Art. 2 
  
  
                 Comunicazioni e adempimenti formali 
  
  1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a  regimi
fiscali   opzionali,   subordinati    all'obbligo    di    preventiva
comunicazione ovvero ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che  la  violazione
non sia stata constatata o non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o (( altre  attivita'  amministrative  ))  di  accertamento
delle  quali  l'autore   dell'inadempimento   abbia   avuto   formale
conoscenza, laddove il contribuente: 
    a)  abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  effettui  la  comunicazione   ovvero   esegua   l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile; 
    c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima  della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.   471,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono  partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto  in  tutto  o  in  parte,
entro  i  termini  di  scadenza,  agli  adempimenti   richiesti   per
l'ammissione al contributo: 
    a) abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  presentino  le  domande  di  iscrizione  e  provvedano   alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; 
    c) versino contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima
della sanzione stabilita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita'  stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: « In  caso  di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del
consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  la  mancata  indicazione  degli  estremi  del
soggetto   cessionario   e   dell'importo   ceduto   non    determina
l'inefficacia (( ai sensi del secondo  comma  )).  In  tale  caso  si
applica la sanzione di cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
». 
  ((  3-bis.  In  caso  di  cessione  di  eccedenze  utilizzabili  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra  soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione  degli
estremi  del  soggetto  cessionario,  dell'importo  ceduto  o   della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina  l'inefficacia
della  cessione.  In  tal  caso,  si  applica  la  sanzione  di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita. )) 
  4. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17,  le  parole:  «entro  il  giorno  16  del  mese
successivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  di
effettuazione della  prima  liquidazione  periodica  IVA,  mensile  o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate  senza
applicazione dell'imposta ». 
  (( 4-bis. Al fine di individuare  il  coerente  ambito  applicativo
della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto ivi prevista si intende  applicata  ai  soli  collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli  ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
)) 
  5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «  la  data  in  cui  ha  effetto  la
deliberazione di  messa  in  liquidazione  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « la data in cui (( si determinano  ))  gli  effetti  dello
scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e  2485  del
codice civile, ovvero per le imprese  individuali  la  data  indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, »; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli  effetti,  anche  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile,  si
producono prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore  o,  in
mancanza, il rappresentante legale, non e'  tenuto  a  presentare  le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti  delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo,  e
3, prima della data in cui  ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
liquidazione, ad  eccezione  dell'ipotesi  in  cui  la  revoca  abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione  relativa  alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui  si  verifica  l'inizio
della liquidazione.». 
  (( 5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto  di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno  degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi  di
lavoro dipendente e dell'IVA scaturente  dalle  fatture  inerenti  le
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri  di
avere  messo  in  atto  tutte  le  cautele  possibili   per   evitare
l'inadempimento». )) 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole:  «,  di  importo  non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per  le  quali  e'
previsto l'obbligo di emissione  della  fattura  e'  assolto  con  la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di  tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo  di  emissione  della  fattura  la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro  3.600,  comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto..». (( Per i  soggetti  tenuti  alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le  comunicazioni  sono  dovute  limitatamente
alle fatture emesse o  ricevute  per  operazioni  diverse  da  quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai  sensi  dell'articolo
7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605. )) 
  (( 6-bis. All'articolo 36, del decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo ». )) 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «  In  tutti  gli  »
sono sostituite (( dalla seguente )): « Negli » e dopo le  parole:  «
con la precisazione dell'indirizzo » sono  aggiunte  le  seguenti:  «
solo ove espressamente richiesto »; 
    b) nell'articolo 60,  il  secondo  periodo  del  terzo  comma  e'
soppresso. 
  8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
dopo le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti:
« di importo superiore a euro 500 ». ». 
  9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi, (( e delle relative )) sanzioni penali e  amministrative
e relative norme  di  attuazione,  possono  essere  sostituiti  dalla
presentazione  esclusivamente  in  forma  telematica,   con   cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: 
    a) operatori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita'  superiore  a  25  metri  cubi,   esercenti   impianti   di
distribuzione  stradale  di  carburanti,  esercenti   apparecchi   di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati,  agricoli  ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto  legislativo  n.
504 del 1995; 
    c) operatori che trattano esclusivamente prodotti  energetici  in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del  capo  II  del  decreto  del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; 
    d) operatori che  trattano  esclusivamente  alcoli  sottoposti  a
vigilanza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  66  del  citato  decreto
legislativo, n. 504 del 1995  e  dell'articolo  22  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; 
    e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
  10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi  entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti: 
  a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente  in  forma
telematica dei dati delle contabilita'  degli  operatori  di  cui  al
comma 9, lettere da b) ad e); 
    b) regole per la gestione  e  la  conservazione  dei  dati  delle
contabilita' trasmessi telematicamente; 
    c) istruzioni per la  produzione  della  stampa  dei  dati  delle
contabilita' da esibire a richiesta  degli  organi  di  controllo  in
sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
  11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis.  Fatta  salva,  su  motivata   richiesta   del   depositario,
l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2,  nelle
fabbriche con produzione annua  non  superiore  ai  10.000  ettolitri
l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente  a
monte  del  condizionamento,  sulla  base  di  appositi   misuratori,
direttamente  dall'esercente  l'impianto.  Il  prodotto  finito  deve
essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi  5  e  6,
lettere b) e c).». 
  12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35,  comma  3-bis  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  Testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  l'assetto
del   deposito   fiscale   e   le    modalita'    di    accertamento,
contabilizzazione e controllo della  produzione  sono  stabiliti  con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 
  13. All'articolo 53, comma 7, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui  all'articolo  21,
la licenza e' rilasciata  successivamente  al  controllo  degli  atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 
  ((  13-bis.  All'articolo  9-bis,  comma  2,  terzo  periodo,   del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  le  parole:  «  Nel  settore
turistico » sono sostituite dalle seguenti: « Nei  settori  agricolo,
turistico ». )) 
  ((  13-ter.  Al  primo  comma  dell'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: «6-bis) per
l'attivita' di organizzazione di  escursioni,  visite  della  citta',
giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi
e turismo». )) 
  ((  13-quater.  All'articolo  10,  comma  7,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal comma  2  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b) ». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 11.  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto) - 1. Sono  punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
              2-7 (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art. 17.  (Oggetto)   -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione ; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                [d-bis) lettera soppressa] 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85. 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.". 
                Si riporta il testo dell'articolo 43-ter  del  citato
          decreto le Presidente della Repubblica  n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 43-ter. (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
          gruppo) -  Le  eccedenze  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui   redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti appartenenti ad un gruppo possono  essere  cedute,  in
          tutto o in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello
          stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita'  di  cui
          agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18  novembre  1923,
          n. 2440. 
              Nei  confronti  dell'amministrazione   finanziaria   la
          cessione delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione  che
          l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli
          estremi dei soggetti cessionari  e  gli  importi  ceduti  a
          ciascuno di essi. 
              In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'articolo 122  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
              Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo l'ente o societa'  controllante  e  le  societa'  da
          questo controllate; si considerano controllate le  societa'
          per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  38  del  predetto
          decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui  alla  lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n.  87
          del 1992. 
