Art. 12 
  
  
           Contenzioso in materia tributaria e riscossione 
  
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
  2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti   amministrativi   per   la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,  e  seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate  con
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. 
  3. Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo  tributario,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: « comma  3  »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ». 
    b) dopo l'articolo 69  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  69-bis
(Aggiornamento  degli  atti  catastali).  -  1.  Se  la   commissione
tributaria accoglie totalmente o  parzialmente  il  ricorso  proposto
avverso  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali   indicate
nell'articolo 2, comma 2,  e  la  relativa  sentenza  e'  passata  in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione
di  passaggio  in  giudicato,  sulla  base  della   quale   l'ufficio
dell'Agenzia del territorio  provvede  all'aggiornamento  degli  atti
catastali.». 
  (( 3-bis. All'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) dopo le parole: « e 9, » sono inserite le  seguenti:  «  ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato  nel
processo tributario, »; )) 
    ((  b)  le  parole:  «  ,  amministrative  e  tributaria  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e amministrativa». )) 
  (( 3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di  cui  al
comma  3-bis,  al  netto  della  quota  parte  utilizzata  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
iscritte in bilancio per essere destinate per meta' alle finalita' di
cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge  n.  98  del
2011 e per la restante meta', con le modalita' previste dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  in  materia  di
ordinamento  degli  organi  speciali  di  giurisdizione   tributaria,
all'incremento  della  quota  variabile  del  compenso  dei   giudici
tributari. )) 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  le  sentenze,  emanate  nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono  comunque
annotate  negli  atti  catastali  con  le  modalita'  stabilite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  (( 4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
il comma 39 e' inserito il seguente: «39-bis. E' istituito  il  ruolo
unico nazionale dei componenti delle commissioni  tributarie,  tenuto
dal Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria.  Nel  ruolo
unico  sono  inseriti,  ancorche'  temporaneamente  fuori  ruolo,   i
componenti delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali,
nonche'  i  componenti  della  commissione  tributaria  centrale,  in
servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  comma.  I
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva  anzianita'  di  servizio  nella  qualifica.  I
componenti  delle  commissioni  tributarie  nominati  a  partire  dal
concorso  bandito  il  3  agosto  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale -  n.  65  del  16  agosto  2011,  sono
inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in
funzione del  punteggio  complessivo  per  i  titoli  valutati  nelle
relative procedure selettive. A tale ultimo  fine,  relativamente  al
concorso  bandito  il  3  agosto  2011  si  prescinde  dalla   scelta
effettuata dai  candidati  in  funzione  delle  sedi  di  commissione
tributaria bandite; ai fini della  immissione  in  servizio  di  tali
candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma  39.  In
caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica  ovvero  di  pari
punteggio, i componenti delle commissioni  tributarie  sono  inseriti
nel  ruolo  unico  secondo  l'anzianita'  anagrafica.   A   decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria». )) 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e (( del demanio )). 
  6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello  Stato,  diversi  da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai  rendiconti  approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne  diritto,  nonche'  le
spese e gli interessi maturati a decorrere  dalla  data  di  chiusura
delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla  base  del  tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40  punti,  con  capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo  sulla  base  dei  soli  interessi
legali. 
  7. Sono fatti salvi(( , in riferimento ai crediti di cui  al  comma
6, )) gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate  in
giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile. 
  8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione. 
  9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma  8,  le  risorse
gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato  decreto-legge
n.  195  del  2009,  al  pagamento  del  canone  di  affitto  di  cui
all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,  sono  destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato. 
  10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della  regione  Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione  di
ogni  pretesa  del  soggetto  proprietario  dell'impianto,   di   cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale  come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private  e  quelle
pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in  attuazione  della
disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 
  11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta  la  seguente:  «n-ter)  delle  ((
spese sostenute dalla )) regione Campania per  il  termovalorizzatore
di Acerra (( e per l'attuazione del ciclo  integrato  dei  rifiuti  e
della depurazione delle acque, ))  nei  limiti  dell'ammontare  delle
entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun  anno,
rivenienti dalla quota  spettante  alla  stessa  Regione  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di energia, nel limite di (( 60 milioni )) di
euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi  dell'articolo
18 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento  del
canone di affitto di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.». 
  ((  11-bis.  Non  sono  soggette  a  esecuzione  forzata  le  somme
finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di  cui  al
comma 9, nonche', previa adozione da  parte  della  regione  Campania
della deliberazione semestrale di  preventiva  quantificazione  degli
importi delle somme destinate alle relative finalita', alle spese  di
cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre
2011, n. 183, introdotta dal  comma  11  del  presente  articolo,  in
quanto riconducibili alla  connotazione  di  entrate  a  destinazione
vincolata. )) 
  (( 11-ter. Al  fine  di  evitare  interruzioni  o  turbamenti  alla
regolarita' della gestione  del  termovalorizzatore  di  Acerra  puo'
essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la  durata
di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  presidio  militare  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legge  30  dicembre  2009,   n.   195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con oneri  quantificati  in  euro  1.007.527  a  carico  della  quota
spettante alla regione Campania dei ricavi  derivanti  dalla  vendita
dell'energia. )) 
  (( 11-quater. All'articolo 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «  cessione  pro  soluto  »  sono
inserite le seguenti: « o pro solvendo ». La forma della  cessione  e
la  modalita'  della  sua  notificazione   sono   disciplinate,   con
l'adozione di forme semplificate,  inclusa  la  via  telematica,  dal
decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge  12  novembre
2011, n. 183. )) 
  (( 11-quinquies. La disposizione di cui al  comma  11-quater  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche  alle  amministrazioni
statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. )) 
  (( 11-sexies.  All'articolo  35,  comma  1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, alla  lettera  a),  le  parole:  «Le  assegnazioni
disposte con utilizzo » sono sostituite dalle  seguenti:  «Una  quota
delle risorse del suddetto fondo speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di  euro,  e'
assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo » e le parole: «  al
periodo precedente » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ai  periodi
precedenti ». )) 
  (( 11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21
dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto
ordinario per l'anno 2012,  come  complessivamente  rideterminate  in
base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  ai  sensi  di  successive
disposizioni, sono  finalizzate  al  finanziamento  degli  interventi
regionali in materia di  edilizia  sanitaria,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale  di  cui  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto  nella  seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a  148  milioni
di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto  dalle  regioni  a
statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
relativa ai contratti  di  servizio  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. )) 
  (( 11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' abrogato. )) 
  (( 11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di  cui  all'articolo  30,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  pari  a  425
milioni di euro, al  fine  di  assicurare  nelle  regioni  a  statuto
ordinario  i  necessari  servizi   di   trasporto   pubblico   locale
ferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa,  sono  ripartite,
per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo  i
criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,
per la parte non ancora erogata, alla  societa'  Trenitalia  Spa.  Al
relativo  versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 374 del 1990, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 11. (Revisione dell'accertamento, attribuzioni  e
          poteri degli uffici.) 
