Art. 4 
  
  
                          Fiscalita' locale 
  
  1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 20 dicembre ». (( All'articolo  14,  comma  6,  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  le  parole:  «  agli
articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo  52
». )) 
  (( 1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili  ad  uso  abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui  al  presente  comma,
alla fideiussione prestata per il  conduttore  non  si  applicano  le
imposte di registro e di bollo ». )) 
  (( 1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «
Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di  cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o  parzialmente  montani
di cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e  di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso  strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria  nel  rispetto  del
limite  delle  aliquote  definite  dall'articolo  13,  comma  8,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'  di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai  sensi  dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni »; )) 
    (( b) al comma 9 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «
Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle  relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale
propria ». )) 
    (( 1-quater. All'articolo 6  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) al comma 1, alinea, le parole da: « 17, comma 2, » a: «  in
modo tale da » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive  modificazioni,  i
comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »; )) 
    (( b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  A  decorrere
dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria,    in    via
sperimentale, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  l'imposta  di  scopo  si
applica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con  riferimento
alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale  tributo.  Il
comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari  per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi  da  145  a
151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». )) 
    (( 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro  trenta  giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce  l'aliquota  relativa
all'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche, i comuni sono obbligati  a  inviare  al  Dipartimento  delle
finanze del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  proprie
delibere  ai  fini   della   pubblicazione   nel   sito   informatico
www.finanze.gov.it. )) 
  2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  si  applicano,  ((  in  deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 )),  su
tutto il territorio nazionale.  Sono  fatte  salve  le  deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto. 
  (( 2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis.  I  comuni  che
hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio
insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, e successive modificazioni,  in  alternativa  all'imposta  di
soggiorno di cui al comma 1  del  presente  articolo,  un'imposta  di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da  riscuotere,
unitamente al prezzo del  biglietto,  da  parte  delle  compagnie  di
navigazione  che  forniscono  collegamenti  marittimi  di  linea.  La
compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento  dell'imposta,
con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della  presentazione
della dichiarazione e  degli  ulteriori  adempimenti  previsti  dalla
legge  e  dal  regolamento  comunale.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta
si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
dell'imposta  si  applica   la   sanzione   amministrativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  L'imposta  non  e'
dovuta dai soggetti  residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni  possono  prevedere   nel
regolamento modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o  per  determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a  finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi  servizi
pubblici locali». )) 
  (( 3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per  mille  ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale  propria
relativa agli immobili diversi  da  quelli  destinati  ad  abitazione
principale e  relative  pertinenze,  spettante  al  comune  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Il contributo e'  versato  a  cura  della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da  parte  della  struttura
stessa,   secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
dell'Agenzia delle entrate )). 
  4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.  Sono  fatti  salvi  i
provvedimenti  normativi  delle  regioni  e  le  deliberazioni  delle
province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012,  ((  emanati
prima della data di entrata in vigore )) del presente decreto. 
  5. (( All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e
dopo le parole: « della stessa »  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ;
restano ferme le  definizioni  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.  I   soggetti   richiamati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti
e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola"; al  medesimo  comma  2,  secondo
periodo, le parole: "dimora abitualmente e  risiede  anagraficamente"
sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo  familiare  dimorano
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in   cui   i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio
comunale, le  agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile »; )) 
    (( b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
base imponibile e' ridotta del 50 per cento: )) 
      (( a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; )) 
      (( b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e  di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno  durante  il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a
quanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza
sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di
manutenzione »; )) 
      (( c) al comma 5, le parole: « pari a  130  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito  dal
seguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali  iscritti  nella   previdenza   agricola   il
moltiplicatore e' pari a 110 »; )) 
      (( d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «
Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella  misura  del  30  per
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda
rata e' versata a  saldo  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per  l'anno  2012,  il
versamento dell'imposta  complessivamente  dovuta  per  i  fabbricati
rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in  un'unica  soluzione
entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012,  si  provvede,  sulla
base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento  della  prima
rata  dell'imposta  di  cui  al   presente   comma,   alla   modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati  e  ai  terreni  in
modo da garantire che il gettito complessivo non  superi  per  l'anno
2012 gli ammontari  previsti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale  e
per i terreni »; )) 
      (( e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: )) 
      (( «8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori  diretti
o da imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,
sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: )) 
        (( a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; )) 
        (( b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; )) 
        (( c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »; )) 
      (( f) al comma 10, penultimo periodo,  dopo  le  parole:  «  30
dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ;  per  tali
fattispecie non si  applicano  la  riserva  della  quota  di  imposta
prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma  17.  I  comuni
possono considerare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la  stessa  non  risulti  locata,  nonche'  l'unita'  immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello
Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione
che non risulti locata »; )) 
      (( g) al comma  11,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: « Non e' dovuta la quota di imposta  riservata  allo  Stato
per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio  e  non  si
applica il comma 17 »; )) 
      (( h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate
» sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal  1°  dicembre
2012, tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano  le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto  compatibili  ».
