Allegato B A norma degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito della scelta della richiedente e' previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio della Regione Toscana, individuata congiuntamente dalla richiedente e dall'Autorita' regionale competente sul territorio in cui opera tale impresa. All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato all'Ufficio che verra' indicato dalla regione. Il tirocinio ha per oggetto tutte le attivita' dell'acconciatura per quanto riguarda in particolare l'aspetto pratico. Il tirocinio e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale e' trasmessa all'autorita' regionale come in precedenza individuata che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovra' essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI. In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.