Art. 13 
  
  
                         Norma di copertura 
  
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e)  e  h),  e  24,  pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per  l'anno  2012,  a  245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in  termini
di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per  l'anno
2013 e a 252,8  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo  8,
comma 21, del presente decreto. (( Alle ulteriori  minori  entrate  o
maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis,  dall'articolo
4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo,
e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16,  lettere  e)  e  f),  si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli  6,
commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies. )) 
  (( 1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano  misure
di razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari  a  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente,  in  12
milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS,
sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma
66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti  dalle  riduzioni
di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30  settembre
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. )) 
  ((  1-ter.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato,
nell'ambito   della   propria    autonomia,    adotta    misure    di
razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive   rispetto   a   quelle
previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, volte a ridurre le proprie spese  di  funzionamento,  in  misura
pari  a  11,1  milioni  di  euro  per  l'esercizio  2012,  che   sono
conseguentemente versate entro il 30 settembre ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. )) 
  (( 1-quater. I Ministeri vigilanti  verificano  l'attuazione  degli
adempimenti di cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  comprese  le  misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti  ivi  indicate,  anche
con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di  funzionamento
degli enti interessati. )) 
  (( 1-quinquies. E' disposta la riduzione  lineare  delle  dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  un  importo
pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti  relativi
all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle  spese
per la tutela dell'ordine e la sicurezza  pubblica,  nonche'  per  il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini
delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare  e  rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse,  tra  gli
accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi  di
finanza pubblica. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 66, dell'articolo
          4 della citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 4. (Riduzioni delle spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri) 
              (Omissis). 
              66. Al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli
          obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
          e seguenti l'INPS,  I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nell'ambito della propria  autonomia,  adottano  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento in misura non inferiore  all'importo
          complessivo, in termini di saldo netto, di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
          16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e' stabilito  il  riparto  dell'importo  di  cui  al  primo
          periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
          nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
          individuati con il medesimo decreto. Le  somme  provenienti
          dalle riduzioni di spesa di  cui  al  presente  comma  sono
          versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
          decreto ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  9
          dell'articolo 21, del citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 21. (Soppressione enti e organismi) 
              1. In considerazione del  processo  di  convergenza  ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
              2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
          19 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Le  posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
              2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
              3. L'Inps subentra,  altresi',  nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
              4. Gli organi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  e  successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          aprile 2012. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
              a)  in  considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
              b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posizioni dirigenziali di livello generale per le  esigenze
          di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   nell'ambito   del   Dipartimento   della
          Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
          rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate  in
          attesa della emanazione  delle  disposizioni  regolamentari
          intese    ad    adeguare    in    misura     corrispondente
          l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
          cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i  relativi
          posti concorrono alla determinazione delle  percentuali  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.   165,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,
          relativamente alle dotazioni  organiche  dei  Ministeri  di
          appartenenza. 
              6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera
          a), e per  assicurare  una  adeguata  rappresentanza  degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
              7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa   degli   enti   di   previdenza,    previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
              9. Per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 38  dell'articolo
          4 della citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 4 . (Riduzioni delle spese non  rimodulabili  dei
          Ministeri) 
              (Omissis). 
              38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato,
          nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di  funzionamento,  con  esclusione  delle  spese  di
          natura  obbligatoria  e  del  personale,  in   misura   non
          inferiore ad euro 50 milioni,  a  decorrere  dall'esercizio
          2012,  che  sono  conseguentemente  versate  ogni  anno  ad
          apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  21  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 21. (Bilancio di previsione) 
              1.  Il  disegno  di  legge  del  bilancio  annuale   di
          previsione  e'  formato  sulla  base   della   legislazione
          vigente, tenuto conto  dei  parametri  indicati,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
              a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
              b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
              c) le previsioni delle entrate e delle  spese  relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
              d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. Sino all'esercizio  della  delega  di
          cui all'articolo 40, in appositi  allegati  agli  stati  di
          previsione  della  spesa   sono   indicate,   per   ciascun
          programma, per macroaggregato e distinte per  capitolo,  le
          spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
          a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non  ha  la
          possibilita' di esercitare un effettivo controllo,  in  via
          amministrativa, sulle variabili che  concorrono  alla  loro
          formazione,    allocazione    e    quantificazione.    Esse
          corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
              a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese  non
          predeterminate  legislativamente  che   sono   quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. Il bilancio di  previsione,  oggetto  di  un  unico
          disegno di legge, e' costituito dallo stato  di  previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per  Ministeri,  con  le  allegate  appendici  dei
          bilanci  delle  amministrazioni  autonome,  e  dal   quadro
          generale riassuntivo con riferimento al triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
              a) la nota integrativa al bilancio di  previsione.  Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente,  nonche'
          gli effetti connessi alle disposizioni  normative  vigenti,
          con   separata    indicazione    di    quelle    introdotte
          nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del  prelievo
          obbligatorio,  con   l'indicazione   della   natura   delle
          agevolazioni,  dei   soggetti   e   delle   categorie   dei
          beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa,  si
          compone di due sezioni: 
              1)  la  prima  sezione,  concernente  il  piano   degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
              2) la seconda sezione, relativa  ai  programmi  e  alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
              b) una scheda illustrativa di ogni  programma  e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
              c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
          relativi stanziamenti; 
              d) per ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
              e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
          settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
          rilevanza  nazionale,   nella   quale   sono   indicati   i
          corrispondenti   stanziamenti   previsti    dal    bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
              f) il budget dei costi della relativa  amministrazione.
          Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
          del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
          costo. Il budget espone le previsioni formulate dai  centri
          di costo dell'amministrazione ed include  il  prospetto  di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta  alle
          Camere una relazione, allegata  al  disegno  di  legge  del
          bilancio   di   previsione,   con   motivata    indicazione
          programmatica sulla destinazione alle aree  sottoutilizzate
          del territorio nazionale, di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  alle  aree
          destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1,  comma
          1, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  in
          conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  alle  aree
          montane, delle spese di investimento iscritte  negli  stati
          di previsione dei singoli Ministeri per gli  interventi  di
          rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
          regioni. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare sono ripartite in  capitoli  ai
          fini della gestione e della  rendicontazione.  Entro  dieci
          giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
          Ministri  assegnano  le  risorse  ai   responsabili   della
          gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
          il bilancio  di  previsione  dello  Stato  approvato  e  il
          sistema di contabilita' nazionale per i conti  del  settore
          della pubblica amministrazione. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
          conti consuntivi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in
          via ordinaria.".