)) 
      (( i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis.  Per
l'anno 2012, il pagamento della prima  rata  dell'imposta  municipale
propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni  ed  interessi,
in misura pari al 50 per cento dell'importo  ottenuto  applicando  le
aliquote di base e la detrazione previste dal presente  articolo;  la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente  dovuta
per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per  l'anno  2012,
l'imposta dovuta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative
pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima  e  la  seconda  in
misura ciascuna pari ad un terzo  dell'imposta  calcolata  applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il  16  settembre;
la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo  dell'imposta
complessivamente  dovuta  per  l'intero  anno  con  conguaglio  sulle
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il  16
giugno, in  misura  pari  al  50  per  cento  dell'imposta  calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  di
previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli
importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  in
esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,
si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta
municipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei
fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative
variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono
approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo. )) 
      ((  12-ter.   I   soggetti   passivi   devono   presentare   la
dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il  possesso
degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute   variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,  utilizzando  il
modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto
anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si   verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata  la  dichiarazione.
Restano  ferme  le  disposizioni  dell'articolo  37,  comma  55,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'articolo  1,  comma  104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto  compatibili.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto  dal  1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere  presentata  entro  il  30
settembre 2012 »; )) 
      (( l) dopo il comma 13 e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della  detrazione  dell'imposta  municipale  propria
devono essere  inviate  esclusivamente  per  via  telematica  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia  delle
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel  predetto  sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al
1°  gennaio  dell'anno  di  pubblicazione  nel  sito  informatico,  a
condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30  aprile
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal  fine,  l'invio  deve
avvenire  entro  il  termine  del  23  aprile.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il termine  del  30  aprile,  le  aliquote  e  la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno»; )) 
      (( m) al comma 14, lettera  a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « ,  ad  eccezione  del  comma  4  che  continua  ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano».
)) 
      (( 5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla  lettera  h)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, sulla base della altitudine  riportata  nell'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
nonche', eventualmente,  anche  sulla  base  della  redditivita'  dei
terreni. )) 
      (( 5-ter. Il comma  5  dell'articolo  2  del  decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1993, n. 75, e' abrogato. )) 
      (( 5-quater.  Il  comma  2  dell'articolo  11  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. )) 
      (( 5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione  II  del
capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di  cui  ai  commi  36-bis  e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
148 del 2011. )) 
      (( 5-sexies. Al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni: )) 
      (( a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «  Per  gli  immobili  riconosciuti  di  interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione  e'  elevata
al 35 per cento »; )) 
      (( b) all'articolo 90, comma 1: )) 
        (( 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41 »; )) 
        (( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per  gli
immobili locati riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai
sensi dell'articolo 10 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante  dal  contratto  di
locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio
ordinario dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
misura pari a quella  del  canone  di  locazione  al  netto  di  tale
riduzione »; )) 
      (( c) all'articolo 144, comma 1: )) 
        (( 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41 »; )) 
        (( 2) nell'ultimo periodo, le parole: « ultimo periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ». )) 
      (( 5-septies. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5-sexies  si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti  dovuti
per il medesimo periodo di  imposta  si  assume,  quale  imposta  del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui al comma 5-sexies. )) 
      (( 5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. I  redditi  dei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6  aprile  2009,
purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali  di  sgombero  in
quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino
alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi. I
fabbricati di  cui  al  periodo  precedente  sono,  altresi',  esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati stessi ». )) 
  6.  Per  l'anno  2012  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
degli enti locali sono determinati in base alle  disposizioni  recate
dall'articolo 2,  comma  45,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi
successivamente intervenute. 