              Si applicano le disposizioni del comma 2  dell'articolo
          43-bis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997: 
              "Art. 8.  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni) -  1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se  la  dichiarazione  ai
          fini  delle  imposte  dirette  o  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  compresa  quella  periodica  non  e'  redatta  in
          conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
          ovvero in essa sono omessi o non sono indicati  in  maniera
          esatta e completa dati rilevanti per  l'individuazione  del
          contribuente e, se  diverso  da  persona  fisica,  del  suo
          rappresentante, nonche' per la determinazione del  tributo,
          oppure non e' indicato in maniera esatta  e  completa  ogni
          altro elemento prescritto per il compimento dei  controlli,
          si   applica   la   sanzione   amministrativa    da    lire
          cinquecentomila a  lire  quattro  milioni.  Si  applica  la
          sanzione  in  misura  massima  nelle  ipotesi   di   omessa
          presentazione del modello per  la  comunicazione  dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
          laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente  non
          abbia provveduto alla presentazione  del  modello  anche  a
          seguito di specifico invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
          Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta l'allegazione  alla  dichiarazione,  la
          conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione  amministrativa  da  lire  un
          milione  a  lire  otto   milioni   quando   l'omissione   o
          l'incompletezza   riguardano    gli    elementi    previsti
          nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni  dei
          sostituti d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'articolo 110, comma 11, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          29 dicembre 1983, n. 746,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17  (Disposizioni  urgenti
          in materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. -1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del
          primo comma e al secondo comma dell'art. 8  del  D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano a condizione: 
                a) che l'ammontare dei corrispettivi  delle  cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati nei luoghi  soggetti  a  vigilanza  doganale.  I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
                b); 
                c) che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
          imposta  risulti  da  apposita  dichiarazione,  redatta  in
          conformita' al modello approvato con decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'ufficio competente nei suoi  confronti,  consegnata  o
          spedita al fornitore o  prestatore,  ovvero  presentata  in
          dogana,  prima  dell'effettuazione  della  operazione;   la
          dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra  le
          stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o  prestatore
          deve comunicare all'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente
          per via telematica entro il termine di effettuazione  della
          prima liquidazione periodica IVA,  mensile  o  trimestrale,
          nella quale confluiscono  le  operazioni  realizzate  senza
          applicazione   dell'imposta,   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione ricevuta. 
              2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve  essere
          redatta in tre esemplari, dei  quali,  dopo  l'accertamento
          della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a
          calendario, uno  e'  inviato  dall'ufficio  alla  direzione
          compartimentale delle dogane competente per territorio e un
          altro viene consegnato  al  dichiarante;  le  modalita'  di
          accertamento e di verifica saranno  stabilite  con  decreto
          del Ministro delle finanze. La dichiarazione  di  cui  alla
          lettera c),  redatta  in  duplice  esemplare,  deve  essere
          progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
          prestatore, annotata entro i quindici giorni  successivi  a
          quello di emissione  o  ricevimento  in  apposito  registro
          tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello
          stesso articolo; gli  estremi  della  dichiarazione  devono
          essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 604 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              604. Ai collegi universitari di cui  al  comma  603  e'
          applicata  l'esenzione  dall'imposta  sul  valore  aggiunto
          prevista dall'articolo 10, primo  comma,  numero  20),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          14 novembre  2000,  n.  338  (Disposizioni  in  materia  di
          alloggi e residenze per studenti universitari): 
              "Art.  1.  (Interventi  per  alloggi  e  residenze  per
          studenti universitari) -  1.  Per  consentire  il  concorso
          dello Stato alla realizzazione di interventi necessari  per
          l'abbattimento   delle   barriere   architettoniche,    per
          l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il  recupero
          e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
          da  adibire  ad  alloggi  o  residenze  per  gli   studenti
          universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione  e
          acquisto di  aree  ed  edifici  da  adibire  alla  medesima
          finalita' da parte delle regioni, delle  province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano,  degli  organismi  regionali  di
          gestione per il diritto allo studio  universitario  di  cui
          all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,  delle
          universita' statali e di  quelle  legalmente  riconosciute,
          dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
          31  ottobre  1966,  n.  942,   di   consorzi   universitari
          costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo  unico
          delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con  regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
          senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale operanti  nel  settore  del  diritto  allo
          studio, e' autorizzata la spesa di  lire  60  miliardi  per
          ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
          l'ammontare  della  spesa  e'   determinato   dalla   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Gli interventi  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  affidati,  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni in materia  di  lavori  pubblici,  a  soggetti
          privati in concessione  di  costruzione  e  gestione  o  in
          concessione di servizi, o a societa' di capitali  pubbliche
          o a societa'  miste  pubblico-private  anche  a  prevalente
          capitale privato. 
              2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
          attraverso un contributo non superiore al 50 per cento  del
          costo totale previsto da progetti esecutivi  immediatamente
          realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
          altri  soggetti  che  partecipano  al  finanziamento  degli
          interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
          finanziaria  le  risorse  gia'  stanziate  negli   esercizi
          precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai  finanziamenti
          statali  per  l'edilizia  residenziale   pubblica   possono
          concorrere alla copertura finanziaria della quota a  carico
          dei  soggetti  beneficiari  in  misura  non  superiore   al
          sessanta per cento. 
              3. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica,  sentite  la  Conferenza
          dei rettori delle  universita'  italiane  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  definite,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  procedure  e  le  modalita'  per   la
          presentazione dei progetti e per l'erogazione dei  relativi
          finanziamenti. 
              4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma  1  hanno
          la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
          di offrire  anche  agli  altri  iscritti  alle  universita'
          servizi  di  supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca  e
          attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sentiti  il  Ministro  dei
          lavori pubblici e la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definiti gli standard  minimi  qualitativi
          degli  interventi  per   gli   alloggi   e   le   residenze
          universitarie di cui alla  presente  legge,  nonche'  linee
          guida relative ai parametri tecnici  ed  economici  per  la
          loro realizzazione, anche in deroga alle norme  vigenti  in
          materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
          la  destinazione  degli  alloggi  e  delle  residenze  alle
          finalita'  di  cui  alla  presente   legge.   Resta   ferma
          l'applicazione delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
          decreto  di  cui  al  presente  comma   prevede   parametri
          differenziati   per   gli   interventi   di    manutenzione
          straordinaria,  recupero,  ristrutturazione   e   per   gli
          interventi di nuova costruzione, al fine di  assicurare  la
          tutela dei valori architettonici degli  edifici  esistenti,
          garantendo comunque il  rispetto  delle  esigenze  relative
          alla sicurezza, alla prevenzione antisismica,  alla  tutela
          igienico-sanitaria,  nonche'   alla   tutela   dei   valori
          storico-artistici. Le disposizioni del  decreto  prevalgono
          su quelle dei regolamenti edilizi. 
              5. Gli enti di  cui  al  comma  1  elaborano  specifici
          progetti per la realizzazione degli  interventi  entro  tre
          mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4.
          All'istruttoria  dei  progetti  provvede  una   commissione
          istituita    presso    il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  nominata  dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in modo da  assicurare  la  rappresentanza  paritetica  del
          predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante  dal
          funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  per  un
          importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi  di
          cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
          dal medesimo comma. Il Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica    e    tecnologica,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua  i
          progetti  ammessi  al  cofinanziamento  nei  limiti   delle
          risorse disponibili e procede alla ripartizione  dei  fondi
          con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
          il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
          di avanzamento dei lavori secondo i tempi  e  le  modalita'
          previsti nei progetti. Il piano prevede anche le  modalita'
          di revoca dei finanziamenti concessi nel caso  in  cui  non
          siano state rispettate le scadenze  previste  nei  progetti
          presentati per  il  cofinanziamento  e  l'assegnazione  dei
          finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva. 