              1. L'ufficio doganale  puo'  procedere  alla  revisione
          dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche'  le  merci
          che ne hanno formato l'oggetto siano  state  lasciate  alla
          libera disponibilita' dell'operatore o  siano  gia'  uscite
          dal  territorio  doganale.   La   revisione   e'   eseguita
          d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato  ne  abbia
          fatta  richiesta  con  istanza  presentata,   a   pena   di
          decadenza, entro il termine di tre anni dalla data  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo. 
              2.  L'ufficio  doganale,  ai   fini   della   revisione
          dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo  di
          raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indicandone  il
          motivo e fissando  un  termine  non  inferiore  a  quindici
          giorni, a comparire di mezzo di  rappresentante,  ovvero  a
          fornire, entro lo  stesso  termine,  notizie  e  documenti,
          anche in copia fotostatica, inerenti  le  merci  che  hanno
          formato oggetto di operazioni doganali.  Le  notizie  ed  i
          documenti possono essere richiesti anche ad altri  soggetti
          pubblici  o   privati   che   risultano   essere   comunque
          intervenuti nell'operazione commerciale. 
              3. I funzionari doganali possono  accedere,  muniti  di
          apposita autorizzazione del capo dell'ufficio,  nei  luoghi
          adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
          e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere  custodite  le
          scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto  di
          operazioni doganali, al fine di  procedere  alla  eventuale
          ispezione di tali merci ed  alla  verifica  della  relativa
          documentazione. 
              4. Sono applicabili le disposizioni previste  dall'art.
          52, commi dal 4 al 10, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le  autorizzazioni  per
          le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui
          al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del  medesimo
          decreto  sono  rilasciate   dal   Direttore   regionale   o
          interregionale e, limitatamente alle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale. 
              4-bis.  Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione
          stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si
          tratti di revisione eseguita in  ufficio,  o  nel  caso  di
          accessi -  ispezioni  -  verifiche,  dopo  il  rilascio  al
          medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute,
          nel quale devono essere indicati i presupposti di  fatto  e
          le ragioni giuridiche posti  a  base  delle  irregolarita',
          delle inesattezze, o degli errori  relativi  agli  elementi
          dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
          l'operatore  interessato  puo'  comunicare  osservazioni  e
          richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti  dalla  data
          di consegna o di avvenuta ricezione del verbale,  che  sono
          valutate  dall'Ufficio  doganale   prima   della   notifica
          dell'avviso di cui al successivo comma 5. 
              5. Quando dalla revisione, eseguita sia  d'ufficio  che
          su istanza di  parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  o
          errori   relativi    agli    elementi    presi    a    base
          dell'accertamento,   l'ufficio   procede   alla    relativa
          rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
          notificando  apposito  avviso.  Nel   caso   di   rettifica
          conseguente a revisione eseguita d'ufficio,  l'avviso  deve
          essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
          tre anni dalla  data  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo. 
              5-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve   indicare   i
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato. Se nella motivazione si fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama  salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il  contenuto  essenziale
          ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo  se  l'avviso
          non reca la motivazione di cui al presente comma. 
              6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore  si
          intende respinta se entro il novantesimo giorno  successivo
          a quello  di  presentazione  non  e'  stato  notificato  il
          relativo avviso di rettifica. 
              7. (abrogato). 
              8. Divenuta definitiva la rettifica  l'ufficio  procede
          al recupero  dei  maggiori  diritti  dovuti  dall'operatore
          ovvero promuove d'ufficio la procedura per il  rimborso  di
          quelli  pagati  in  piu'.  La  rettifica  dell'accertamento
          comporta, ove ne ricorrano gli  estremi,  la  contestazione
          delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
          gravi infrazioni eventualmente rilevate. 
              9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a  verifiche
          generali  o  parziali  per  revisioni  di  piu'  operazioni
          doganali con le modalita' indicate  nel  presente  articolo
          per accertare le violazioni al presente decreto,  al  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio  1973,  n.  43,  ad  ogni  altra   legge   la   cui
          applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche'  in
          attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
          o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
          evitare  reiterazioni  di   accessi   presso   gli   stessi
          contribuenti,  trova  applicazione  la  procedura  prevista
          dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              10. Qualora nel corso dell'ispezione e  della  verifica
          emergano inosservanze di obblighi previsti da  disposizioni
          di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
          sara' data comunicazione ai competenti uffici.". 
