Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente   articolo,   avra'   inizio   il    collocamento    della
venticinquesima tranche dei titoli stessi per un importo pari  al  10
per cento dell'ammontare  nominale  collocato  nell'asta  «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto;  il
predetto importo verra' arrotondato, se  necessario,  ai  1.000  euro
piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che  le  ultime  tre
cifre dell'importo stesso siano o non siano  superiori  a  500  euro;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'articolo
23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato  nelle  premesse,
che abbiano partecipato all'asta della ventiquattresima tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'articolo 1  del  presente  decreto  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 13  e  14  del  citato  decreto  23
luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: 
    «Eventuali offerte che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione. 
    Le domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.» 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 28 marzo 2012; le predette  operazioni  d'asta  sono
effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In  considerazione  della  durata  residua  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono  assimilati
ai titoli  con  vita  residua  di  cinque  anni;  pertanto  l'importo
spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel  collocamento
supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di  cui  lo
specialista  e'  risultato  aggiudicatario  nelle  ultime  tre   aste
«ordinarie» dei BTP€i  quinquennali  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare; nelle predette  aste  verra'  compresa
quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno  escluse
quelle relative ad eventuali operazioni di  concambio.  Le  richieste
saranno   soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a    ciascuno
«specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.