Art. 6 
 
                          Accesso ai corsi 
 
  1. La prova di accesso, predisposta dalle universita', e'  volta  a
verificare, unitamente alla capacita' di argomentazione e al corretto
uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: 
    a. competenze didattiche diversificate in funzione del  grado  di
scuola; 
    b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
    c. competenze su creativita' e pensiero divergente; 
    d. competenze organizzative e giuridiche correlate al  regime  di
autonomia delle istituzioni scolastiche. 
  2. La prova di accesso e' predisposta da ciascuna universita' e  si
articola in: 
    a) un test preliminare; 
    b) una o piu' prove scritte ovvero pratiche; 
    c) una prova orale. 
  3. Il test preliminare e' costituito da 60  quesiti  formulati  con
cinque opzioni di  risposta,  fra  le  quali  il  candidato  ne  deve
individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi  in
lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5  punti,
la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha  la
durata di due ore. 
  4. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove  di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  un  numero  di  candidati,  che  hanno  conseguito  una
votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma  3,  pari
al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso  di  parita'
di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita' di servizio
di insegnamento sul sostegno  nelle  scuole.  In  caso  di  ulteriore
parita', ovvero nel  caso  di  candidati  che  non  hanno  svolto  il
predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu' giovane. 
  5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e  c),
e' stabilita dalle universita'. La loro valutazione  e'  espressa  in
trentesimi. Le prove vertono su una o piu' delle  tematiche  previste
al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa. 
  6.  Per  essere  ammesso  alla  prova  orale  il   candidato   deve
conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera
b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di  piu'  prove,  la
valutazione e' ottenuta  dalla  media  aritmetica  della  valutazione
nelle singole  prove,  ciascuna  delle  quali  deve  essere  comunque
superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
  7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, e' superata se
il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. 
  8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto  dalle
universita', individua, ai fini della compilazione della  graduatoria
finale degli ammessi al corso, le tipologie dei  titoli  culturali  e
professionali  valutabili  e  il  punteggio  ad  essi   attribuibile,
comunque non superiore a 10 punti complessivi. 
  9. La graduatoria degli ammessi al corso e' formata, nei limiti dei
posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale,
sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle  lettere  a),
b) e  c)  del  comma  2,  il  punteggio  attribuito  all'esito  della
valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.  In
caso di parita'  di  punteggio  prevale  il  candidato  con  maggiore
anzianita' di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.  In
caso di ulteriore parita' ovvero nel caso di candidati che non  hanno
svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente piu'
giovane. 
  10. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in nessun
caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei
candidati  ammessi  risulti  composta  da  un  numero  di   candidati
inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad  alcuna
integrazione e il corso e' attivato per un numero  di  studenti  pari
agli ammessi. Non  sono  consentite  ammissioni  in  soprannumero  ai
corsi. 
  11. Le prove di cui al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei tenendo conto delle  specifiche  esigenze  dei  candidati  con
disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni,  e   dei   candidati   con   disturbi   specifici   di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.