Art. 3-ter Norma di interpretazione autentica (( 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa la benzina. ))
Riferimenti normativi La Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportata nelle note al comma 1 dell'articolo 3-bis della presente legge.