IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   3   del    Testo    unico
sull'immigrazione, il quale dispone  che  la  determinazione  annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sulla base  dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi
d'ingresso  individuati  nel   Documento   programmatico   triennale,
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio dello Stato, e che "in caso di mancata  pubblicazione  del
decreto di programmazione annuale, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio  decreto,
entro il 30 novembre, nel limite delle  quote  stabilite  nell'ultimo
decreto emanato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione; 
   Considerato che il Documento programmatico triennale non e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 65 del 21  marzo  2011,  concernente  la
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno
2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unita'; 
  Rilevato che e' necessario prevedere una quota  di  lavoratori  non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili,  in  particolare,
per   le   esigenze   del   settore   agricolo    e    del    settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi - in via di
programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso
in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  nel  limite  della  quota
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia  dei
lavoratori non comunitari stagionali; 
   Rilevato  inoltre  che  -  avuto   riguardo   ai   dati   relativi
all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011  di  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro stagionale,  che  evidenziano  un
notevole divario tra la quota  complessivamente  autorizzata  con  il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17  febbraio
2011 e la sua effettiva utilizzazione -  e'  opportuno  prevedere  la
quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto  alla
corrispondente quota complessiva di  60.000  unita'  autorizzata  per
l'anno 2011; 
  Considerato  che,  allo  scopo  di  semplificare   ed   ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei  datori  di  lavoro  dei
lavoratori non comunitari stagionali,  e'  opportuno  incentivare  le
richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennali,  secondo  quanto
previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione  e  del
relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno
2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi  di  lavoro
non stagionale di 98.080 unita', che si aggiunge alla quota di  6.000
lavoratori extracomunitari non stagionali gia' prevista,  in  via  di
anticipazione, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1°aprile 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010; 
  Ravvisata la necessita' di prevedere, come anticipazione dei flussi
di ingresso in Italia di lavoratori  non  comunitari  per  motivi  di
lavoro non stagionale per l'anno  2012,  una  quota  di  ingresso  di
lavoratori non comunitari non stagionali  residenti  all'estero,  che
hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione
nei paesi di origine, ai sensi  dell'articolo  23  del  citato  Testo
unico  sull'immigrazione,  al  fine  di  assicurare  continuita'   ai
rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo  scopo,  puo'
provvedersi in via di programmazione  transitoria  nel  limite  della
quota complessiva  autorizzata  con  i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  1°aprile  2010  e  30  novembre  2010,  sopra
richiamati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno  2012,
sono ammessi in Italia, in  via  di  programmazione  transitoria  per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini  non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 35.000 unita',  da  ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1  riguarda  i  lavoratori  subordinati
stagionali  non   comunitari   di   Albania,   Algeria,   Bangladesh,
Bosnia-Herzegovina,  Croazia,  Egitto,  Repubblica  delle  Filippine,
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava  di  Macedonia,
Marocco, Moldavia, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,  Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 
  3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche  i  lavoratori
non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che  abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali  il  datore  di  lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato
stagionale.