              Il titolo II, Rapporto doganale, Capo IV  "Impugnazione
          e revisione dell'accertamento" del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale.), reca gli articoli da 65 a 76. 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
          legislativo,  n.  546  del  1992,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 19. (Atti impugnabili e oggetto del ricorso) 
              1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: 
              a) l'avviso di accertamento del tributo; 
              b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
              c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
              d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
              e) l'avviso di mora; 
              e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli  immobili  di  cui
          all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
              e-ter) il  fermo  di  beni  mobili  registrati  di  cui
          all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
              f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
          nell' art. 2, comma 2; 
              g) il rifiuto espresso o tacito della  restituzione  di
          tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
          non dovuti; 
              h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il  rigetto
          di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; 
              i) ogni altro atto per il quale  la  legge  ne  preveda
          l'autonoma   impugnabilita'   davanti   alle    commissioni
          tributarie. 
              2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
          l' indicazione del termine entro il quale il  ricorso  deve
          essere proposto e della commissione tributaria  competente,
          nonche' delle relative forme da osservare  ai  sensi  dell'
          art. 20. 
              3.  Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
          impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti  autonomamente
          impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri.  La
          mancata notificazione di  atti  autonomamente  impugnabili,
          adottati precedentemente all' atto notificato, ne  consente
          l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.". 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo  37  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 37. (Disposizioni per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie) 
              (Omissis). 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di  cui  ai  commi  6,  7,  8  e  9,  ad
          eccezione del  maggior  gettito  derivante  dal  contributo
          unificato nel processo tributario, e'  versato  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito
          fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  per  la  realizzazione  di
          interventi  urgenti  in  materia  di  giustizia  civile   e
          amministrativa. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              "Art. 2. (Tribunale delle imprese) 
              1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
              1)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          «(Istituzione delle sezioni  specializzate  in  materia  di
          impresa)»; 
              2) al comma 1, le parole:  «proprieta'  industriale  ed
          intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
              3) e' aggiunto il seguente comma: 
              «1-bis. Sono altresi' istituite  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa  presso  i  tribunali  e  le  corti
          d'appello aventi sede nel capoluogo di  ogni  regione,  ove
          non esistenti nelle citta'  di  cui  al  comma  1.  Per  il
          territorio  compreso  nella  regione  Valle  d'Aosta/Valle'
          d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso  il
          tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
          istituita la sezione specializzata in  materia  di  impresa
          presso il  tribunale  e  la  corte  d'appello  di  Brescia.
          L'istituzione  delle  sezioni  specializzate  non  comporta
          incrementi di dotazioni organiche»; 
              b)  all'articolo  2,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1. I giudici che compongono le  sezioni  specializzate
          sono  scelti  tra  i  magistrati   dotati   di   specifiche
          competenze»; 
              c) all'articolo 2,  comma  2,  le  parole:  «proprieta'
          industriale  ed  intellettuale»   sono   sostituite   dalla
          seguente: «impresa»; 
              d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  3.  (Competenza  per   materia   delle   sezioni
          specializzate).  -  1.  Le   sezioni   specializzate   sono
          competenti in materia di: 
              a) controversie di cui  all'articolo  134  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni; 
              b) controversie in materia di diritto d'autore; 
              c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
              d)  controversie   relative   alla   violazione   della
          normativa antitrust dell'Unione europea. 
              2. Le sezioni specializzate sono  altresi'  competenti,
          relativamente alle societa' di cui al libro  V,  titolo  V,
          capi V, VI e VII, e titolo  VI,  del  codice  civile,  alle
          societa' di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  del
          Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e  di  cui  al  regolamento
          (CE) n.  1435/2003  del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
          nonche' alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa'  costituite  all'estero,  ovvero  alle
          societa'  che  rispetto  alle  stesse  esercitano  o   sono
          sottoposte a direzione e coordinamento, per le  cause  e  i
          procedimenti: 
              a) relativi a rapporti societari  ivi  compresi  quelli
          concernenti    l'accertamento,    la    costituzione,    la
          modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,  le
          azioni di responsabilita' da  chiunque  promosse  contro  i
          componenti degli organi amministrativi o di  controllo,  il
          liquidatore, il  direttore  generale  ovvero  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari,
          nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
          contabile per i danni derivanti da propri  inadempimenti  o
          da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
          ha  conferito  l'incarico  e  nei   confronti   dei   terzi
          danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
          terzo comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo
          comma,  2487-ter,  secondo  comma,  2503,  secondo   comma,
          2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; 
              b)  relativi  al  trasferimento  delle   partecipazioni
          sociali o ad  ogni  altro  negozio  avente  ad  oggetto  le
          partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 
              c) in materia di patti parasociali,  anche  diversi  da
          quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
              d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse
          dai creditori delle societa' controllate contro le societa'
          che le controllano; 
              e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359,  primo
          comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e  all'articolo
          2545-septies del codice civile; 
              f) relativi a contratti pubblici di appalto di  lavori,
          servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali  sia
          parte una delle societa' di cui al presente  comma,  ovvero
          quando  una  delle  stesse  partecipa  al  consorzio  o  al
          raggruppamento  temporaneo  cui  i  contratti  siano  stati
          affidati,  ove  comunque  sussista  la  giurisdizione   del
          giudice ordinario. 
              3. Le sezioni specializzate  sono  altresi'  competenti
          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di
          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»; 
              e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni).  -  1.
          Le controversie di cui  all'articolo  3  che,  secondo  gli
          ordinari   criteri   di   ripartizione   della   competenza
          territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
          disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate  dagli   uffici
          giudiziari  compresi  nel  territorio  della  regione  sono
          assegnate  alla  sezione  specializzata  avente  sede   nel
          capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo  1.