  7.  Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  mese  di  marzo  2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni,  un  importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011  in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  detto  acconto  e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.  Le
somme erogate  in  acconto  sono  portate  in  detrazione  da  quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale. 
  8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali  o
le risorse da federalismo fiscale  da  corrispondere  nell'anno  2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione  corrisposta  ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a  ciascun  comune,  come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30  giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli importi recuperati sono  assegnati  ai  pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo  18  agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Alle province ed ai comuni  in  condizioni  strutturalmente  ((
deficitarie )) che, pur essendo  a  cio'  tenuti,  non  rispettano  i
livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o
che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario (( precedente  a
quello )) in cui viene rilevato  il  mancato  rispetto  dei  predetti
limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato
di  bilancio  del  penultimo  anno  precedente,  si  fa   riferimento
all'ultimo certificato disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle
risorse  attribuite  dal   Ministero   dell'interno   a   titolo   di
trasferimenti  erariali  e  di  federalismo  fiscale;  in   caso   di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 
  10. A decorrere dal 1°  aprile  2012,  al  fine  di  coordinare  le
disposizioni tributarie nazionali applicate  al  consumo  di  energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva  92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali (( derivante ))  dall'attuazione
del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno (( 2013 )), e'
reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
pubblica disposto dal comma 11. 
  11. Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
  12. Nell'articolo 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: « 1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto  previsto  dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' di presentazione  delle  istanze  di  rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello  in  corso  al  31
dicembre 2012, per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui  all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, nonche' ogni  altra  disposizione  di  attuazione  del  presente
articolo. ». 
  (( 12-bis.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: «
e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle  entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse. )) 
  (( 12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31
ottobre ». )) 
  ((  12-quater.  Nelle  more  dell'attuazione   delle   disposizioni
dell'articolo  5,  commi  1,  lettera  e),  e  5-bis,   del   decreto
legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  le  amministrazioni  competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio  immobiliare  statale,
ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. )) 
  ((  12-quinquies.  Ai  soli  fini  dell'applicazione   dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n.  23,  nonche'  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge
disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 6 e 8  dell'articolo  14,
          del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  Fiscale   Municipale),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  14.  (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) 
              (Omissis). 
              6. E' confermata la potesta' regolamentare  in  materia
          di entrate degli enti locali di  cui  all'articolo  52  del
          citato decreto legislativo n. 446  del  1997  anche  per  i
          nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 
              (Omissis). 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011,   le   delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
              (Omissis)." 
              Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo  3,  del
          citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cosi' come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti) 
              (Omissis). 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  19  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria) 
              1. Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria
          sono il proprietario di immobili, inclusi i  terreni  e  le
          aree edificabili, a qualsiasi uso destinati,  ivi  compresi
          quelli strumentali o  alla  cui  produzione  o  scambio  e'
          diretta l'attivita' dell'impresa,  ovvero  il  titolare  di
          diritto reale di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,
          superficie sugli stessi. Nel caso di  concessione  di  aree
          demaniali, soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli
          immobili, anche da costruire o  in  corso  di  costruzione,
          concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo  e'  il
          locatario a decorrere dalla data della stipula e per  tutta
          la durata del contratto. 
              2.   L'imposta    e'    dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              4. 
              5. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  52
          del citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni
          possono   introdurre   l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
          strumenti di deflazione del  contenzioso,  sulla  base  dei
          criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme  dovute
          possa   essere   effettuato   in   forma   rateale,   senza
          maggiorazione di interessi. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani sono approvati i modelli  della  dichiarazione,  i
          modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
          di riscossione, distintamente  per  ogni  contribuente,  ai
          comuni e al sistema informativo della fiscalita'. 
              7.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il  contenzioso  si
          applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504  del  1992  e
          l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
          del 2006. 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),  f),  h),
          ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  Sono
          altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ubicati  nei   comuni
          classificati  montani  o  parzialmente   montani   di   cui
          all'elenco dei comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  possono  prevedere  che  i  fabbricati
          rurali ad uso strumentale  siano  assoggettati  all'imposta
          municipale propria nel rispetto del limite  delle  aliquote
          definite dall'articolo 13, comma  8,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'
          di introdurre esenzioni, detrazioni o  deduzioni  ai  sensi
          dell'articolo 80 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e
          successive modificazioni. 
