IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della
direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio  2003,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
mecoprop; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  26
novembre  2003  che  indica  il  31  maggio   2014   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva mecoprop  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intese   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo CA2429 conforme all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo194/1995,   relativo   al   prodotto   fitosanitario    di
riferimento «Club», presentato dall'impresa «Nufarm Italia S.r.l.»; 
  Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di  composizione  in  adeguamento  alla  nuova  composizione
oggetto degli studi costituenti il fascicolo di  allegato  III  sopra
indicato,  nonche'  l'autorizzazione  a   variazioni   amministrative
relative a estensioni di officine di produzione, confezionamento e di
taglie presentate  dall'impresa  titolare  per  alcuni  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi, e indicate  nell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato  che  le  impresa  titolare  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26  novembre  2003,
nei tempi e nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva mecoprop; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo  CA2429,  ottenuta  dal  Centro  internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 maggio 2014,  alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0034101 in data 26 ottobre
2011 con la quale  e'  stata  richiesta  all'impresa  «Nufarm  Italia
S.r.l.»  titolare  del  dossier   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Centro
internazionale da presentarsi entro  dodici  mesi  dalla  data  della
medesima; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   mecoprop,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni
definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  sulla  base  del
fascicolo CA2429 conforme all'allegato III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  maggio  2014,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   mecoprop,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  altresi'  autorizzate  le  modifiche   di   composizione   in
adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche
indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato  al
presente decreto. 
  La  succitata  impresa  «Nufarm  Italia  S.r.l.»  e'  tenuta   alla
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra  indicati
nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
  otto mesi, a decorrere dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  dodici mesi, a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 marzo 2012 
 
                                      Il Direttore generale: Borrello