          Alle sezioni specializzate istituite presso i  tribunali  e
          le corti  d'appello  non  aventi  sede  nei  capoluoghi  di
          regione  sono  assegnate  le  controversie  che  dovrebbero
          essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  compresi   nei
          rispettivi distretti di corte d'appello». 
              2. All'articolo 33, comma 2,  della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287, le parole: «alla corte  d'appello  competente
          per  territorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «al
          tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
          la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto
          legislativo  26  giugno  2003,   n.   168,   e   successive
          modificazioni». 
              3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  e  successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «1-ter. Per i  processi  di  competenza  delle  sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma
          1-bis». 
              4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della
          disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro
          600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura
          degli  oneri  derivanti  dalla  istituzione  delle  sezioni
          specializzate in  materia  di  impresa  presso  gli  uffici
          giudiziari  diversi  da  quelli  nei  quali,  per   effetto
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.
          168, sono  state  istituite  le  sezioni  specializzate  in
          materia di proprieta' industriale ed intellettuale  e,  per
          la  restante   parte,   al   fondo   istituito   ai   sensi
          dell'articolo 37, comma  10,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. A decorrere  dall'anno  2014  l'intero
          ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto
          fondo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. Al fine di semplificare ed accelerare  le  procedure
          relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura
          nonche'  di  avvocati  e  procuratori   dello   Stato,   la
          riassegnazione delle  entrate  prevista  dall'articolo  37,
          commi 10 e 14, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e' effettuata  al  netto  della  quota  di  risorse
          destinate alle predette assunzioni; la  predetta  quota  e'
          stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia  e
          dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle
          assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte
          nello stato di previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
          Ministeri interessati. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai giudizi  instaurati  dopo  il  centottantesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          37, del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 37. (Disposizioni per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie) 
              (Omissis). 
              13. Il Ministro della Giustizia, sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, e gli organi  di  autogoverno
          della magistratura amministrativa e  tributaria  provvedono
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
          dell'arretrato di cui al comma 12, secondo  le  percentuali
          di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni  e
          della produttivita' di ciascun ufficio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
          decreto legislativo n. 545 del 1992: 
              "Art. 13. (Trattamento economico) 
              1 Il Ministro delle  finanze  con  proprio  decreto  di
          concerto con il Ministro del tesoro determina  il  compenso
          fisso mensile spettante  ai  componenti  delle  commissioni
          tributarie. 
              2 Con il decreto di cui al comma 1, oltre  al  compenso
          mensile viene determinato un compenso aggiuntivo  per  ogni
          ricorso  definito,  anche  se  riunito  ad  altri  ricorsi,
          secondo criteri uniformi, che  debbono  tener  conto  delle
          funzioni e  dell'apporto  di  attivita'  di  ciascuno  alla
          trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
          la redazione della sentenza, nonche', per  i  residenti  in
          comuni diversi della stessa regione da  quello  in  cui  ha
          sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
          alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato  in
          relazione ad ogni provvedimento emesso. 
              3  La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta  dalla
          direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
          ha sede la commissione  tributaria  di  appartenenza  ed  i
          pagamenti relativi sono fatti  dal  dirigente  responsabile
          della  segreteria  della  commissione,  quale   funzionario
          delegato cui sono accreditati i fondi necessari. 
              3-bis I compensi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          cumulabili con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza
          comunque denominati.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  69-bis  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  (Disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413): 
              "Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) 
              1. Se la commissione tributaria accoglie  totalmente  o
          parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti  relativi
          alle operazioni catastali indicate nell'articolo  2,  comma
          2, e la relativa  sentenza  e'  passata  in  giudicato,  la
          segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione  di
          passaggio in giudicato, sulla base  della  quale  l'ufficio
          dell'Agenzia  del  territorio  provvede   all'aggiornamento
          degli atti catastali.". 
              Si riporta il testo dei commi da 39 a 40  dell'articolo
          4 della citata legge n. 183 del 2011, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. (Riduzioni delle spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri) 
              (Omissis). 
              39. Tutti i candidati risultati  idonei  all'esito  del
          concorso bandito in data 3 agosto 2011 e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16  agosto
          2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie
          ed immessi in servizio, anche in sovrannumero,  nella  sede
          di commissione tributaria scelta per prima da  ciascuno  di
          essi.  Gli  stessi  entrano  a  comporre  l'organico  della
          commissione tributaria prescelta a misura  che  i  relativi
          posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento
          sono immessi nelle  relative  funzioni.  Ai  componenti  in
          sovrannumero il compenso, in misura fissa e  variabile,  e'
          riconosciuto  solo  in  relazione  agli   affari   trattati
          successivamente alla data in  cui  i  medesimi,  anche  per
          effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico  di
          una sede di commissione tributaria  e  sono  immessi  nelle
          funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute  nel
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              39-bis. E'  istituito  il  ruolo  unico  nazionale  dei
          componenti  delle  commissioni   tributarie,   tenuto   dal
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  Nel
          ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente  fuori
          ruolo,   i   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali  e  regionali,  nonche'  i   componenti   della
          commissione tributaria centrale, in servizio alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma.  I  componenti  delle
          commissioni  tributarie  sono  inseriti  nel  ruolo   unico
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
          qualifica.  I  componenti  delle   commissioni   tributarie
          nominati a partire dal concorso bandito il 3  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          65 del 16  agosto  2011,  sono  inseriti  nel  ruolo  unico
          secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in  funzione  del
          punteggio complessivo per i titoli valutati nelle  relative
          procedure selettive. A tale ultimo fine,  relativamente  al
          concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
          effettuata  dai  candidati  in  funzione  delle   sedi   di
          commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
          servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo  quanto
          disposto dal comma  39.  In  caso  di  pari  anzianita'  di
          servizio  nella  qualifica  ovvero  di  pari  punteggio,  i
          componenti delle commissioni tributarie sono  inseriti  nel
          ruolo unico secondo l'anzianita'  anagrafica.  A  decorrere
          dall'anno  2013,  il   ruolo   unico   e'   reso   pubblico
          annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso  il  sito
          istituzionale del Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria. 