              9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
          3, i redditi derivanti dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai  sensi  dell'articolo  43  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          continuano ad essere assoggettati  alle  ordinarie  imposte
          erariali  sui  redditi.  Sono  comunque  assoggettati  alle
          imposte sui  redditi  ed  alle  relative  addizionali,  ove
          dovute,  gli  immobili   esenti   dall'imposta   municipale
          propria." 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto
          legislativo n. 23 del 2011, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 6. (Imposta di scopo) 
              1. Con regolamento da adottare ai  sensi  dell'articolo
          52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
          successive  modificazioni,  i  comuni,   nella   disciplina
          dell'imposta di scopo di cui  all'articolo  1,  comma  145,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  possono  anche
          prevedere: 
              a)  l'individuazione  di  opere   pubbliche   ulteriori
          rispetto a quelle  indicate  nell'articolo  1,  comma  149,
          della citata legge n. 296 del 2006; 
              b) l'aumento, sino a dieci anni, della  durata  massima
          di applicazione  dell'imposta  stabilita  dall'articolo  1,
          comma 147, della citata legge n. 296 del 2006; 
              c) la possibilita' che il gettito dell'imposta  finanzi
          l'intero ammontare della  spesa  per  l'opera  pubblica  da
          realizzare. 
              2.   A   decorrere    dall'applicazione    dell'imposta
          municipale   propria,   in   via   sperimentale,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214,  e  successive  modificazioni,  l'imposta  di
          scopo  si  applica,  o  continua  ad  applicarsi  se   gia'
          istituita, con riferimento  alla  base  imponibile  e  alla
          disciplina vigente per tale tributo.  Il  comune  adotta  i
          provvedimenti  correttivi   eventualmente   necessari   per
          assicurare il rispetto delle disposizioni di cui  ai  commi
          da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 16 e 17  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 16. (Oggetto) 
              1.   In    attesa    della    loro    soppressione    o
          razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente  capo
          assicurano l'autonomia di entrata  delle  province  ubicate
          nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e   la   conseguente
          soppressione di trasferimenti statali e regionali. 
              2. Le medesime disposizioni  individuano  le  fonti  di
          finanziamento del  complesso  delle  spese  delle  province
          ubicate nelle regioni a statuto ordinario. 
              3. Il gettito delle fonti di finanziamento  di  cui  al
          comma 2 e' senza vincolo di destinazione." 
              "Art. 17  (Tributi  propri  connessi  al  trasporto  su
          gomma) 
              1.  A  decorrere   dall'anno   2012   l'imposta   sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, costituisce  tributo  proprio  derivato  delle
          province. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  60,
          commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n.  446  del
          1997. 
              2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
          12,5 per cento. A  decorrere  dall'anno  2011  le  province
          possono aumentare o  diminuire  l'aliquota  in  misura  non
          superiore  a  3,5  punti  percentuali.  Gli  aumenti  o  le
          diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
          del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
          delibera di variazione sul sito informatico  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
          adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  di
          pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da  adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il
          modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
          alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono  individuati  i
          dati  da  indicare  nel  predetto  modello.  L'imposta   e'
          corrisposta con le  modalita'  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4.  L'accertamento  delle  violazioni  alle  norme  del
          presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
          A  tal   fine   l'Agenzia   delle   entrate   con   proprio
          provvedimento  adegua  il  modello  di  cui  al   comma   3
          prevedendo  l'obbligatorieta'  della   segnalazione   degli
          importi, distinti per contratto ed  ente  di  destinazione,
          annualmente versati alle  province.  Per  la  liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
          al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste  per  le
          imposte sulle assicurazioni di cui  alla  citata  legge  n.
          1216 del 1961. Le province  possono  stipulare  convenzioni
          non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
          in tutto o  in  parte,  delle  attivita'  di  liquidazione,
          accertamento e riscossione  dell'imposta,  nonche'  per  le
          attivita' concernenti il relativo  contenzioso.  Sino  alla
          stipula delle predette convenzioni,  le  predette  funzioni
          sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
              5. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
          di trascrizione (IPT) di cui  al  decreto  ministeriale  27
          novembre 1998,  n.  435,  in  modo  che  sia  soppressa  la
          previsione specifica relativa alla  tariffa  per  gli  atti
          soggetti a I.V.A. e la  relativa  misura  dell'imposta  sia
          determinata secondo i criteri  vigenti  per  gli  atti  non
          soggetti ad IVA. 
