(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                               PARTE A 
 
    Gli esercizi commerciali nei  quali  si  vendono  medicinali  non
soggetti a  prescrizione  medica  appartenenti  alla  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, devono possedere, oltre ai  requisiti  richiesti  dalle  vigenti
normative nazionali e regionali e dai regolamenti  comunali  per  gli
edifici ad uso  commerciale  e  le  connesse  attivita',  i  seguenti
requisiti strutturali tecnologici ed  organizzativi  (Tali  requisiti
riguardano anche i casi in  cui  gli  esercizi  commerciali  vendano,
oltre ai medicinali predetti, medicinali di automedicazione). 
1. Requisiti strutturali. 
    a. Presenza di un'area per il  settore  logistico  amministrativo
(spazio ricezione materiale/registrazione). 
    b.  Presenza  di  uno  spazio  dedicato  alla  vendita   e   alla
conservazione dei medicinali ben indicato e separato  dalle  zone  di
vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale  non  addetto
durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi
e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire: 
      1) l'accessibilita' libera e diretta da parte dei cittadini  ai
medicinali  di  automedicazione  alla  presenza  e  con  l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno  o  piu'  farmacisti  abilitati
all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine; 
      2)  l'inaccessibilita'  agli  altri  medicinali  da  parte  dei
cittadini e del personale non addetto  negli  orari  di  apertura  al
pubblico. 
    c.  Il  locale  deposito  dei  medicinali,  ove  presente,   deve
rispondere ai principi in materia di  conservazione  contenuti  nelle
linee guida in materia di buona pratica distribuzione dei medicinali,
essere inaccessibile  da  parte  del  personale  non  addetto  e  del
pubblico, dotato di arredi ed  attrezzature  per  il  deposito  e  la
conservazione dei medicinali con spazi separati per la  conservazione
dei  medicinali  scaduti  o  imperfetti  in  attesa  della   resa   o
distruzione   con   indicazione   inequivocabile   della   loro   non
esitabilita'. Nel locale deve essere prevista una  zona  dove  devono
essere stoccati i materiali infiammabili. 
    d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale. 
2. Requisiti tecnologici. 
    a.  Armadio  frigorifero  in  grado  di  assicurare  le  corrette
condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura  quando
previsti. 
    b. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita
sia nel locale magazzino non deve superare  i  25  gradi  centigradi,
anche mediante  l'utilizzo  di  apparecchi  per  il  controllo  della
temperatura ambiente. 
    c. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di
medicinali, diffusi dall'Agenzia italiana  del  farmaco  (di  seguito
AIFA), dal  Ministero  della  salute  o  dalla  regione  o  provincia
autonoma. 
    d. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione e il ritiro
dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi. 
    e. Deve essere presente striscia  di  cortesia  per  il  rispetto
della privacy. 
    f. Le insegne, di colore diverso dal verde, devono essere  chiare
e non ingannevoli. All'esterno dell'esercizio deve  essere  indicato,
chiaramente e con  evidenza,  la  tipologia  di  medicinali  venduti:
medicinali  non  soggetti  a  prescrizione  medica;   medicinali   di
automedicazione. 
3. Requisiti organizzativi. 
    a. La presenza di uno o piu' farmacisti, abilitati  all'esercizio
della  professione  e  iscritti  al  relativo  ordine,  deve   essere
garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio  commerciale.
I farmacisti devono  indossare  il  camice  bianco  e  il  distintivo
professionale adottato dalla Federazione Ordini Farmacisti  Italiani.
La vendita dei medicinali diversi da  quelli  di  automedicazione  e'
effettuata da uno o piu' farmacisti. I medesimi farmacisti  assistono
il  cliente  nell'acquisto   dei   medicinali   di   automedicazione,
rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano nel caso
risulti opportuno uno specifico intervento professionale. 
    b. Il personale non farmacista, se presente,  deve  indossare  il
camice di un colore tale che lo renda  facilmente  distinguibile  dal
farmacista. 
    c. Il titolare  dell'esercizio  commerciale  deve  comunicare  al
Ministero  della  salute,  all'Agenzia  italiana  del  farmaco,  alla
regione o  provincia  autonoma,  al  comune  e  alla  azienda  unita'
sanitaria locale (di seguito AUSL) dove ha sede l'esercizio, l'inizio
dell'attivita' di vendita dei medicinali di cui all'art. 1,  comma  1
del  presente  decreto  ed  effettuare  le  ulteriori   comunicazioni
previste dal decreto del Ministro della salute  del  15  luglio  2004
recante: «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco  di  una
banca dati  centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei
medicinali all'interno del sistema distributivo.»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio  2005,  n.
2. 
    d.  Il  titolare  dell'esercizio  deve  comunicare  alla  AUSL  e
all'ordine dei farmacisti  territorialmente  competente,  al  momento
dell'entrata  in  servizio,  le  generalita'  del  farmacista  o  dei
farmacisti operanti nell'esercizio  medesimo  con  l'indicazione  del
farmacista  responsabile  del  reparto,  comunicando  tempestivamente
anche le eventuali sostituzioni. Analoga  comunicazione  deve  essere
effettuata anche al momento della cessazione del servizio. 
    e. Il nominativo del farmacista  responsabile  deve  essere  reso
noto agli utenti. 
    f. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve  essere  chiaramente
reso noto al pubblico mediante listini o altre modalita' equivalenti.
Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento  dei   conti   pubblici»,   e'   possibile   applicare
liberamente sconti sui prezzi di tutti i  prodotti  venduti,  purche'
gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore  e
siano praticati a tutti gli acquirenti. 
 
