Art. 2 A decorrere dall'a.a. 2011/2012 le Universita' possono istituire il corso di Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge di cui all'art. 1 e al successivo accordo previsto nello stesso art. 5, comma 2, nel rispetto dei criteri allegati al presente decreto. Al termine del corso si consegue il Master universitario di Alta Formazione e qualificazione in «Terapia del dolore» titolo accademico qualificante personale competente nella terapia del dolore che puo' svolgere attivita' professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per la terapia del dolore. Roma, 4 aprile 2012 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo Il Ministro della salute Balduzzi