Art. 4 
 
                  Bando per la procedura di accesso 
 
  1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana,
una volta completate le procedure per  l'attivazione  dei  corsi,  in
base alla programmazione definita con decreto del Ministro  ai  sensi
dell'art.   5   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  il
relativo bando che prevede: 
    a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso; 
    b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le  fasi
del procedimento e i criteri e  le  procedure  per  la  nomina  delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni; 
    c. le modalita' relative agli adempimenti per  il  riconoscimento
dell'identita' dei candidati, gli obblighi  degli  stessi  nel  corso
dello svolgimento della  prova  ed  infine  le  modalita'  in  ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto  di  quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei; 
    d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art.
6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto; 
      e. le modalita' di svolgimento della procedura  sulla  base  di
quanto previsto dal presente decreto; 
    f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e
il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10  punti
complessivi.