(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    A norma degli articoli 22 e seguenti del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, a seguito della scelta  della  richiedente  e'
previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di
un anno, presso un'impresa del  settore,  regolarmente  operante  sul
territorio della Regione Toscana,  individuata  congiuntamente  dalla
richiedente e dall'Autorita' regionale competente sul  territorio  in
cui opera tale impresa. 
    All'esercizio del tirocinio si  accede  previa  presentazione  di
apposita istanza da parte  dell'interessato  all'Ufficio  che  verra'
indicato dalla regione. 
    Il tirocinio ha per oggetto tutte le attivita'  dell'acconciatura
per quanto riguarda in particolare l'aspetto pratico. Il tirocinio e'
incompatibile con un rapporto di  lavoro  subordinato  con  l'impresa
scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui  gode  il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente  al
diritto comunitario applicabile. 
    Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione  del  tirocinio
di adattamento,  predispone  una  relazione  motivata  contenente  la
valutazione, favorevole  o  sfavorevole,  dell'attivita'  svolta  dal
tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione  finale
e' trasmessa all'autorita' regionale come in  precedenza  individuata
che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole,
che dovra' essere trasmesso al Ministero dello sviluppo  economico  -
Dipartimento per l'impresa  e  l'internazionalizzazione  -  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica - Divisione VI. 
    In caso di  valutazione  sfavorevole  il  tirocinio  puo'  essere
immediatamente ripetuto. 
    Gli oneri per  l'attuazione  della  misura  compensativa  sono  a
carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206.