              6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
          di cui alla presente legge sono prioritariamente  destinati
          al soddisfacimento delle esigenze degli studenti  capaci  e
          meritevoli  privi  di  mezzi  sulla  base  dei  criteri  di
          valutazione  della  condizione  economica  e   del   merito
          stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri emanato ai sensi dell'articolo  4  della  legge  2
          dicembre 1991, n. 390. 
              7.  Qualora  in  singole  regioni  o  province  risulti
          esaurita la graduatoria degli idonei nel  concorso  per  la
          concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore  di
          cui agli articoli 8 e 16 della legge 2  dicembre  1991,  n.
          390, le risorse del fondo di cui al comma  4  dell'articolo
          16 della  stessa  legge  possono  essere  utilizzate  dalle
          stesse regioni o province autonome per  gli  interventi  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
              8. Per tenere conto  delle  specifiche  esigenze  degli
          alloggi e delle residenze per  gli  studenti  universitari,
          gli  interventi  finanziati,   ai   sensi   del   comma   2
          dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n.  390,  con
          le  risorse   regionali   disponibili   per   i   programmi
          pluriennali per l'edilizia residenziale  pubblica,  possono
          essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge  17
          febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle  regioni  o
          tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e  anche
          in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
          agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
          purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di  cui
          al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione  che
          permanga la destinazione delle opere alle  finalita'  della
          presente legge. Resta ferma  l'applicazione  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  controlli  da  parte   delle
          competenti autorita' regionali. 
              9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge  2  dicembre
          1991, n. 390, e' abrogato. 
              10. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 60 miliardi  annue  per  il  triennio
          2000-2002, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dei fondi per l'edilizia universitaria di cui  all'articolo
          7, comma 8, della legge 22  dicembre  1986,  n.  910,  allo
          scopo     intendendosi     corrispondentemente      ridotta
          l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione)  -  1.
          In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,   di
          societa' o associazioni di cui  all'articolo  5  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  di
          imprese individuali, il  liquidatore  o,  in  mancanza,  il
          rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
          cui all'articolo 3, la dichiarazione  relativa  al  periodo
          compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e  la  data  in
          cui si determinano gli  effetti  dello  scioglimento  della
          societa' ai sensi degli articoli 2484  e  2485  del  codice
          civile, ovvero per le imprese individuali la data  indicata
          nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro
          l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via
          telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione
          relativa  al   risultato   finale   delle   operazioni   di
          liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della
          liquidazione stessa o al deposito del bilancio  finale,  se
          prescritto in via telematica. 
              2. 
              3. Se la liquidazione  si  prolunga  oltre  il  periodo
          d'imposta in corso alla data  indicata  nel  comma  1  sono
          presentate,  nei  termini  stabiliti  dall'articolo  2,  la
          dichiarazione relativa  alla  residua  frazione  del  detto
          periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo
          d'imposta. 
              3-bis. In caso di revoca dello  stato  di  liquidazione
          quando gli  effetti,  anche  ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'articolo 2487-ter  del  codice  civile,  si  producono
          prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
          cui  ai  precedenti  commi  1,  primo  periodo,  e  3,   il
          liquidatore o, in mancanza, il rappresentante  legale,  non
          e' tenuto a presentare le medesime  dichiarazioni.  Restano
          in ogni caso fermi gli  effetti  delle  dichiarazioni  gia'
          presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3,  prima
          della data in cui ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
          liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in  cui  la  revoca
          abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione
          relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui
          si verifica l'inizio della liquidazione. 
              4. Nei casi di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta
          amministrativa, le dichiarazioni di cui  al  comma  1  sono
          presentate, anche se si tratta di imprese individuali,  dal
          curatore o dal commissario liquidatore, in via  telematica,
          avvalendosi del servizio telematico Entratel,  direttamente
          o tramite i soggetti  incaricati  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese  successivo  a
          quello, rispettivamente, della nomina del  curatore  e  del
          commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento  e
          della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
          presentate, con le medesime  modalita',  esclusivamente  ai
          fini dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e
          soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.  Il  reddito
          d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo  183  del  testo
          unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi  2
          e 3 del medesimo articolo,  risultano  dalle  dichiarazioni
          iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
          o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
          liquidatore, prima di presentare la  dichiarazione  finale,
          deve provvedere al versamento, se  la  societa'  fallita  o
          liquidata vi e' soggetta, dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa'. In caso di fallimento o di  liquidazione  coatta,
          di imprese individuali o di societa' in nome  collettivo  o
          in accomandita  semplice,  il  curatore  o  il  commissario
          liquidatore, contemporaneamente  alla  presentazione  delle
          dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo  periodo,
          deve  consegnarne  o  spedirne   copia   per   raccomandata
          all'imprenditore e a ciascuno  dei  familiari  partecipanti
          all'impresa,  ovvero  a  ciascuno   dei   soci,   ai   fini
          dell'inclusione del reddito o della perdita che ne  risulta
          nelle rispettive  dichiarazioni  dei  redditi  relative  al
          periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
          si e' chiuso  il  procedimento  concorsuale.  Per  ciascuno
          degli immobili di cui all'articolo 183,  comma  4,  secondo
          periodo, del testo  unico  il  curatore  o  il  commissario
          liquidatore, nel termine di un  mese  dalla  vendita,  deve
          presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate  apposita
          dichiarazione ai  fini  dell'imposta  locale  sui  redditi,
          previo versamento nei modi ordinari del  relativo  importo,
          determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. 
              5.  Resta  fermo,  anche   durante   la   liquidazione,
          l'obbligo di  presentare  le  dichiarazioni  dei  sostituti
          d'imposta.". 
              L'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248 (Disposizioni urgenti per il  rilancio  economico  e
          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di  contrasto  all'evasione  fiscale",  reca   "Misure   di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale". 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21. (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
          Entrate) - 1. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle comunicazioni di cui all'articolo  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471. 
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
              1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
          comunicazione previsto dall'articolo  7,  sesto  comma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605  che  emettono  carte  di  credito,  di  debito   o
          prepagate,  comunicano   all'Agenzia   delle   entrate   le
          operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
          pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte  di
          credito, di  debito  o  prepagate  emesse  dagli  operatori
          finanziari stessi, secondo modalita'  e  termini  stabiliti
          con  provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 36 del  decreto-legge
          23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 marzo 1995, n. 85  (Misure  urgenti  per  il
          risanamento della  finanza  pubblica  e  per  l'occupazione
          nelle aree depresse), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. (Base imponibile) - 1. Per  il  commercio  di
          beni mobili usati, suscettibili di  reimpiego  nello  stato
          originario o  previa  riparazione,  nonche'  degli  oggetti
          d'arte,  degli  oggetti  d'antiquariato  e  da  collezione,
          indicati  nella  tabella  allegata  al  presente   decreto,
          acquistati presso privati nel territorio dello Stato  o  in
          quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta
          relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza  tra
          il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo
          all'acquisto, aumentato delle spese  di  riparazione  e  di
          quelle accessorie. Si  considerano  acquistati  da  privati
          anche i beni per i quali il cedente non ha potuto  detrarre
          l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche'  i
          beni ceduti da soggetto passivo  d'imposta  comunitario  in
          regime di franchigia nel proprio  Stato  membro  e  i  beni
          ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato
          l'operazione al regime del presente comma. 
