Art. 2 
 
  A decorrere dall'a.a. 2011/2012 le Universita' possono istituire il
corso di Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione per
medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5,
comma 2, della legge di  cui  all'art.  1  e  al  successivo  accordo
previsto nello stesso art. 5,  comma  2,  nel  rispetto  dei  criteri
allegati al presente decreto. 
  Al termine del corso si consegue il Master  universitario  di  Alta
Formazione e qualificazione in «Terapia del dolore» titolo accademico
qualificante personale competente nella terapia del dolore  che  puo'
svolgere attivita' professionale nelle strutture sanitarie  pubbliche
e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti  nella
rete per la terapia del dolore. 
    Roma, 4 aprile 2012 
 
                                       Il Ministro dell'istruzione,   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                Profumo               
Il Ministro della salute 
        Balduzzi