Art. 4 Orientamenti per iniziative prioritarie e collaborazione Stato-Regioni e Province autonome 1. In attuazione dell'articolo 37, comma 4, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni in materia di formazione e di reti di teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 22 dello stesso decreto legislativo, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, perseguono prioritariamente il contenimento dei rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, con i seguenti principali strumenti: a) sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale; b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la programmazione di altri settori. 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, concorrono al contenimento del rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, favorendo in particolare le seguenti attivita' anche ai fini dell'accesso agli strumenti nazionali di sostegno, in particolare mediante: a) misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti locali; b) misure e interventi di riduzione del traffico urbano; c) interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell'illuminazione pubblica e nel settore idrico; d) diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici; e) incentivazione dell'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali. 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1 le regioni e le province autonome provvedono a: a) indirizzare gli enti locali per lo svolgimento dei procedimenti di loro competenza, relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, secondo principi di efficacia e di semplificazione amministrativa e applicando il modello dell'autorizzazione unica per impianti ed opere di rete connesse; b) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali; c) destinare specifici programmi di formazione, rivolti anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese; d) promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti emissive, secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per la pianificazione di livello locale. 4. Al fine di semplificare e favorire l'accesso agli strumenti di sostegno nazionali per l'efficienza energetica, su richiesta delle regioni accompagnata da progetti preliminari, l'ENEA redige e propone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi di progetti inerenti misure e interventi di cui al comma 2. 5. Le regioni e le province autonome rendono note al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle altre regioni le rispettive iniziative e misure, di particolare efficacia in materia di efficienza energetica, di semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di impianti a fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica. 6. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono lo scambio e la valorizzazione di esperienze e di buone pratiche realizzate nelle regioni e nelle province autonome, attraverso specifici eventi e strumenti di diffusione informativa. 7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a informare le regioni e le province autonome sulle iniziative comunitarie in materia di sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.