              2. I soggetti che esercitano il commercio a  norma  del
          comma 1 possono optare per l'applicazione  del  regime  ivi
          previsto  anche  per  le  cessioni   di   oggetti   d'arte,
          d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
          di oggetti d'arte ad essi ceduti  dall'autore  o  dai  suoi
          eredi o legatari. 
              3. I soggetti che applicano il regime speciale  di  cui
          ai  precedenti  commi  possono,  per   ciascuna   cessione,
          applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli  I
          e  II  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  ,  dandone
          comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore
          aggiunto nella relativa dichiarazione annuale. 
              4.  I  soggetti  che  applicano  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del comma 1  non  possono  detrarre  l'imposta
          afferente    l'acquisto,    anche    intracomunitario,    o
          l'importazione dei beni usati, degli oggetti  d'arte  e  di
          quelli d'antiquariato  o  da  collezione,  compresa  quella
          afferente le prestazioni di riparazione  o  accessorie;  se
          hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la  detrazione
          spetta, ma con  riferimento  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione assoggettata  a  regime  ordinario,  previa
          annotazione,  nel  registro  di  cui  all'articolo  25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 , della fattura o bolletta doganale  relativa  al  bene
          acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione
          in cui tale operazione e' computata. 
              5. La differenza di cui al  comma  1  e'  stabilita  in
          misura pari: 
                a) al 60 per cento del  prezzo  di  vendita,  per  le
          cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di  acquisto
          manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile; 
                b) al 50 per cento  del  prezzo  di  vendita,  per  i
          soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
          esclusivamente  in  forma  ambulante;  la  percentuale   e'
          ridotta in ogni  caso  al  25  per  cento  se  trattasi  di
          prodotti editoriali di antiquariato; 
                b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita  per  le
          cessioni  di  prodotti  editoriali  diversi  da  quelli  di
          antiquariato; 
                b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita  per  le
          cessioni   di   prodotti   editoriali   di    antiquariato,
          francobolli da collezione e di  collezioni  di  francobolli
          nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti  derivanti
          dalla   demolizione   di   mezzi   di   trasporto   o    di
          apparecchiature elettromeccaniche. 
              6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai
          sensi del comma 1 da comunicare con le  modalita'  indicate
          al comma 8,  il  margine  e'  determinato  globalmente,  in
          relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e  delle
          cessioni effettuate nel periodo mensile  o  trimestrale  di
          riferimento, per  le  attivita'  di  commercio  diverse  da
          quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis)  e  b-ter),
          di veicoli usati, monete e  altri  oggetti  da  collezione,
          nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili  e
          comunque di  prodotti  di  abbigliamento,  compresi  quelli
          accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
          masse come compendio  unitario  e  con  prezzo  indistinto,
          nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo  inferiore  ad
          un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione  o
          di  cessione  a  questa  assimilata,  il  costo  del   bene
          esportato non  concorre  alla  determinazione  del  margine
          globale e la rettifica in diminuzione degli  acquisti  deve
          essere eseguita con riferimento al periodo  nel  corso  del
          quale l'esportazione e' effettuata.  Se  l'ammontare  degli
          acquisti supera  quello  delle  vendite,  l'eccedenza  puo'
          essere computata nella  liquidazione  relativa  al  periodo
          successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al  comma  3
          nell'ipotesi di applicazione del margine globale. 
              7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la
          disposizione di cui al comma 5,  lettera  b),  puo'  essere
          estesa, per esigenze di accertamento, ad altri  settori  di
          attivita' e la disposizione di cui al comma 6  puo'  essere
          estesa  ad  altre  attivita'  o  operazioni  per  le  quali
          l'applicazione  del  regime  ordinario  del  margine  rende
          difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta. 
              8. L'opzione di cui al comma 2 deve  essere  comunicata
          all'ufficio   nella   dichiarazione    relativa    all'anno
          precedente,   ovvero   nella   dichiarazione   di    inizio
          dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in
          corso, se esercitata nella dichiarazione relativa  all'anno
          precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
          quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del
          biennio  successivo  all'anno  nel  corso  del   quale   e'
          esercitata. La revoca deve  essere  comunicata  all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso. 
              9. Le cessioni dei  beni  indicati  nel  comma  1  sono
          soggette alla disciplina stabilita nel  presente  articolo,
          con esclusione di quella  di  cui  al  comma  6,  anche  se
          effettuate da soggetti  che  non  esercitano  attivita'  di
          commercio degli stessi. 
              10. Negli scambi intracomunitari tra  soggetti  passivi
          di imposta che applicano il regime del margine i  mezzi  di
          trasporto costituiscono beni usati se  considerati  tali  a
          norma dell'articolo  38,  comma  4,  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427.  Le  cessioni  di  mezzi  di
          trasporto usati da chiunque effettuate  nei  confronti  dei
          contribuenti che ne fanno commercio, non sono  soggette  al
          pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
          legge 23 dicembre 1977, n. 952  ,  ovvero  dell'imposta  di
          registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 .  Gli  emolumenti  di
          cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  1°  settembre
          1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  216  del  15
          settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita  per  le
          annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta' 
              10-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano anche alle cessioni  di  contratti  di  locazione
          finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
          al comma 1, secondo periodo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 58 e 60 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato della presente legge: 
              "Art.  58.   (Domicilio   fiscale)   -   Agli   effetti
          dell'applicazione delle imposte sui redditi  ogni  soggetto
          si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta  le
          disposizioni seguenti. 
              Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
          hanno il domicilio fiscale nel comune  nella  cui  anagrafe
          sono iscritte. Quelle  non  residenti  hanno  il  domicilio
          fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito  o,  se
          il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si
          e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini  italiani,
          che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto  di
          servizio con la pubblica  amministrazione,  nonche'  quelli
          considerati  residenti  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
          2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, hanno il  domicilio  fiscale  nel  comune  di
          ultima residenza nello Stato. 
              I soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  hanno  il
          domicilio fiscale nel comune in cui si trova la  loro  sede
          legale o, in mancanza, la  sede  amministrativa;  se  anche
          questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale  nel  comune
          ove  e'  stabilita  una  sede  secondaria  o  una   stabile
          organizzazione e in mancanza nel comune in  cui  esercitano
          prevalentemente la loro attivita'. 
              Negli atti, contratti,  denunzie  e  dichiarazioni  che
          vengono  presentati  agli  uffici  finanziari  deve  essere
          indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la
          precisazione   dell'indirizzo   solo   ove    espressamente
          richiesto. 
              Le cause di  variazione  del  domicilio  fiscale  hanno
          effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in  cui
          si sono verificate." 
              "Art. 60.  (Notificazioni)  -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                a) la notificazione e' eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis) se il consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo il caso di consegna dell'atto o  dell'avviso
          in mani proprie, la notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d)  e'  in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                e) quando nel comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                e-bis) e' facolta' del contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli  artt.  142,  143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto.". 
