Art. 5 
 
      Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi 
 
  1. A decorrere dal  2013,  successivamente  all'approvazione  delle
metodologie di  cui  all'articolo  40,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, il Ministero  dello  sviluppo  economico,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, provvede, entro il 31 dicembre di
ciascun anno e secondo le modalita' di cui al comma 4, alla  verifica
per ciascuna regione e provincia autonoma  della  quota  del  consumo
finale lordo  di  energia  coperta  da  fonti  rinnovabili,  riferita
all'anno precedente. L'esito della verifica annuale e' comunicato  al
Ministero dell'ambiente, al Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni,
con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni  nonche',  in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla  Tabella  A
dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  le  regioni  e  province
autonome trasmettono al Gestore Servizi Energetici GSE  S.p.A.  e  al
Ministero dello sviluppo economico: 
    a)  copia  delle  intese  e  degli  accordi  conclusi  ai   sensi
dell'articolo 37, comma 4, lettera a) del decreto legislativo  n.  28
del 2011, nonche' degli accordi per trasferimenti statistici  di  cui
all'articolo 37, comma 1, dello stesso decreto legislativo; 
    b) i valori  dell'energia  effettivamente  trasferita,  nell'anno
precedente, in attuazione delle intese e degli accordi  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  gli  elementi  atti  a  dimostrare  la  partecipazione   alla
copertura dei costi per  i  trasferimenti  statistici  e  i  progetti
comuni previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo  n.  28  del
2011. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 6, l'obiettivo di  ciascuno
degli anni 2014, 2016, 2018 e 2020 e' calcolato come il  valore  piu'
alto tra la media del biennio e il valore calcolato  al  31  dicembre
dell'anno di riferimento. 
  4. Nel caso in cui le metodologie di cui all'art. 40, commi 4 e  5,
del decreto legislativo n. 28 del 2011 non siano approvate, ovvero il
monitoraggio degli obiettivi non sia operativo, non si da' luogo alla
verifica di cui al comma 1 e,  conseguentemente,  a  quanto  previsto
dall'articolo 6. La verifica e' svolta a partire dall'anno successivo
a quello dal quale risulta attivo il sistema statistico nazionale  in
materia di energia integrato secondo quanto  previsto  dall'art.  40,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  5. Al fine  di  assicurare  modalita'  coordinate  e  condivise  di
realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi  di  cui  alla
Tabella A dell'articolo 3, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministero  dello  sviluppo  economico
istituisce un osservatorio, con i compiti di analisi  e  proposta  di
cui ai commi successivi, costituito da sedici componenti, di cui otto
designati dal Ministero dello sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e otto designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano.   Ai   componenti
dell'osservatorio non spetta alcun compenso, comunque denominato, ne'
rimborso spese. 
  6. L'osservatorio di  cui  al  comma  5  costituisce  un  organismo
permanente di consultazione e confronto tecnico  sulle  modalita'  di
raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche' di  supporto  e  di
scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al  contenimento
dei  consumi  finali  nell'ambito   delle   politiche   territoriali.
Annualmente, l'osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli
obiettivi  e  le  cause  di  eventuali  scostamenti,  proponendo   le
conseguenti azioni ritenute idonee al superamento  delle  circostanze
impeditive. In occasione del  monitoraggio  dell'anno  2016,  qualora
risulti uno scostamento dall'obiettivo nazionale  superiore  al  20%,
l'osservatorio ne individua le cause e  propone  al  Ministero  dello
sviluppo economico l'adozione di provvedimenti diretti a superare  le
criticita',  anche  attraverso  la  rimodulazione   degli   obiettivi
regionali di cui alla Tabella A, dopo aver accertato l'efficacia e la
qualita' delle  misure  attivate  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, nonche' il rispetto degli adempimenti  di  cui  al  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
  7. L'osservatorio si avvale degli strumenti  statistici  sviluppati
dal GSE, nonche' dalle regioni e  province  autonome,  in  attuazione
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28  del  2011  e  propone
eventuali miglioramenti della metodologia prevista al comma  5  dello
stesso articolo 40.