              7. Con il disegno di legge di  stabilita',  ovvero  con
          disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove  il
          riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
          legislativo n. 446 del 1997, in conformita'  alle  seguenti
          norme generali: 
              a) individuazione del  presupposto  dell'imposta  nella
          registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e  nelle
          successive intestazioni; 
              b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario
          e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato; 
              c)   delimitazione   dell'oggetto    dell'imposta    ad
          autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata  potenza
          e rimorchi; 
              d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli
          nuovi e usati in relazione alla potenza del motore  e  alla
          classe di inquinamento; 
              e) coordinamento ed armonizzazione del  vigente  regime
          delle esenzioni ed agevolazioni; 
              f) destinazione del gettito alla provincia  in  cui  ha
          residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
              8. Salvo quanto  previsto  dal  comma  6,  fino  al  31
          dicembre 2011 continua ad essere attribuita  alle  province
          l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
          riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
          le  province,  salvo  quanto  previsto  dalle   convenzioni
          stipulate tra le province e l'ACI stesso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 23 del 2011, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. (Imposta di soggiorno) 
              1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
          nonche' i comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali  delle
          localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un'imposta di sbarco, da  applicare  fino  ad  un
          massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente  al  prezzo
          del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione  che
          forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di
          navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con
          diritto   di   rivalsa   sui   soggetti   passivi,    della
          presentazione  della  dichiarazione   e   degli   ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.  Per  l'omessa  o  infedele  presentazione  della
          dichiarazione  da  parte  del  responsabile  d'imposta   si
          applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
          dell'importo dovuto. Per  l'omesso,  ritardato  o  parziale
          versamento   dell'imposta   si    applica    la    sanzione
          amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,   e   successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel  comune,
          dai  lavoratori,  dagli  studenti  pendolari,  nonche'  dai
          componenti dei nuclei familiari dei soggetti che  risultino
          aver  pagato  l'imposta  municipale  propria  e  che   sono
          parificati ai residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel
          regolamento  modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'
          eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo. Il gettito del  tributo
          e' destinato a finanziare interventi in materia di  turismo
          e interventi di fruizione e recupero dei beni  culturali  e
          ambientali locali, nonche' dei  relativi  servizi  pubblici
          locali." 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10,del citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art. 10. (Versamenti e dichiarazioni) 
              (omissis) 
              5. Con decreti del Ministro  delle  finanze  ,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalita'  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento   dell'imposta   ;   per   l'anno   1993    la
          dichiarazione deve essere inviata  ai  comuni  tramite  gli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria.  Con  decreti  del
          Ministro  delle  finanze  ,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'interno,  del   tesoro   e   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento
          al  concessionario  e  sono  stabilite  le   modalita'   di
          registrazione,  nonche'  di  trasmissione   dei   dati   di
          riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni
          e al sistema informativo del Ministero delle finanze.  Allo
          scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati
          a fornire adeguati strumenti conoscitivi per  una  efficace
          azione accertativa dei  comuni,  nonche'  per  agevolare  i
          processi  telematici   di   integrazione   nella   pubblica
          amministrazione    ed    assicurare    il     miglioramento
          dell'attivita'    di    informazione    ai    contribuenti,
          l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani   (ANCI)
          organizza le relative  attivita'  strumentali  e  provvede,
          attraverso l'Istituto per la finanza  e  l'economia  locale
          (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della  spesa
          locale, al fine di individuare i  fabbisogni  standard  dei
          comuni. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalita'  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              (omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge
          n. 201 del 2011, come modificato dal successivo comma 5 del
          presente articolo: 
              " Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria) 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale fino al 2014 in base agli  articoli  8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili,   ed   alle    disposizioni    che    seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2,  comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.
          504 del 1992, sono individuati nei  coltivatori  diretti  e
          negli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola. Per abitazione principale si intende  l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il  suo
          nucleo  familiare   dimorano   abitualmente   e   risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall'ultimazione dei lavori. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662. 