          Comma 8: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi  e  sostegno   della   domanda   in   particolari
          settori.), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. (Disposizioni in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere») - 1. Per  contrastare  l'evasione
          fiscale operata nella forma dei  cosiddetti  «caroselli»  e
          «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle  nuove   regole
          europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti  passivi
          all'imposta sul valore aggiunto comunicano  telematicamente
          all'Agenzia delle  entrate,  secondo  modalita'  e  termini
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, tutte  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore  a
          euro 500 effettuate e ricevute,  registrate  o  soggette  a
          registrazione, nei confronti di operatori economici  aventi
          sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black  list
          di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  in  data  4
          maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 273 del 23 novembre 2001. 
              2- 6-quinquies (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni   urgenti    in    materia    tributaria    e
          finanziaria.): 
              "Art.  1.  (Accertamento,  contrasto  all'evasione   ed
          all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria)   -   1.   Con
          determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane,  da
          adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita'  per
          la presentazione esclusivamente in forma telematica: 
                a)  dei  dati  relativi   alle   contabilita'   degli
          operatori,   qualificati   come   depositari   autorizzati,
          operatori   professionali,   rappresentanti   fiscali    ed
          esercenti  depositi  commerciali,  concernenti  l'attivita'
          svolta nei settori dei prodotti energetici,  dell'alcole  e
          delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti  e  bitumi
          di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29,  61  e
          62  del  testo  unico  delle  accise  di  cui  al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
                b) del documento di accompagnamento previsto  per  la
          circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
          ed alle altre  imposizioni  indirette  previste  dal  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; 
                c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e
          l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504. 
              1-bis. Indipendentemente dall'applicazione  delle  pene
          previste per le  violazioni  che  costituiscono  reato,  la
          omessa, incompleta o tardiva presentazione  dei  dati,  dei
          documenti e delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ovvero
          la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
          punita con la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          50, comma 1, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504. 
              2-19. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 66  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995  n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
              "Art.  25.  (Deposito  e   circolazione   di   prodotti
          energetici  assoggettati  ad  accisa) -  1.  Gli  esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  competente  per   territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito. 
              2. Sono altresi' obbligati  alla  denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                a) gli esercenti depositi per uso  privato,  agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; 
                b) gli esercenti impianti di  distribuzione  stradale
          di carburanti; 
                c)  gli   esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacita'  globale
          supera i 10 metri cubi. 
              3. Sono esentate dall'obbligo di  denuncia  di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
              4.  Gli  esercenti   impianti   e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza  fiscale,
          valida fino a revoca, e sono obbligati a  contabilizzare  i
          prodotti in apposito registro  di  carico  e  scarico.  Nei
          predetti depositi non  possono  essere  custoditi  prodotti
          denaturati per  usi  esenti.  Sono  esonerati  dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi  di  oli   combustibili,   per   uso   privato   o
          industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di  gas  di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. 
              5. Per i depositi di cui al comma  1  ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e' intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. ll titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
              6. Le disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
              7. La licenza di esercizio  dei  depositi  puo'  essere
          sospesa, anche a richiesta  dell'amministrazione,  a  norma
          del   codice   di   procedura   penale,    nei    confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni   commesse   nella    gestione    dell'impianto,
          costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con  la
          reclusione  non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.   Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza   di
          condanna  comporta  la   revoca   della   licenza   nonche'
          l'esclusione dal rilascio di altra licenza per  un  periodo
          di 5 anni. 
              8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa  devono
          circolare con  il  documento  di  accompagnamento  previsto
          dall'art. 12. Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i  prodotti
          energetici trasferiti in quantita' non  superiore  a  1.000
          chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
          presente Art. ed i  gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso
          combustione  trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita   al
          minuto. 
              9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
          ad   accisa   tra   depositi   commerciali   deve    essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione, anche a  mezzo  fax,  agli  Uffici  dell'Agenzia
          delle dogane nella  cui  circoscrizione  territoriale  sono
          ubicati i depositi interessati alla movimentazione.". 
              "Art. 66. (Regime di vigilanza per gli alcoli metilico,
          propilico ed isopropilico) -  1.  Il  regime  di  vigilanza
          fiscale previsto per  gli  alcoli  metilico,  propilico  ed
          isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno
          1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1986, n.  462,  si  applica  anche  ai  prodotti  di
          provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai
          prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei  prescritti
          registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione
          commerciale emessa per la scorta o per la  fornitura  delle
          singole partite di prodotti.". 
              Il Capo II del decreto del Ministro  delle  finanze  17
          maggio  1995,  n.  322  (Regolamento  recante   norme   per
          l'impiego dei prodotti petroliferi  in  usi  diversi  dalla
          carburazione e dalla combustione e  per  l'esercizio  della
          vigilanza  fiscale  sugli  oli  minerali  non  soggetti  ad
          accisa) reca disposizioni in materia di "Oli  minerali  non
          soggetti ad accisa". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  22  del
          decreto del Ministro delle finanze 27 marzo  2001,  n.  153
          (Regolamento recante disposizioni per  il  controllo  della
          fabbricazione,  trasformazione,  circolazione  e   deposito
          dell'alcole etilico e delle bevande  alcoliche,  sottoposti
          al regime delle accise, nonche' per  l'effettuazione  della
          vigilanza  fiscale  sugli  alcoli  metilico,  propilico  ed
          isopropilico e sulle materie prime alcoli gene): 
              "Art. 22. (Vigilanza sugli alcoli  metilico,  propilico
          ed isopropilico) - 1. Il regime di vigilanza fiscale  sugli
          alcoli  metilico,   propilico   e   isopropilico   previsto
          dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986,  n.  282,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,
          n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1,  del  testo
          unico, si applica secondo le modalita' di cui al decreto 1°
          agosto 1986 del Ministro delle  finanze,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  180  del  5  agosto  1986,  con  le
          seguenti modifiche ed integrazioni: 
                a) i fabbricanti, i commercianti e  gli  utilizzatori
          che, per i quantitativi detenuti, non siano  soggetti  alla
          licenza prevista dagli articoli 2, quinto comma, 4,  quinto
          comma, e 5, ultimo comma, del decreto,  da  intendersi  ora
          riferita all'articolo 25, commi 1 e  2,  del  testo  unico,
          tranne che per quanto riguarda il limite della capacita' di
          stoccaggio per cui non  e'  prescritto  il  rilascio  della
          licenza agli utilizzatori, che resta fissato  in  10  metri
          cubi, sono iscritti dall'UTF in apposito registro; 
                b) ai sensi dell'articolo 1 della legge  29  novembre
          1995, n. 516, le disposizioni di  cui  all'articolo  5  del
          decreto  non  si  applicano  alle  aziende  che  utilizzano
          l'alcole metilico per i soli processi di saldatura, secondo
          categorie e per quantitativi, comunque non superiori ai  60
          litri annui, stabiliti con il decreto 12 ottobre  1996  del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  251  del  25  ottobre  1996.  Le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5 del decreto non si applicano neppure  per  i
          privati consumatori non  esercenti  attivita'  commerciale,
          industriale, artigianale od agricola;  che  utilizzino  gli
          alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacita'
          non superiore a 500 millilitri; 
                c) non sono sottoposti alla tenuta  del  registro  di
          carico e scarico  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  i
          laboratori di analisi  e  di  ricerca  che  utilizzano  gli
          alcoli  in  questione,  quali  reagenti,  confezionati   in
          recipienti sigillati  di  capacita'  non  superiore  a  2,5
          litri; 
                d) rientrano tra i trasferimenti di cui  all'articolo
          7, primo comma,  del  decreto  anche  quelli  dei  prodotti
          condizionati fra  i  depositi  commerciali  dove  e'  stato
          effettuato  il  condizionamento  e   gli   altri   depositi
          commerciali. 
