40  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  su
proposta  unitaria  delle  regioni  e  fermo   restando   l'obiettivo
nazionale,   viene   effettuata   una   rivisitazione   dei   criteri
metodologici e dei  parametri  utilizzati  per  la  ripartizione  tra
regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali,  a
seguito della quale il Ministero dello sviluppo economicoprovvede  di
concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni   alla
ridefinizione della Tabella A del presente articolo.  Fermo  restando
l'obiettivo nazionale, la ridefinizione della Tabella A  e'  altresi'
consentita al verificarsi delle condizioni  di  cui  all'articolo  5,
comma 6. 
  4. Le regioni,  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
obiettivi intermedi e finali di  cui  alla  Tabella  A  del  presente
articolo, integrano i propri strumenti per il governo del  territorio
e  per  il  sostegno  all'innovazione  nei  settori  produttivi   con
specifiche  disposizioni  a  favore  dell'efficienza   energetica   e
dell'uso delle fonti rinnovabili. 
  5.  Qualora  una  regione  abbia  attribuito  il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del  29
dicembre 2003,  n.  387  agli  enti  locali,  e'  tenuta  a  vigilare
affinche' i medesimi ottemperino  alla  regolare  applicazione  delle
norme  vigenti  in  materia,  a  definire  le  proprie  modalita'  di
intervento ed a utilizzare poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia
accertata al fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme  stesse
nonche' il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del
presente articolo. 
  6. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla  Tabella  A  di  cui
all'articolo 3  del  presente  decreto,  le  regioni  e  le  province
autonome possono stabilire, anche sulla base  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2011  e
di cui al paragrafo 17.2 del DM  10  settembre  2010,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti  massimi  alla
produzione di energia per singola fonte  rinnovabile  in  misura  non
inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti
di pianificazione energetica per la medesima fonte. 
  7. In  considerazione  dell'impatto  sulle  reti  elettriche  degli
impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili e  della
rapida crescita di tali tipi  di  impianti,  con  fenomeni  di  forte
concentrazione    geografica,    fermo    restando    il    principio
dell'autorizzazione  unica  di  cui  all'articolo  12   del   decreto
legislativo n. 387 del 2003, ed alle linee guida di  cui  al  decreto
ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
18 settembre 2010, n. 219, la regione o la provincia delegata,  nelle
more della realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza  del
sistema elettrico, puo' sospendere i procedimenti  di  autorizzazione
in corso su motivata segnalazione da parte  dei  gestori  delle  reti
circa la sussistenza di problemi di sicurezza per la continuita' e la
qualita' delle forniture. La segnalazione, che puo' avvenire anche  a
seguito di richiesta di verifica da parte della regione  interessata,
e' corredata dalla proposta degli interventi di messa  in  sicurezza,
necessari e  propedeutici  all'ulteriore  installazione  di  impianti
rinnovabili  non  programmabili  in  condizioni  di   sicurezza.   La
sospensione ha la durata massima di otto mesi. La  regione  o  l'ente
preposto assicurano adeguata pubblicita' e garantiscono il  sollecito
rilascio  degli  atti  autorizzativi  di  competenza,  necessari  per
l'esecuzione nei tempi minimi degli interventi di messa in sicurezza. 
  8. La sospensione di cui al comma 7 non puo' essere disposta per  i
procedimenti relativi ad impianti non collegati alla  rete  elettrica
ovvero dotati di sistemi di accumulo di capacita'  pari  almeno  alla
produzione giornaliera media dell'impianto.