              40. I trasferimenti dei  componenti  delle  commissioni
          tributarie  sono  disposti  all'esito   di   procedure   di
          interpello  bandite  dal  Consiglio  di  presidenza   della
          giustizia tributaria  per  la  copertura  di  posti  resisi
          vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o
          regionali.  Ai  fini  del  trasferimento  le  domande   dei
          componenti  delle  commissioni  tributarie  sono   valutate
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nelle
          qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in  caso  di
          parita', secondo l'anzianita'  anagrafica,  computate  fino
          alla scadenza del termine di presentazione  delle  domande.
          Le domande dei componenti in sovrannumero di cui  al  comma
          39, se non ancora in organico, sono  valutate  in  funzione
          del punteggio da loro conseguito in sede  di  concorso.  Il
          trasferimento non determina diritto ad  alcuna  indennita'.
          La lettera f) del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' abrogata; ferme le
          incompatibilita' di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
          legislativo, il componente di commissione tributaria non e'
          soggetto all'obbligo di residenza nella regione in  cui  ha
          sede la commissione tributaria in cui presta servizio. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  158  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del
          2002: 
              "Art.  158.  (Spese  nel  processo  in  cui  e'   parte
          l'amministrazione  pubblica  ammessa  alla  prenotazione  a
          debito e recupero delle stesse) 
              1. Nel  processo  in  cui  e'  parte  l'amministrazione
          pubblica,  sono   prenotati   a   debito,   se   a   carico
          dell'amministrazione: 
              a) il contributo unificato  nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario; 
              b) l'imposta di bollo nel processo contabile; 
              c) l'imposta di registro  ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel  processo  civile  e
          amministrativo; 
              d)  l'imposta   ipotecaria   e   catastale   ai   sensi
          dell'articolo  16,  comma  1,  lettera  e),   del   decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
              e)  le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni  a
          richiesta d'ufficio nel processo civile. 
              2.  Sono  anticipate  dall'erario  le   indennita'   di
          trasferta  o  le  spese  di  spedizione   degli   ufficiali
          giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione  a
          richiesta dell'amministrazione. 
              3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario
          sono recuperate dall'amministrazione,  insieme  alle  altre
          spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla
          rifusione delle spese in proprio favore.". 
              Il testo della legge 28 ottobre  1999,  n.  410  (Nuovo
          ordinamento dei consorzi agrari), e' stato pubblicato nella
          Gazz. Uff. 11 novembre 1999, n. 265. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  324  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 324. (Cosa giudicata formale.) 
              S'intende passata in giudicato la sentenza che  non  e'
          piu' soggetta ne' al  regolamento  di  competenza,  ne'  ad
          appello, ne' a ricorso per cassazione,  ne'  a  revocazione
          per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del  citato
          decreto-legge n. 195 del 2009: 
              "Art.   7.   (Trasferimento   della   proprieta'    del
          termovalorizzatore di Acerra) 
              1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta'  del
          termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania,  previa
          intesa con la Regione stessa,  o  ad  altro  ente  pubblico
          anche  non  territoriale,  ovvero   alla   Presidenza   del
          Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile o a soggetto privato. 
              2.  L'eventuale  trasferimento  a  uno   dei   soggetti
          pubblici di cui al comma  1  potra'  avvenire  solo  previa
          individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle
          risorse     finanziarie     necessarie     all'acquisizione
          dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo  aree
          sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale. 
              3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del
          trasferimento definitivo  della  proprieta'  ai  sensi  del
          comma 1, e' riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al
          valore stabilito ai  sensi  dell'articolo  6,  ridotto  del
          canone di affitto corrisposto nei dodici  mesi  antecedenti
          all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate,
          anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del
          2008,  nonche'  delle  somme   relative   agli   interventi
          effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli
          obiettivi  di  costante  ed  ininterrotto   esercizio   del
          termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta'. 
              4. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,  nelle  more  del
          trasferimento della proprieta', la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della   protezione   civile
          mantiene la piena disponibilita', utilizzazione e godimento
          dell'impianto ed e' autorizzata a  stipulare  un  contratto
          per l'affitto dell'impianto stesso, per una durata  fino  a
          quindici anni. La stipulazione del contratto di affitto  e'
          subordinata  alla  prestazione  di  espressa   fideiussione
          regolata  dagli  articoli  1936,  e  seguenti,  del  codice
          civile, da parte della  societa'  a  capo  del  gruppo  cui
          appartiene il proprietario del  termovalorizzatore  con  la
          quale si garantisce, fino al trasferimento della proprieta'
          dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei  confronti
          del Dipartimento  della  protezione  civile  per  le  somme
          erogate allo stesso proprietario di  cui  al  comma  3.  La
          fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia  da
          parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga
          all'articolo 1957 del codice civile  non  si  verifica,  in
          alcun caso, decadenza del diritto del creditore. 