              2.  I  prodotti  di  cui  al  comma  1  di  provenienza
          comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale,
          valida  anche  ai  fini  della  presa  in  carico,  da  cui
          risultino il mittente, il destinatario, la quantita'  e  la
          qualita'  della  merce  e  la  data  della  spedizione.  In
          mancanza della predetta documentazione o se la  stessa  non
          contiene le suddette indicazioni, la merce e'  scortata  da
          una dichiarazione del mittente, riportante  le  indicazioni
          medesime. Il destinatario  comunica  all'UTF  la  ricezione
          delle  partite  di  tali  prodotti  entro  i   tre   giorni
          successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel
          territorio di altro Paese comunitario, la merce e' scortata
          dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino  il
          mittente, il destinatario, la qualita'  e  quantita'  della
          merce nonche' il codice della  nomenclatura  combinata.  La
          circolazione dei prodotti d'importazione e' effettuata  con
          le  modalita'  di  cui  al  penultimo   ed   ultimo   comma
          dell'articolo 6 del decreto 1°  agosto  1986  del  Ministro
          delle finanze; la movimentazione  nazionale  e'  effettuata
          con la scorta del documento di accompagnamento serie C  mod
          63 e secondo la disciplina di cui al decreto  del  Ministro
          delle finanze 4  luglio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 202  del  30  agosto  1989,  con  le  seguenti
          integrazioni e modifiche: 
                a) in caso di furto, smarrimento  o  distruzione  del
          documento di accompagnamento, l'incaricato  del  trasporto,
          prima della prosecuzione del  viaggio,  effettua  immediata
          denuncia al piu' vicino comando territoriale della  Guardia
          di finanza  o,  in  mancanza,  al  piu'  vicino  organo  di
          polizia, indicando,  perche'  siano  riportati  a  verbale,
          tutti gli elementi  necessari  a  identificare  la  partita
          trasportata, il mittente e  il  destinatario.  Copia  della
          denuncia scorta la merce  fino  all'arrivo  e  tiene  luogo
          della bolletta serie C mod. 63 ai fini  dell'assunzione  in
          carico. Il destinatario segnala comunque il fatto agli  UTF
          competenti sul proprio  impianto  e  su  quello  speditore,
          entro  il  primo  giorno  lavorativo,  escluso  il  sabato,
          successivo a quello di ricezione; 
                b)  l'ultimo  comma  dell'articolo  3   del   decreto
          ministeriale 2 marzo 2012, n. 16, e' cosi' sostituito: 
              L'incaricato del trasporto  annota  sulla  bolletta  di
          accompagnamento ogni variazione che intervenga  durante  il
          viaggio. Le variazioni  riguardanti  il  destinatario  sono
          comunicate dal mittente all'UTF competente per  il  proprio
          impianto entro  il  primo  giorno  lavorativo,  escluso  il
          sabato, successivo a quello di arrivo a destinazione e sono
          annotate,  entro  lo  stesso  termine,  sulla  matrice  del
          documento di accompagnamento. 
              3. I punti di immissione nelle reti  di  metanodotti  e
          nelle tubazioni di collegamento con i pozzi  di  estrazione
          di  idrocarburi  liquidi  o  gassosi  di  alcole   metilico
          trasportato con autocisterne per operazioni  di  pulizia  o
          lavaggio o per evitare  o  rimuovere  occlusioni  non  sono
          soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico
          e scarico ma a  denuncia  d'impiego,  soggetta  a  verifica
          facoltativa da parte  dell'UTF,  nella  quale  e'  indicato
          anche l'impianto dove  saranno  custoditi  la  copia  della
          denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno  e
          l'ora d'immissione  nel  metanodotto  sono  comunicati  con
          telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con  almeno  tre
          giorni d'anticipo. Se  l'alcole  metilico  e'  trasportato,
          anziche' con  autobotti,  in  uno  o  piu'  contenitori  di
          capacita' singola non superiore a 30 litri, estratti da  un
          deposito della ditta esercente il metanodotto, per i  punti
          d'immissione si  prescinde  dalla  denuncia  d'impiego.  La
          compilazione   del   documento   di    trasporto    e    la
          contabilizzazione  dell'alcole   metilico   travasato   nel
          metanodotto sono  effettuati  secondo  modalita'  stabilite
          dall'Agenzia.". 
              Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n.
          524 (Regolamento recante norme per  disciplinare  l'impiego
          dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti
          da accisa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          1996, n. 237. 
              Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla birra)  -  1.
          Ai fini  dell'accertamento  dell'accisa  sulla  birra,  per
          prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
          viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita  di
          birra da sottoporre a tassazione e' dato  dalla  somma  dei
          volumi nominali  degli  imballaggi  preconfezionati  e  dei
          volumi  nominali   dichiarati   degli   altri   contenitori
          utilizzati  per  il  condizionamento:   il   volume   cosi'
          ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato  al
          litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
          litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
          estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui  la
          birra  e'  derivata;  la  ricchezza  saccarometrica   cosi'
          ottenuta  viene  arrotondata  ad  un   decimo   di   grado,
          trascurando le frazioni di  grado  pari  o  inferiori  a  5
          centesimi, e computando  per  un  decimo  di  grado  quelle
          superiori. 
              2. Per il controllo della  produzione  sono  installati
          misuratori delle materie prime, della birra  immediatamente
          a  monte  del  condizionamento   ed,   eventualmente,   dei
          semilavorati, nonche' contatori per la  determinazione  del
          numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
          Ultimate le operazioni di condizionamento, il  prodotto  e'
          custodito  in  apposito  magazzino,  preso  in  carico  dal
          depositario ed accertato  dall'Ufficio  dell'Agenzia  delle
          dogane. 
              3.  Il  condizionamento   della   birra   puo'   essere
          effettuato  anche  in  fabbriche  diverse  da   quella   di
          produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
          tal caso sono considerati, a  tutti  gli  effetti  fiscali,
          fabbriche di birra. 
              3-bis.  Fatta  salva,   su   motivata   richiesta   del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 2,  nelle  fabbriche  con  produzione  annua  non
          superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento  del  prodotto
          finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
          condizionamento,  sulla  base   di   appositi   misuratori,
          direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto  finito
          deve  essere  confezionato   nella   stessa   fabbrica   di
          produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si  applicano
          le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c). 
              4. Per le fabbriche  che  hanno  una  potenzialita'  di
          produzione mensile non superiore  a  due  ettolitri  e'  in
          facolta'   dell'amministrazione    finanziaria    stipulare
          convenzioni di  abbonamento,  valevoli  per  un  anno,  con
          corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
          anticipate. 
