IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'articolo 17, comma  1  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in  vigore  del  Regolamento  stesso   figurano   nell'allegato   del
Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano  nell'allegato  del
Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del  1°  luglio  1996  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre,  della  indicazione  geografica   protetta   «Bresaola   della
Valtellina»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la vigilanza sulle denominazioni protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana- serie generale n. 96 del 27  aprile  2009,
con il quale  l'organismo  «CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in
Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad  effettuare  i
controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta  «Bresaola  della
Valtellina»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 2 aprile  2009,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela del nome Bresaola  della
Valtellina ha comunicato  di  confermare  «CSQA  Certificazioni  Srl»
quale organismo di controllo e di  certificazione  della  indicazione
geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi  dei  citati
articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione  geografica  protetta  «Bresaola
della Valtellina» anche nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al  fine  di
consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione
del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  2  aprile  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» con  decreto  2  aprile  2009,  ad  effettuare  i
controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta  «Bresaola  della
Valtellina», registrata con il Regolamento della Commissione (CE)  n.
1263/96 del 1° luglio  1996  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.