Art. 2 
 
  Le  offerte  degli  operatori  relative   alla   tranche   di   cui
all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le  ore
11 del  giorno  27  marzo  2012,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008,
con le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    «Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei  buoni  che  essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. 
    Eventuali offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione». 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le
predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite  sistemi  di
comunicazione telematica. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. 
  La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato
decreto del 23 luglio 2008, verra'  corrisposta  nella  misura  dello
0,30% del capitale nominale sottoscritto.