              5.  Non  si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'  dell'accisa  sulle  perdite  derivanti   da
          rotture di imballaggi e contenitori inferiori o  pari  allo
          0,30 per cento  del  quantitativo  estratto  nel  mese;  le
          perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
          come immissioni in consumo. La  predetta  percentuale  puo'
          essere modificata con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in  relazione  agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
              6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
                a)  due  decimi  di   grado,   rispetto   al   valore
          dichiarato,  per   la   gradazione   saccarometrica   media
          effettiva  del  prodotto  finito,  rilevata  nel  corso  di
          riscontri  effettuati  su  lotti  condizionati  in  singole
          specie di imballaggi e contenitori; 
                b) quelle previste dalla normativa  metrica  vigente,
          per il volume degli imballaggi preconfezionati; 
                c) il  2  per  cento,  rispetto  al  volume  nominale
          dichiarato, per il  volume  medio  effettivo  di  lotti  di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 
              7. Per gli imballaggi  preconfezionati  che  presentano
          una gradazione media superiore a quella dichiarata  di  due
          decimi e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in  carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri  contabili;  per  differenze
          superiori ai quattro decimi, oltre  alla  presa  in  carico
          dell'imposta, si applicano le  penalita'  previste  per  la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43. Per i lotti  di  contenitori  diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste per il grado o per  il  volume,  si  procede  alla
          presa  in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale   degli
          ettolitri-grado  eccedenti  il  5  per  cento   di   quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se la suddetta percentuale e' superiore  al  9  per  cento,
          oltre  alla  presa  in  carico   dell'imposta   sull'intera
          eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per  la
          sottrazione del  prodotto  dall'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          del Ministro delle finanze n. 153 del 2001, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Assetto dei  depositi  fiscali)  -  1.  Fatto
          salvo quanto previsto al comma 6,  i  depositi  fiscali  di
          alcole etilico, di birra o di prodotti  alcolici  intermedi
          sono  delimitati  da  apposita  recinzione   di   immediata
          identificazione  ovvero  sono  ubicati  all'interno  di  un
          edificio o di  una  porzione  di  edificio  destinati  allo
          svolgimento della specifica attivita'; eventuali  attivita'
          diverse sono consentite  dall'UTF  purche'  non  comportino
          intralci  od  aggravi  all'effettuazione  della   vigilanza
          finanziaria.  I  suddetti  depositi  recano,   all'esterno,
          l'indicazione della tipologia del deposito e della  ragione
          sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto: 
                a) dal sistema viario pubblico; 
                b)  da  vie  private  collegate  al  sistema   viario
          pubblico, liberamente transitabili da parte  degli  addetti
          alla vigilanza; 
                c) da un'area  recintata  comune  ad  altri  depositi
          fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere  a)
          e b), considerata, compresa  la  recinzione,  come  facente
          parte di ciascun deposito fiscale  ma  non  destinata  allo
          stoccaggio delle merci. 
              2.  Nelle  fabbriche  di  alcole  gli   apparecchi   di
          distillazione e le attrezzature per la  denaturazione  sono
          installati  su  aree  distinte  fra  loro,  in   locali   o
          all'aperto,  secondo  modalita'   stabilite   dall'Agenzia.
          Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le
          materie prime, gli alcoli gia' accertati da rettificare,  i
          prodotti  finiti  accertati  e   quelli   denaturati.   Gli
          apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi
          di stoccaggio e le attrezzature per la  denaturazione  sono
          accessibili  e  verificabili  in  tutte  le  loro  parti  e
          predisposti per il suggellamento, se  prescritto  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre
          visibili  o,  comunque,  ispezionabili.  Le  operazioni  di
          rettifica  di  alcoli  gia'  accertati   fiscalmente   sono
          effettuate  con  attrezzature  distinte  ovvero  in   tempi
          distinti dalle operazioni di distillazione. 
              3. I recipienti  collettori  di  cui  all'articolo  33,
          comma  4,  del  testo  unico  sono  situati  in  magazzini,
          cosiddetti  di  accertamento,  aventi   i   requisiti   dei
          magazzini di cui all'articolo  5,  comma  5,  del  presente
          regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7,
          del testo unico, l'Agenzia puo' individuare i casi  in  cui
          possa omettersi l'installazione del misuratore  dell'alcole
          etilico  o  debba  essere  prescritta  l'installazione   di
          misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o
          alcoligene   nonche'   dei   semilavorati   avviati    alla
          distillazione. 
              4.  Per   il   controllo   della   produzione   e   del
          condizionamento  della  birra  sono  installati  misuratori
          delle materie prime, ad esclusione  del  luppolo,  estratte
          dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del  mosto
          introdotto nelle  cantine  di  fermentazione,  della  birra
          introdotta  nei   reparti   di   condizionamento,   nonche'
          contatori per la determinazione del numero degli imballaggi
          preconfezionati   e   delle   confezioni,   come   definiti
          dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica  non
          tassabile;  e'  anche  facolta'  dell'UTF   effettuare   il
          suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi  e
          prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d),
          l'esecuzione delle  opere  ritenute  necessarie.  L'assetto
          delle linee  di  trasferimento  deve  essere  tale  da  non
          consentire  il   passaggio   delle   materie   prime   alla
          lavorazione senza  essere  misurate  e  l'introduzione  del
          mosto   in   cantina   e   della    birra    nel    reparto
          d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui
          siano  inseriti  misuratori.  Per  le  fabbriche   di   cui
          all'articolo 35, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.   504,   recante   Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative,  l'assetto  del  deposito  fiscale   e   le
          modalita' di accertamento,  contabilizzazione  e  controllo
          della produzione  sono  stabiliti  con  determinazione  del
          Direttore dell'Agenzia delle dogane.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dal  presente
          comma e dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge: 
              "Art. 53.  (Soggetti  obbligati  e  adempimenti)  -  1.
          Obbligati al pagamento dell'accisa  sull'energia  elettrica
          sono: 
                a)  i  soggetti  che  procedono   alla   fatturazione
          dell'energia elettrica ai consumatori  finali,  di  seguito
          indicati come venditori; 
                b) gli esercenti le officine di produzione di energia
          elettrica utilizzata per uso proprio; 
                c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica  per
          uso proprio con impiego promiscuo, con potenza  disponibile
          superiore  a  200  kW  intendendosi   per   uso   promiscuo
          l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
          diversa tassazione. 
              2.  Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti   come
          soggetti obbligati: 
                a)  i  soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,
          energia  elettrica  utilizzata  con  impiego  unico  previa
          trasformazione  o  conversione  comunque  effettuata,   con
          potenza disponibile superiore a 200 kW; 
                b)  i  soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,
          energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora  abbiano
          consumi mensili superiori a 200.000 kWh. 
              3. Qualora i soggetti di cui al comma  1,  lettera  a),
          non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui
          al comma 1  dell'articolo  52  e'  dovuta  dalle  societa',
          designate dai medesimi soggetti,  aventi  sede  legale  nel
          territorio nazionale,  che  devono  registrarsi  presso  il
          competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   prima
          dell'inizio  dell'attivita'   di   fornitura   dell'energia
          elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi
          previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera
          a). 
              4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo  di
          denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  di
          dichiarare  ogni  variazione,  relativa  agli  impianti  di
          pertinenza  e  alle  modifiche   societarie,   nonche'   la
          cessazione dell'attivita', entro trenta giorni  dalla  data
          in cui tali eventi si sono verificati. 
              5. I soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fatta  eccezione
          per quelli che  versano  anticipatamente  l'imposta  dovuta
          mediante  canone  di  abbonamento  annuale,  prestano   una
          cauzione  sul   pagamento   dell'accisa   determinata   dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari
          ad un dodicesimo dell'imposta annua che si  presume  dovuta
          in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
          di cui al comma 4 e  a  quelli  eventualmente  in  possesso
          dello stesso Ufficio. Il  medesimo  Ufficio,  effettuati  i
          controlli di competenza e  verificata  la  completezza  dei
          dati relativi  alla  denuncia  e  alla  cauzione  prestata,
          rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle  societa'
          di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta  giorni
          dalla data di ricevimento della denuncia.  L'autorizzazione
          viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con
          sentenza  passata   in   giudicato   per   reati   connessi
          all'accertamento ed al pagamento dell'accisa  sui  prodotti
          energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
          la pena della reclusione. 
