Articolo 2 (Lista degli eventi e condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione) 1. L'Autorita' stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa', che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari: a) le Olimpiadi estive ed invernali; b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; f) il Giro d'Italia; g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1; h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP; i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; n) il campionato mondiale di ciclismo su strada; o) il Festival della musica italiana di Sanremo; p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano; q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. 2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale. 3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o piu' degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un'emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all'Autorita', la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1. 4. Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facolta' di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1. 5. L'Autorita' si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni di cui al comma 2.