Art. 2 
 
  1. Il Sottosegretario di Stato e' delegato ad intervenire presso le
Camere, in rappresentanza del Ministro, per  i  lavori  parlamentari,
salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 
  2. Il Sottosegretario di Stato e' delegato a presiedere il Comitato
tecnico agricolo  e  ad  intervenire  alle  sedute  della  Conferenza
Stato-Regioni e del C.I.P.E., salvo che il Ministro  non  ritenga  di
intervenire personalmente. 
  3. Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi nelle materie delegate. 
  4. Resta salva la  facolta'  di  delegare  di  volta  in  volta  al
Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del
Ministro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
Conti. 
    Roma, 27 gennaio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2 foglio n. 279.