              6. I soggetti di cui ai  commi  1  e  2  provvedono  ad
          integrare, a richiesta del competente Ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane, l'importo della cauzione che  deve  risultare
          pari  ad  un  dodicesimo  dell'imposta   dovuta   nell'anno
          precedente. Sono  esonerati  dall'obbligo  di  prestare  la
          cauzione  le  Amministrazioni  dello  Stato  e   gli   enti
          pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta'  di  esonerare
          dal predetto obbligo  le  ditte  affidabili  e  di  notoria
          solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
          cui mutino le  condizioni  che  ne  avevano  consentito  la
          concessione, in tale caso la cauzione deve essere  prestata
          entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
              7. Ai soggetti di cui ai commi 1  e  2  che  esercitano
          officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente
          ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  successivamente  alla
          verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  5,   soggetta   al
          pagamento di un diritto annuale.  Ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
          energia  elettrica  azionate  da  fonti  rinnovabili,   con
          esclusione di quelle riconducibili ai  prodotti  energetici
          di  cui  all'articolo  21,   la   licenza   e'   rilasciata
          successivamente al controllo degli atti documentali  tra  i
          quali risulti specifica dichiarazione relativa al  rispetto
          dei requisiti di sicurezza fiscale. 
              8. I soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fatta  eccezione
          per quelli che  versano  anticipatamente  l'imposta  dovuta
          mediante canone  di  abbonamento  annuale,  presentano  una
          dichiarazione di consumo annuale,  contenente,  oltre  alle
          indicazioni relative alla denominazione, alla sede  legale,
          al  codice  fiscale,  al  numero  della  partita  IVA   del
          soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli
          elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta
          relativo ad ogni mese solare, nonche'  l'energia  elettrica
          prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione  o
          distribuzione. 
              8-bis. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento  del
          debito  d'imposta,  richiesti  per  la  compilazione  della
          dichiarazione annuale, i consumi  fatturati  nell'anno  con
          l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al  momento
          della fornitura ai consumatori finali. 
              9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata  al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il  mese
          di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce." . 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9-bis del
          decreto-legge 1o ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.   608
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.    9-bis.    (Disposizioni    in    materia    di
          collocamento) - 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 22  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante "Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  valore
          aggiunto" come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   22.   (Commercio   al   minuto   e    attivita'
          assimilate) -  1.  L'emissione   della   fattura   non   e'
          obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre  il
          momento di effettuazione dell'operazione: 
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al minuto autorizzati in  locali  aperti  al  pubblico,  in
          spacci  interni,  mediante  apparecchi   di   distribuzione
          automatica, per corrispondenza,  a  domicilio  o  in  forma
          ambulante; 
                2)   per   le   prestazioni    alberghiere    e    le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici  esercizi,  nelle  mense  aziendali   o   mediante
          apparecchi di distribuzione automatica; 
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito; 
                4) per le prestazioni di servizi rese  nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti; 
                5) per le prestazioni di custodia  e  amministrazione
          di titoli e  per  gli  altri  servizi  resi  da  aziende  o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
                6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da  1)  a
          5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.. 
                6-bis)   per   l'attivita'   di   organizzazione   di
          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi
          similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo. 
              2. La disposizione del  comma  precedente  puo'  essere
          dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e importo limitato tali da rendere particolarmente  onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi. 
              3. Gli imprenditori che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al minuto ai quali e' consentita l'emissione della  fattura
          sono obbligati a richiederla.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Regime premiale per favorire la trasparenza)
          - 1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione  di
          base imponibile,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  ai
          soggetti che svolgono attivita' artistica  o  professionale
          ovvero attivita' di impresa in forma individuale o  con  le
          forme associative di cui all'articolo  5  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni  indicate
          nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici: 
                a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
                b) assistenza  negli  adempimenti  amministrativi  da
          parte dell'Amministrazione finanziaria; 
                c) accelerazione del rimborso o  della  compensazione
          dei crediti IVA; 
                d) per i  contribuenti  non  soggetti  al  regime  di
          accertamento  basato  sugli  studi  di  settore,  ai  sensi
          dell'articolo  10  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
          esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
          semplici di cui all'articolo 39, primo comma,  lettera  d),
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  54,
          secondo comma, ultimo periodo, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                e) riduzione di un anno dei termini di decadenza  per
          l'attivita'  di  accertamento  previsti  dall'articolo  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e dall'articolo  57,  primo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (24); la disposizione non si applica  in  caso
          di violazione che comporta obbligo  di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74. 
              2. I benefici di cui al comma  1  sono  riconosciuti  a
          condizione che il contribuente: 
                a) provveda all'invio telematico  all'amministrazione
          finanziaria  dei  corrispettivi,  delle  fatture  emesse  e
          ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni
          non soggetti a fattura; 
                b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti
          finanziari relativi all'attivita' artistica,  professionale
          o di impresa esercitata. 
              3. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sono individuati i benefici di  cui  al  comma  1,
          lettere a),  b)  e  c)  con  particolare  riferimento  agli
          obblighi concernenti l'imposta sul valore  aggiunto  e  gli
          adempimenti dei sostituti d'imposta.  In  particolare,  col
          provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze: 
                a) predisposizione automatica da  parte  dell'Agenzia
          delle  entrate  delle  liquidazioni  periodiche  IVA,   dei
          modelli  di   versamento   e   della   dichiarazione   IVA,
          eventualmente  previo  invio  telematico   da   parte   del
          contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
                b) predisposizione automatica da  parte  dell'Agenzia
          delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD
          e dei  modelli  di  versamento  periodico  delle  ritenute,
          nonche'  gestione  degli  esiti  dell'assistenza   fiscale,
          eventualmente  previo  invio  telematico   da   parte   del
          sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
          necessarie; 
                c) soppressione dell'obbligo  di  certificazione  dei
          corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
                d) anticipazione del  termine  di  compensazione  del
          credito  IVA,  abolizione  del  visto  di  conformita'  per
          compensazioni superiori a  15.000  euro  ed  esonero  dalla
          prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. 
              4. Ai soggetti di cui al  comma  1,  che  non  sono  in
          regime  di  contabilita'  ordinaria  e  che  rispettano  le
          condizioni di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
          riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
                a)  determinazione  del  reddito  IRPEF  secondo   il
          criterio di cassa e predisposizione in forma automatica  da
          parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni  IRPEF
          ed IRAP; 
                b) esonero dalla  tenuta  delle  scritture  contabili
          rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e  dell'IRAP  e
          dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 
                c)  esonero  dalle   liquidazioni,   dai   versamenti
          periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA. 
              5.  Con  uno  o  piu'   provvedimenti   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da  emanare  entro  180  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  sono  dettate
          le relative disposizioni di attuazione. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  operano
          previa  opzione  da  esercitare  nella  dichiarazione   dei
          redditi  presentata  nel  periodo  d'imposta  precedente  a
          quello di applicazione delle medesime. 
              7.  Il  contribuente  puo'  adempiere   agli   obblighi
          previsti dai commi 2 e 3, lettere a) e b) o direttamente  o
          per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              8-13-terdecies (Omissis).".