Art. 15 
 
 
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
               lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7 e 12.»; 
  b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio  ispettivo  del
Ministero del lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'  disposta
dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»; 
  c) al comma 4,  le  parole:  «puo'  essere  disposta  dal  servizio
ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro».  Al  medesimo
comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»; 
  d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  recante  "Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della  L.  8  marzo  2000,  n.  53",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. (Estensione del divieto) 
              1. Il divieto e'  anticipato  a  tre  mesi  dalla  data
          presunta del parto quando le lavoratrici sono  occupate  in
          lavori che, in relazione all'avanzato stato di  gravidanza,
          siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.  Tali  lavori
          sono determinati con propri decreti  dal  Ministro  per  il
          lavoro e la previdenza sociale, sentite  le  organizzazioni
          sindacali  nazionali  maggiormente  rappresentative.   Fino
          all'emanazione    del    primo    decreto     ministeriale,
          l'anticipazione del  divieto  di  lavoro  e'  disposta  dal
          servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
          territorio. 
              2. La  Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL
          dispongono, secondo  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,
          l'interdizione dal lavoro delle  lavoratrici  in  stato  di
          gravidanza fino  al  periodo  di  astensione  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi  di
          astensione di cui all'articolo 7, comma 6,  e  all'articolo
          12, comma 2, per uno o piu' periodi, la  cui  durata  sara'
          determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla
          ASL per i seguenti motivi: 
              a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o  di
          persistenti forme morbose che  si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
              b) quando le condizioni di lavoro  o  ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
              c) quando la lavoratrice non possa essere  spostata  ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
              3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 e'  disposta  dall'azienda  sanitaria  locale,  con
          modalita'  definite  con  Accordo  sancito   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
          le risultanze dell'accertamento  medico  ivi  previsto.  In
          ogni caso il  provvedimento  dovra'  essere  emanato  entro
          sette   giorni   dalla   ricezione    dell'istanza    della
          lavoratrice. 
              4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 2 e' disposta dalla  Direzione  territoriale  del
          lavoro, d'ufficio o su istanza della  lavoratrice,  qualora
          nel corso  della  propria  attivita'  di  vigilanza  emerga
          l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
          medesima. 
              5. I provvedimenti previsti dai presente articolo  sono
          definitivi".