Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2012, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni: «Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione». Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, verra' corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.