Art. 5 Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi 1. A decorrere dal 2013, successivamente all'approvazione delle metodologie di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalita' di cui al comma 4, alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente. L'esito della verifica annuale e' comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni nonche', in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e province autonome trasmettono al Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. e al Ministero dello sviluppo economico: a) copia delle intese e degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche' degli accordi per trasferimenti statistici di cui all'articolo 37, comma 1, dello stesso decreto legislativo; b) i valori dell'energia effettivamente trasferita, nell'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a); c) gli elementi atti a dimostrare la partecipazione alla copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 6, l'obiettivo di ciascuno degli anni 2014, 2016, 2018 e 2020 e' calcolato come il valore piu' alto tra la media del biennio e il valore calcolato al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 4. Nel caso in cui le metodologie di cui all'art. 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 non siano approvate, ovvero il monitoraggio degli obiettivi non sia operativo, non si da' luogo alla verifica di cui al comma 1 e, conseguentemente, a quanto previsto dall'articolo 6. La verifica e' svolta a partire dall'anno successivo a quello dal quale risulta attivo il sistema statistico nazionale in materia di energia integrato secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 5. Al fine di assicurare modalita' coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico istituisce un osservatorio, con i compiti di analisi e proposta di cui ai commi successivi, costituito da sedici componenti, di cui otto designati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e otto designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, comunque denominato, ne' rimborso spese. 6. L'osservatorio di cui al comma 5 costituisce un organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalita' di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche' di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al contenimento dei consumi finali nell'ambito delle politiche territoriali. Annualmente, l'osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive. In occasione del monitoraggio dell'anno 2016, qualora risulti uno scostamento dall'obiettivo nazionale superiore al 20%, l'osservatorio ne individua le cause e propone al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di provvedimenti diretti a superare le criticita', anche attraverso la rimodulazione degli obiettivi regionali di cui alla Tabella A, dopo aver accertato l'efficacia e la qualita' delle misure attivate da ciascuna regione e provincia autonoma, nonche' il rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011. 7. L'osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE, nonche' dalle regioni e province autonome, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e propone eventuali miglioramenti della metodologia prevista al comma 5 dello stesso articolo 40.