Art. 3-ter 
  
  
                 Norma di interpretazione autentica 
  
  (( 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al  numero  3
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che  tra  i  carburanti
per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,
con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i  carburanti
per la navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa
la benzina. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La Tabella A allegata al citato decreto legislativo  n.
          504  del  1995  e'  riportata  nelle  note   al   comma   1
          dell'articolo 3-bis della presente legge.