              5. Al Dipartimento della protezione civile, oltre  alla
          piena    disponibilita',    utilizzazione    e    godimento
          dell'impianto, spettano altresi' i ricavi  derivanti  dalla
          vendita dell'energia elettrica prodotta  dall'impianto,  ai
          fini  della  successiva  destinazione  sulle   contabilita'
          speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i
          rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore
          del presente decreto tra la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri -  Dipartimento  della  protezione  civile  ed  il
          soggetto  aggiudicatario  delle  procedure  di  affidamento
          della gestione del termovalorizzatore. 
              6. Il canone di affitto e' stabilito in euro  2.500.000
          mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente
          per effetto del trasferimento della proprieta'  di  cui  al
          comma 1. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          comma, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni  a
          decorrere  dall'anno  2010,   si   fa   fronte   ai   sensi
          dell'articolo 18. 
              7. Ove all'esito del collaudo  del  termovalorizzatore,
          che dovra' intervenire  entro  il  28  febbraio  2010,  pur
          rispettando  i  requisiti  ed  i  parametri  inerenti  alle
          concentrazioni  massime  autorizzate  delle  emissioni   in
          atmosfera e degli scarichi idrici, l'impianto non raggiunga
          i  parametri  produttivi  ai  diversi   carichi   operativi
          afferenti al carico  termico  di  progetto,  l'importo  del
          valore dell'impianto  e'  proporzionalmente  ridotto  sulla
          base  di  apposita  valutazione  da  parte  dell'ENEA,   da
          effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente  anche  derivanti  da
          convenzioni  in  essere  con   autorita'   pubbliche.   Gli
          eventuali oneri per la messa in regola  dell'impianto  sono
          posti a carico del soggetto costruttore. 
              8. L'esigibilita' del canone  di  affitto,  dovuto  con
          cadenza mensile, e'  condizionata  all'esito  positivo  del
          collaudo,   nonche'   alla   prestazione   da   parte   del
          proprietario di apposita garanzia dell'importo del  25  per
          cento del  10  per  cento  del  valore  definito  ai  sensi
          dell'articolo 6. Ove all'esito del collaudo l'impianto  non
          raggiunga i parametri produttivi  ai  sensi  del  comma  7,
          l'importo  del  canone  di  affitto  e'   proporzionalmente
          ridotto. La garanzia e' prestata con  gli  strumenti  e  le
          caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4  dell'articolo  75
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  a  favore
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
          della protezione civile, ed e' svincolata e cessa di  avere
          effetto solo alla data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5,  del  decreto
          legislativo  n.  163  del   2006.   Il   proprietario   del
          termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare  ulteriore
          garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui  al
          comma 2 dell'articolo 129 del decreto  legislativo  n.  163
          del 2006, a  favore  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  protezione  civile,  per  la
          responsabilita' prevista dalla  normativa  statale  vigente
          quale costruttore o appaltatore  dell'impianto,  anche  per
          eventuali vizi occulti. 
              9. Fino al  trasferimento  della  proprieta'  ai  sensi
          dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in  quanto
          vincolato all'assolvimento della  funzione  di  smaltimento
          dei rifiuti e produzione di energia  elettrica  di  cui  al
          ciclo integrato  di  gestione  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania, e' insuscettibile di alienazione, di  altri  atti
          di disposizione, nonche'  impignorabile,  ne'  puo'  essere
          assoggettato     a     trascrizioni      od      iscrizioni
          pregiudizievoli.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato
          decreto-legge n. 195 del 2009: 
              "Art. 18. (Copertura finanziaria) 
              1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari
          a euro 30.000.000  annui  per  quindici  anni  a  decorrere
          dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a  euro  5.000.000  per
          l'anno 2010, si provvede: 
              a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad  euro
          30.000.000   per   l'anno    2011,    mediante    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate con riferimento alla  quota  assegnata
          dal CIPE al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, per un importo di euro 60.300.000  per
          l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonche', al
          fine di compensare gli effetti in termini di  indebitamento
          netto, mediante riduzione del Fondo  per  la  compensazione
          degli effetti finanziari di cui all' articolo 6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per  un
          importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui
          al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre
          2008, n. 154, e' contestualmente incrementato,  in  termini
          di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di  euro
          35.100.000 per l'anno 2012. Tali  disponibilita'  di  cassa
          possono essere utilizzate dal CIPE in sede di  assegnazione
          delle singole annualita' delle risorse del Fondo strategico
          per il Paese a sostegno dell'economia reale; 
              b)  quanto  a  euro  30.000.000  annui  dall'anno  2012
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per  il
          medesimo anno, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2010,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del  citato
          decreto-legge n. 195 del 2009: 
              "Art. 6. (Determinazione del  valore  proprietario  del
          termovalorizzatore di Acerra) 
              1. Ai fini dell'accertamento del  valore  dell'impianto
          di termovalorizzazione di Acerra per  il  trasferimento  in
          proprieta', all'atto del trasferimento e'  riconosciuto  al
          soggetto gia' concessionario del  servizio  di  smaltimento
          dei  rifiuti  -  proprietario  dell'impianto   un   importo
          onnicomprensivo da  determinarsi  sulla  base  dei  criteri
          stabiliti dallo studio ENEA  2007  «Aspetti  economici  del
          recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento  al
          parametro  operativo  del  carico   termico   di   progetto
          dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          da riconoscere ai sensi del presente articolo  al  soggetto
          gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti
          - proprietario dell'impianto e' determinato in 355  milioni
          di euro.". 
              Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 32 della
          citata  legge  n.  183  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 32. (Patto di stabilita' interno delle regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano) 
              (Omissis). 