                               PARTE B 
 
    Gli esercizi commerciali  nei  quali  si  vendono  esclusivamente
medicinali di automedicazione devono possedere,  oltre  ai  requisiti
richiesti  dalle  vigenti  normative  nazionali  e  regionali  e  dai
regolamenti comunali per gli edifici ad uso commerciale e le connesse
attivita',  i   seguenti   requisiti   strutturali   tecnologici   ed
organizzativi. 
1. Requisiti strutturali. 
    a. Presenza di un'area per il  settore  logistico  amministrativo
(spazio ricezione materiale/registrazione). 
    b.  Presenza  di  uno  spazio  dedicato  alla  vendita   e   alla
conservazione dei medicinali ben indicato e separato  dalle  zone  di
vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale  non  addetto
durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi
e degli  arredi  all'interno  del  locale  deve,  inoltre,  garantire
l'accessibilita'  libera  e  diretta  da  parte  dei   cittadini   ai
medicinali  di  automedicazione  alla  presenza  e  con  l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno  o  piu'  farmacisti  abilitati
all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine. 
    c.  Il  locale  deposito  dei  medicinali,  ove  presente,   deve
rispondere ai principi in materia di  conservazione  contenuti  nelle
linee guida in materia di buona pratica distribuzione dei medicinali,
essere inaccessibile  da  parte  del  personale  non  addetto  e  del
pubblico, dotato di arredi ed  attrezzature  per  il  deposito  e  la
conservazione dei medicinali con spazi separati per la  conservazione
dei  medicinali  scaduti  o  imperfetti  in  attesa  della   resa   o
distruzione   con   indicazione   inequivocabile   della   loro   non
esitabilita'. Nel locale deve essere prevista una  zona  dove  devono
essere stoccati i materiali infiammabili. 
    d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale. 
2. Requisiti tecnologici. 
    a.  Armadio  frigorifero  in  grado  di  assicurare  le  corrette
condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura  quando
previsti. 
    b. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita
che nel locale magazzino non deve superare  i  25  gradi  centigradi,
anche mediante  l'utilizzo  di  apparecchi  per  il  controllo  della
temperatura ambiente. 
    c. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di
medicinali, diffusi dall'AIFA, dal Ministero  della  salute  o  dalla
regione o provincia autonoma. 
    d. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione e il ritiro
dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi. 
    e. Deve essere presente striscia  di  cortesia  per  il  rispetto
della privacy. 
    f. Le insegne, di colore diverso dal verde, devono essere  chiare
e non ingannevoli. All'esterno dell'esercizio deve  essere  indicato,
chiaramente e con  evidenza,  la  tipologia  di  medicinali  venduti:
medicinali di automedicazione. Non e' consentita l'aggiunta di alcuna
dicitura che possa indurre il cliente a ritenere  che  nell'esercizio
sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione. 
3. Requisiti organizzativi. 
    a. La presenza di uno o piu' farmacisti  abilitati  all'esercizio
della professione e iscritti al relativo ordine deve essere garantita
per  tutto  l'orario  di  apertura  dell'esercizio   commerciale.   I
farmacisti  devono  indossare  il  camice  bianco  e  il   distintivo
professionale adottato dalla Federazione Ordini Farmacisti  Italiani.
I  medesimi  farmacisti  assistono  il  cliente   nell'acquisto   dei
medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali  richieste  del
cittadino e si attivano nel  caso  risulti  opportuno  uno  specifico
intervento professionale. 
    b. Il personale non farmacista, se presente,  deve  indossare  il
camice di un colore tale che lo renda  facilmente  distinguibile  dal
farmacista. 
    c. Il titolare  dell'esercizio  commerciale  deve  comunicare  al
Ministero della salute, all'AIFA, alla regione o provincia  autonoma,
al  comune  e  alla  AUSL  dove   ha   sede   l'esercizio,   l'inizio
dell'attivita' di vendita dei medicinali di cui all'art. 1,  comma  1
del  presente  decreto  ed  effettuare  le  ulteriori   comunicazioni
previste  dal  richiamato  decreto  ministeriale   15   luglio   2004
«Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo.». 
    d.  Il  titolare  dell'esercizio  deve  comunicare  alla  AUSL  e
all'ordine dei farmacisti  territorialmente  competente,  al  momento
dell'entrata  in  servizio,  le  generalita'  del  farmacista  o  dei
farmacisti operanti nell'esercizio  medesimo  con  l'indicazione  del
farmacista  responsabile  del  reparto,  comunicando  tempestivamente
anche le eventuali sostituzioni. Analoga  comunicazione  deve  essere
effettuata anche al momento della cessazione del servizio. 
    e. Il nominativo del farmacista  responsabile  deve  essere  reso
noto agli utenti. 
    f. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve  essere  chiaramente
reso noto al pubblico mediante listini o altre modalita' equivalenti.
Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento  dei   conti   pubblici»,   e'   possibile   applicare
liberamente sconti sui prezzi di tutti i  prodotti  venduti,  purche'
gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore  e
siano praticati a tutti gli acquirenti.