Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della venticinquesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiquattresima tranche. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.» Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.