Art. 2 1. Il Sottosegretario di Stato e' delegato ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 2. Il Sottosegretario di Stato e' delegato a presiedere il Comitato tecnico agricolo e ad intervenire alle sedute della Conferenza Stato-Regioni e del C.I.P.E., salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate. 4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti. Roma, 27 gennaio 2012 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2 foglio n. 279.