Art. 4 
 
              Orientamenti per iniziative prioritarie e 
          collaborazione Stato-Regioni e Province autonome 
 
  1. In attuazione dell'articolo 37, comma 4, lettere b), c),  d)  ed
e), del decreto legislativo n. 28  del  2011  e  tenuto  conto  delle
ulteriori  disposizioni  in  materia  di  formazione  e  di  reti  di
teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 22 dello  stesso  decreto
legislativo, le regioni e le  province  autonome,  nell'ambito  delle
proprie   risorse   finanziarie,   perseguono   prioritariamente   il
contenimento  dei  rispettivi  consumi  finali  lordi,  nella  misura
prevista in allegato 2, con i seguenti principali strumenti: 
    a) sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e
le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale; 
    b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili  e
di efficienza energetica con la programmazione di altri settori. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  nell'ambito  delle  proprie
risorse  finanziarie,  concorrono  al  contenimento  del   rispettivi
consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2,  favorendo
in particolare le seguenti attivita' anche ai fini dell'accesso  agli
strumenti nazionali di sostegno, in particolare mediante: 
    a) misure e  interventi  nei  trasporti  pubblici  locali,  negli
edifici e nelle utenze  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nonche' degli enti locali; 
    b) misure e interventi di riduzione del traffico urbano; 
    c) interventi per la riduzione dei consumi di  energia  elettrica
nell'illuminazione pubblica e nel settore idrico; 
    d) diffusione degli strumenti del finanziamento tramite  terzi  e
dei servizi energetici; 
    e)  incentivazione  dell'efficienza  energetica,  nei  limiti  di
cumulabilita' fissati dalle norme nazionali. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1
le regioni e le province autonome provvedono a: 
    a)  indirizzare  gli  enti  locali   per   lo   svolgimento   dei
procedimenti  di  loro  competenza,  relativi  alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili,
secondo principi di efficacia e di semplificazione  amministrativa  e
applicando il modello dell'autorizzazione unica per impianti ed opere
di rete connesse; 
    b) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei
limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali; 
    c) destinare specifici programmi di formazione, rivolti  anche  a
gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese; 
    d) promuovere la realizzazione di reti di  teleriscaldamento  per
la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti  emissive,
secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante specifiche
previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per
la pianificazione di livello locale. 
  4. Al fine di semplificare e favorire l'accesso agli  strumenti  di
sostegno nazionali per l'efficienza energetica,  su  richiesta  delle
regioni accompagnata da progetti preliminari, l'ENEA redige e propone
all'approvazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   schede
standardizzate  per  la  quantificazione  dei  risparmi  di  progetti
inerenti misure e interventi di cui al comma 2. 
  5. Le regioni e le province  autonome  rendono  note  al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  e  alle  altre  regioni  le  rispettive
iniziative  e  misure,  di  particolare  efficacia  in   materia   di
efficienza  energetica,  di  semplificazione  e  accelerazione  delle
procedure autorizzative di impianti a fonti rinnovabili e  interventi
di efficienza energetica. 
  6.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono  lo
scambio e  la  valorizzazione  di  esperienze  e  di  buone  pratiche
realizzate  nelle  regioni  e  nelle  province  autonome,  attraverso
specifici eventi e strumenti di diffusione informativa. 
  7.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  provvedono  a
informare  le  regioni  e  le  province  autonome  sulle   iniziative
comunitarie  in  materia  di  sostegno  alle  fonti   rinnovabili   e
all'efficienza energetica.