              4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2  e
          3 e' determinato, sia  in  termini  di  competenza  sia  in
          termini di cassa, dalla somma delle  spese  correnti  e  in
          conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 
              a) delle spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
              b) delle spese per la concessione di crediti; 
              c)  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
              d)  delle  spese  relative  ai   beni   trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
              e) delle spese  concernenti  il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
              f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
          soggetti al  patto  di  stabilita'  interno  a  valere  sui
          residui  passivi   di   parte   corrente,   a   fronte   di
          corrispondenti residui attivi degli enti  locali.  Ai  fini
          del calcolo della media 2007-2009 in termini  di  cassa  si
          assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
          locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
          2007 e 2008 corrispondano agli  incassi  in  conto  residui
          attivi degli enti locali, ovvero ai  dati  effettivi  degli
          enti locali ove disponibili; 
              g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti   di   cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
              h) delle spese  conseguenti  alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi   derivanti   dai
          provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della
          legge n. 225 del 1992, acquisiti in  apposito  capitolo  di
          bilancio; 
              i) delle spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle
          somme effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, relative al gettito derivante  dall'attivita'
          di recupero fiscale ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
              l)  delle   spese   finanziate   dal   fondo   per   il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario  di  cui  all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
              m)  per  gli  anni  2013  e  2014,  delle   spese   per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per  lo
          sviluppo  e  la  coesione  sociale,   sui   cofinanziamenti
          nazionali dei fondi comunitari a  finalita'  strutturale  e
          sulle risorse  individuate  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, subordinatamente e nei  limiti  previsti  dal
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'articolo 5-bis, comma 2, del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148; 
              n-bis) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 
              n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per
          il termovalorizzatore di  Acerra  e  per  l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 195,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
          cui all'articolo 7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          decreto-legge n. 195 del 2009: 
              "Art. 5. (Impiego delle Forze armate  e  cessazione  di
          efficacia delle ordinanze adottate) 
              1. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e  4,  e'
          autorizzata la salvaguardia e la tutela delle  aree  e  dei
          siti di interesse strategico nazionale  mediante  l'impiego
          delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta  unita',
          anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis,  del
          decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito  piano
          di impiego predisposto trimestralmente dalla  articolazione
          militare della unita' operativa. Agli oneri conseguenti  si
          provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita'
          speciali di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2. Le previsioni delle  ordinanze  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito  dell'emergenza
          rifiuti nella regione Campania cessano di  avere  efficacia
          alla data del 31 dicembre  2009,  fatti  salvi  i  rapporti
          giuridici ancora in corso alla  stessa  data,  che  cessano
          alla naturale scadenza.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9   del   citato
          decreto-legge  n.  185  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   9.   (Rimborsi   fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.) 
              1. All'articolo 15-bis, comma 12, del  decreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n.  127,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e  2009  le
          risorse  disponibili  sono  iscritte  sul  fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, rispettivamente,  per  provvedere  all'estinzione  dei
          crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
          31 dicembre 2007,  il  cui  pagamento  rientri,  secondo  i
          criteri  di  contabilita'  nazionale,  tra  le  regolazioni
          debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  anche
          sulla  base  delle  risultanze  emerse  a   seguito   della
          emanazione della propria circolare  n.  7  del  5  febbraio
          2008,  nonche'  per  essere  trasferite  alla  contabilita'
          speciale  n.  1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
          Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di  dieci  anni,
          per la successiva erogazione ai contribuenti.». 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,
          alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
          le modalita' ivi previsti, anche ai  crediti  maturati  nei
          confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.  In
          ogni caso non e' consentita l'utilizzazione  per  spese  di
          personale. 
              1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,  i  Ministeri  avviano,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e  revisione
          delle procedure di spesa e dell'allocazione delle  relative
          risorse  in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi   sono
          illustrati in appositi rapporti  dei  Ministri  competenti,
          che costituiscono parte integrante  delle  relazioni  sullo
          stato della spesa di cui all'articolo 3,  comma  68,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
          finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo  articolo
          3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
          settembre 2009. 
              1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla base delle  indicazioni  fornite  con  circolare  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma,  sulla  base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i  Ministeri  sono   tenuti   a   fornire,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. 
              2. Per effetto della previsione di cui al  comma  1,  i
          commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
          per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione  e
          della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
          ad  agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati   dai
          fornitori  di  beni   e   servizi   nei   confronti   delle
          amministrazioni pubbliche, con  priorita'  per  le  ipotesi
          nelle  quali  sia  contestualmente  offerta  una  riduzione
          dell'ammontare del credito originario. 
