IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 1998/47/CE recepita con decreto  ministeriale  3
settembre 1999, che  ha  iscritto  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE la sostanza attiva azoxystrobin, fino al 1°luglio 2008; 
  Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale  31
luglio 2007, che ha  prorogato  l'iscrizione  della  sostanza  attiva
azoxystrobin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al  31
dicembre 2011; 
  Vista la direttiva 2010/55/UE recepita con decreto ministeriale  18
marzo 2011, che  ha  rinnovato  l'iscrizione  della  sostanza  attiva
azoxystrobin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al  31
luglio 2021; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   703/2011   della
Commissione  che  ha  approvato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 il rinnovo della sostanza attiva azoxystrobin  fino  al  31
dicembre 2021 ed ha abrogato la direttiva 2010/55/UE; 
  Considerato che per sostenere il rinnovo dalla sostanza  attiva  in
questione sono stati presentati dai notificanti, nuovi dati,  oggetto
di valutazione da parte dello Stato membro  relatore,  dell'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea; 
  Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della
sostanza attiva azoxystrobin e'  stata  esaminata  collegialmente  da
parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente  per  la
catena alimentare e la salute degli animali; 
  Considerato che dalla valutazione  effettuata  e  alla  luce  delle
attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e'  necessario  prevedere
alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva  in  questione
non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I  della  direttiva
91/414/CEE; 
  Ritenuto di dover procedere alla revisione delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  azoxystrobin,
secondo le modalita' e tempi stabiliti dal regolamento di  esecuzione
(UE) n. 703/2011 della Commissione che  ne  ha  disposto  il  rinnovo
della suddetta sostanza  attiva  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato  al
presente decreto contenenti la sostanza attiva azoxystrobin da sola o
in associazione con altre sostanze attive  iscritte  nell'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE,  sono  stati  valutati  o  devono  essere
valutati sulla base di un dossier  di  allegato  III  alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  del  regolamento  (UE)  n.
546/2011 della Commissione; 
  Considerato che  le  imprese  titolari  dei  prodotti  fitosanitari
riportati riportato nell'allegato al  presente  decreto  al  presente
decreto, contenenti la sostanza attiva in questione,  da  sola  o  in
combinazione  con  altre  sostanze  attive  iscritte  successivamente
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,  hanno  ottemperato,  nei
tempi  e  nelle  forme,  alle  disposizioni  stabilite  dal  suddetto
regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione; 
  Considerato altresi' che dette informazioni  sono  riportate  anche
nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo Ministero
all'indirizzo   www.salute.gov.it   all'interno   delle   indicazioni
operative per i regolamenti di  approvazione  delle  sostanze  attive
stesse; 
  Considerato  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei   prodotti
fitosanitari riportati  in  allegato  al  presente  decreto,  possono
essere concesse fino al  31  dicembre  2021,  data  di  scadenza  del
rinnovo dell'approvazione della sostanza  attiva  azoxystrobin  fatto
salvo la presentazione,  entro  i  termini  riportati  nella  tabella
riepilogativa di cui sopra, di un dossier conforme alle  prescrizione
del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011  della  Commissione  di
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Considerato  che  per  alcuni   prodotti   fitosanitari   riportati
nell'allegato al presente decreto e  contenenti  la  sostanza  attiva
azoxystrobin in  associazione  con  altre  sostanze  attive  iscritte
successivamente  nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE,   e'
tuttora in corso di valutazione il dossier di allegato III alla  luce
dei principi uniformi di cui all'allegato  del  regolamento  (UE)  n.
546/2011 della Commissione; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31
dicembre 2021, termine del rinnovo dell'approvazione  della  sostanza
attiva azoxystrobin, fatti salvi gli  adempimenti  sopra  menzionati,
pena la revoca delle autorizzazioni; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva  azoxystrobin,  sono   ri-registrati
provvisoriamente, fino al 31 dicembre  2021,  data  di  scadenza  del
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa stabilita  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti che prevedono: 
  a) la  presentazione,  entro  i  termini  riportati  nella  tabella
riepilogativa consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo
www.salute.gov.it  all'interno  delle  indicazioni  operative  per  i
regolamenti di approvazione delle  sostanze  attive,  di  un  dossier
conforme alle prescrizione del regolamento  (UE)  n.  545/2011  della
Commissione,  nonche'  ai  dati  indicati   nella   parte   B   delle
«disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di  esecuzione
(UE) n. 703/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della
sostanza attiva stessa; 
  b) l'esito positivo della valutazione dei dossier di allegato  III,
effettuata alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE)
n. 546/2011 della Commissione, per i prodotti fitosanitari contenenti
la sostanza attiva azoxystrobin in associazione  con  altre  sostanze
attive  iscritte  successivamente  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello