IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 13  concernente
il Dipartimento per gli affari  regionali  e  l'art.  29  concernente
l'Ufficio per lo sport; 
  Ritenuto opportuno, nell'ottica di una piu' efficiente e  sinergica
organizzazione per l'esercizio delle funzioni  delegate  al  Ministro
per gli affari regionali il turismo e lo sport,  collocare  l'Ufficio
per lo sport nell'ambito del Dipartimento per gli  affari  regionali,
al fine di intensificare nella materia dello  sport  la  cooperazione
istituzionale con i vari livelli di governo del territorio  anche  in
relazione alle esigenze connesse alla realizzazione, ristrutturazione
e completamento delle  infrastrutture  sportive  ed  in  vista  delle
manifestazioni sportive di rilievo  internazionale  che  l'Italia  si
candida ad ospitare; 
  Ritenuto, pertanto, di dover modificare il decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 sopra citato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1°  marzo
2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera q) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e' soppressa; 
  b) l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
1° marzo 2011 e' sostituito dal seguente: 
  « Art.  13  (Dipartimento  per  gli  affari  regionali).  -  1.  Il
Dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di supporto  al
Presidente che opera nell'area funzionale dei  rapporti  del  Governo
con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale,
ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo,  per  le  azioni  di
coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra
Stato,  regioni  ed  autonomie  locali,  per  la   promozione   delle
iniziative  necessarie  per  l'ordinato  svolgimento  degli  inerenti
rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e  rimedi
previsti per i casi di inerzia o  inadempienza.  Il  Dipartimento  e'
altresi' la struttura di cui il Presidente si avvale per  l'esercizio
delle funzioni in materia di sport. 
  2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti
riguardanti: la coordinata partecipazione dei  rappresentatiti  dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto  di
dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del  Governo  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province  autonome;  il  controllo
successivo della legislazione regionale ed  il  contenzioso  Stato  -
regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni  all'estero;
l'attuazione degli statuti delle  regioni  e  province  ad  autonomia
speciale; le minoranze  linguistiche  e  i  problemi  delle  zone  di
confine; la promozione ed il coordinamento delle  azioni  governative
per la salvaguardia  delle  zone  montane,  delle  aree  svantaggiate
confinanti con le regioni a  statuto  speciale  nonche'  delle  isole
minori.  Il  Dipartimento  cura  altresi'  la   realizzazione   delle
attivita' connesse all'attuazione  del  conferimento  delle  finzioni
amministrative  dell'art.  118   della   Costituzione,   nonche'   il
completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  3. E' un ufficio  del  Dipartimento  l'Ufficio  per  lo  sport  che
provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi,  allo  studio,
all'istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina  ed
attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti  internazionali
con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con
particolare  riguardo  all'Unione  europea,  al  Consiglio  d'Europa,
all'UNESCO  e  all'Agenzia  mondiale  antidoping  (WADA)  e  con  gli
organismi sportivi e gli altri soggetti operanti  nel  settore  dello
sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione  del
doping e della violenza nello sport; esercita  compiti  di  vigilanza
sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  in  relazione  alle  rispettive
competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il  credito
sportivo;  realizza  iniziative  di  comunicazione  per  il   settore
sportivo anche tramite  la  gestione  dell'apposito  sito  web;  cura
l'istruttoria per  la  concessione  dei  patrocini  a  manifestazioni
sportive. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici  ed  in
non piu' di dodici servizi, ivi compreso l'Ufficio per il federalismo
amministrativo e l'Ufficio per lo sport, articolato in  non  piu'  di
due servizi.»; 
    c) l'art.  29  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° marzo 2011 e' soppresso.