              3-bis. Su istanza del creditore  di  somme  dovute  per
          somministrazioni, forniture e appalti,  le  regioni  e  gli
          enti locali certificano, nel  rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla
          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
          istanza del creditore, provvede la Ragioneria  territoriale
          dello Stato competente per territorio, che, ove necessario,
          nomina un commissario ad acta con oneri a carico  dell'ente
          territoriale.  La   cessione   dei   crediti   oggetto   di
          certificazione avviene nel rispetto dell'articolo  117  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. Ferma restando l'efficacia liberatoria  dei  pagamenti
          eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli  5,
          comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
              3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
          essere rilasciata, a pena di nullita': 
              a)   dagli   enti   locali   commissariati   ai   sensi
          dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Cessato   il
          commissariamento,  la  certificazione  non  puo'   comunque
          essere rilasciata in relazione a crediti  sorti  prima  del
          commissariamento   stesso.    Nel    caso    di    gestione
          commissariale, la certificazione non puo'  comunque  essere
          rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
          commissariale; 
              b) dalle regioni sottoposte ai  piani  di  rientro  dai
          deficit sanitari.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art.  13.  (Semplificazione  dei  pagamenti  e   degli
          accertamenti  delle  violazioni  all'obbligo  di  copertura
          assicurativa) 
              1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti: 
              «3-bis. Su istanza del creditore di  somme  dovute  per
          somministrazioni, forniture e appalti,  le  regioni  e  gli
          enti locali certificano, nel  rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro  soluto  a  favore  di  banche  o
          intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione
          vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza  del
          creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello  Stato
          competente per territorio, che, ove necessario,  nomina  un
          commissario  ad  acta  con   oneri   a   carico   dell'ente
          territoriale.  La   cessione   dei   crediti   oggetto   di
          certificazione avviene nel rispetto dell'articolo  117  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. Ferma restando l'efficacia liberatoria  dei  pagamenti
          eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli  5,
          comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
              3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
          essere rilasciata, a pena di nullita': 
              a)   dagli   enti   locali   commissariati   ai   sensi
          dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Cessato   il
          commissariamento,  la  certificazione  non  puo'   comunque
          essere rilasciata in relazione a crediti  sorti  prima  del
          commissariamento   stesso.    Nel    caso    di    gestione
          commissariale, la certificazione non puo'  comunque  essere
          rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
          commissariale; 
              b) dalle regioni sottoposte ai  piani  di  rientro  dai
          deficit sanitari». 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate,  nel
          rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati  in
          sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni
          recate  dai  commi  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  9   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come
          modificato dal comma 1 del  presente  articolo.  Fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto  di  cui  al  periodo
          precedente restano valide  le  certificazioni  prodotte  in
          applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 157 del 9 luglio 2009. 
              3. All'articolo 210 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo  il  comma  2,  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere
          l'obbligo  per  il  tesoriere  di  accettare,  su  apposita
          istanza  del  creditore,  crediti  pro  soluto  certificati
          dall'ente ai sensi del  comma  3-bis  dell'articolo  9  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
              4. L'obbligo di cui al comma  2-bis  dell'articolo  210
          del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
          introdotto  dal  comma  3  del  presente  articolo,   trova
          applicazione con  riferimento  alle  convenzioni  stipulate
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              5. All'articolo 193 del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
              «4-ter.  L'accertamento  della  mancanza  di  copertura
          assicurativa   obbligatoria   del   veicolo   puo'   essere
          effettuato anche mediante il raffronto  dei  dati  relativi
          alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con  quelli
          provenienti dai dispositivi o apparecchiature di  cui  alle
          lettere e), f) e g)  del  comma  1-bis  dell'articolo  201,
          omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in  modo
          completamente  automatico  e  gestiti  direttamente   dagli
          organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
              4-quater.  Qualora,  in  base   alle   risultanze   del
          raffronto dei dati di cui al comma 4-ter,  risulti  che  al
          momento del rilevamento  un  veicolo  munito  di  targa  di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
          invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
          a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
              4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
          dispositivi  o  apparecchiature  di  cui  al  comma  4-ter,
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla strada».". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  35,  del
          citato decreto-legge n. 1 del 2012, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 35 . (Misure per la tempestivita' dei  pagamenti,
          per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
          statali,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  tesoreria
          unica) 
              1. Al fine  di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti
          commerciali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto connessi  a  transazioni  commerciali  per
          l'acquisizione di servizi e forniture,  certi,  liquidi  ed
          esigibili, corrispondente a residui  passivi  del  bilancio
          dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
              a) i fondi speciali per  la  reiscrizione  dei  residui
          passivi perenti di parte corrente e di conto  capitale,  di
          cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
          sono integrati rispettivamente degli importi di euro  2.000
          milioni  e  700   milioni   per   l'anno   2012,   mediante
          riassegnazione, previo versamento all'entrata del  bilancio
          dello Stato per il medesimo  anno,  di  una  corrispondente
          quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
          rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del  suddetto
          fondo speciale per la reiscrizione dei residui  passivi  di
          parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata
          agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
          dei crediti di cui  al  presente  comma.  L'utilizzo  delle
          somme di cui ai periodi precedenti non  devono  comportare,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale,  peggioramento
          dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; 
              b) i crediti di cui al  presente  comma  maturati  alla
          data del  31  dicembre  2011,  su  richiesta  dei  soggetti
          creditori, possono essere estinti, in luogo  del  pagamento
          disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
          anche mediante assegnazione di titoli di Stato  nel  limite
          massimo di 2.000 milioni di euro.  L'importo  di  cui  alla
          presente   lettera    puo'    essere    incrementato    con
          corrispondente riduzione degli importi di cui alla  lettera
          a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono  stabilite
          le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
          assegnazione nonche' le modalita' di versamento  al  titolo
          IV dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  fronte  del
          controvalore dei titoli di Stato  assegnati,  con  utilizzo
          della medesima contabilita' di  cui  alla  lettera  a).  Le
          assegnazioni dei titoli di cui alla  presente  lettera  non
          sono computate nei limiti delle emissioni nette dei  titoli
          di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          14, del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art.  14.  (Patto  di  stabilita'  interno  ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali) 
              (Omissis). 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' articolo 8 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio  proporzionale.  In  sede  di   attuazione   dell'
          articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          30 del citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 30. (Esigenze indifferibili) 
              (Omissis). 
              2.  Per  l'anno  2011,  alle  esigenze  del   trasporto
          pubblico locale ferroviario, al fine  di  assicurare  nelle
          regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di
          Trenitalia S.p.A.,  si  provvede  anche  nell'ambito  delle
          risorse destinate  al  trasporto  pubblico  locale  di  cui
          all'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e dal relativo  decreto  di  attuazione
          del  22  luglio  2009.   Fermo   restando   l'esigenza   di
          applicazione  a  decorrere  dall'anno  2012  di  misure  di
          efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
          1, comma 6,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220  e'
          abrogato. 
              (Omissis).".