Art. 6 
 
Modalita' di  gestione  dei  casi  di  mancato  raggiungimento  degli
                              obiettivi 
 
  1. A decorrere dal 2017, tenuto conto  delle  analisi  e  verifiche
condotte dall'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 4, in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o piu'  regioni
o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico  invita  la
regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni
in merito. 
  2.  Entro  i  successivi  due  mesi,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, qualora abbia accertato,  tenuto  conto  delle  analisi  e
verifiche condotte dall'osservatorio, che  il  mancato  conseguimento
degli  obiettivi  e'  imputabile  all'inerzia  delle  Amministrazioni
preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o
provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei  ministri
di assegnare all'ente interessato un termine,  non  inferiore  a  sei
mesi, per l'adozione dei  provvedimenti  necessari  al  conseguimento
degli obiettivi. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2,  il  Consiglio
dei  Ministri,  sentita  la  regione  interessata,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, adotta i  provvedimenti  necessari
ovvero nomina un apposito commissario che,  entro  i  successivi  sei
mesi, consegue la quota di energia  da  fonti  rinnovabili  idonea  a
coprire il deficit riscontrato. A tal fine,  il  commissario  ricorre
agli strumenti e alle modalita' di cui all'articolo 37,  comma  1,  e
comma 4, lettera a), del decreto legislativo  n.  28  del  2011,  con
oneri a carico della regione o della provincia  autonoma  interessata
nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e  della  vigente
normativa in materia  di  spesa  del  personale.  Alla  riunione  del
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della regione interessata al provvedimento, o un suo delegato. 
  4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica  nel  caso  di
raggiungimento degli obiettivi  nazionali,  intermedi  o  finale.  La
procedura di cui ai commi 2 e 3 puo' essere attivata solo nel caso in
cui siano vigenti i provvedimenti di cui all' articolo 24,  comma  5,
all'articolo 25, comma 10, all'articolo 28, comma 2,  e  all'articolo
29, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.