              11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari
          alla meta'  dell'importo  calcolato  applicando  alla  base
          imponibile   di   tutti   gli   immobili,   ad    eccezione
          dell'abitazione principale e delle relative  pertinenze  di
          cui al comma  7,  nonche'  dei  fabbricati  rurali  ad  uso
          strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
          comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota  di  imposta
          riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai  comuni
          nel loro territorio e non si applica il comma 17. La  quota
          di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
          all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal
          presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni  di
          aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota
          di  imposta  riservata  allo  Stato  di  cui   al   periodo
          precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
          le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  si  applicano
          le disposizioni vigenti in materia  di  imposta  municipale
          propria.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale
          spettano le  maggiori  somme  derivanti  dallo  svolgimento
          delle suddette attivita' a titolo di imposta,  interessi  e
          sanzioni. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il
          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono  intervenute
          variazioni   rilevanti   ai   fini   della   determinazione
          dell'imposta,  utilizzando  il  modello  approvato  con  il
          decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23.  La  dichiarazione  ha
          effetto anche per gli anni successivi  sempre  che  non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione
          deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   della
          detrazione dell'imposta municipale  propria  devono  essere
          inviate  esclusivamente   per   via   telematica   per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
          L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico e  gli  effetti
          delle deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  pubblicazione  nel   sito   informatico,   a
          condizione che detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30
          aprile dell'anno a cui la  delibera  si  riferisce.  A  tal
          fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
          In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del  30
          aprile, le aliquote e la detrazione si intendono  prorogate
          di anno in anno. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale  presentate,  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell'
          articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "Art.  22.  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari) 
              1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
          di versamento delle  somme  da  parte  delle  banche  e  di
          ricevimento dei relativi  dati  riepilogativi,  un'apposita
          struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari  le
          somme  a  ciascuno  di  essi   spettanti,   tenendo   conto
          dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'Art.  17  puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art. 7. (Esenzioni) 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  dalle  camere  di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104 , limitatamente  al  periodo  in  cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle  attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984; 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
          ricreative e  sportive,  nonche'  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
          222. 
              2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante
          il quale sussistono le condizioni prescritte.". 
              La sezione II del capo V del titolo II del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre1993,   n.   385,   reca
          disposizioni in materia di "Banche di credito cooperativo". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 36-bis e  36-ter,
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo": 
              "Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) 
              (Omissis). 
              36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema
          fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40
          per cento»; 
              b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
          per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota
          del 65 per cento». 
              36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, le  parole:  «si  applica  in
          ogni caso  alla  quota  degli  utili  netti  annuali»  sono
          sostituite dalle seguenti: «non si applica alla  quota  del
          10 per cento degli utili netti annuali». 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 37, 90  e  144,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37. (Determinazione del reddito dei fabbricati) 
              1. Il reddito medio ordinario delle unita'  immobiliari
          e'  determinato  mediante  l'applicazione   delle   tariffe
          d'estimo, stabilite secondo le norme della legge  catastale
          per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
          destinazione  speciale  o   particolare,   mediante   stima
          diretta. 
              2. Le tariffe d'estimo e i  redditi  dei  fabbricati  a
          destinazione  speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a
          revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
          sopravvenute  variazioni  di  carattere  permanente   nella
          capacita' di reddito delle unita'  immobiliari  e  comunque
          ogni 10 anni. La revisione  e'  disposta  con  decreto  del
          Ministro delle  finanze  previo  parere  della  Commissione
          censuaria centrale e puo'  essere  effettuata  per  singole
          zone censuarie. Prima  di  procedervi  gli  uffici  tecnici
          erariali devono sentire i comuni interessati. 
              3. Le modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno
          effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del nuovo prospetto delle  tariffe,  ovvero,  nel  caso  di
          stima diretta, dall'anno in  cui  e'  stato  notificato  il
          nuovo reddito al possessore  iscritto  in  catasto.  Se  la
          pubblicazione  o  notificazione  avviene  oltre   il   mese
          precedente quello stabilito per il versamento  dell'acconto
          di  imposta,  le  modificazioni  hanno  effetto   dall'anno
          successivo. 
              4. Il  reddito  delle  unita'  immobiliari  non  ancora
          iscritte  in  catasto  e'  determinato  comparativamente  a
          quello delle unita' similari gia' iscritte. 
              4-bis. Qualora il canone risultante  dal  contratto  di
          locazione, ridotto forfettariamente del 15 per  cento,  sia
          superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1,  il
          reddito e' determinato in misura pari a quella  del  canone
          di locazione al netto di tale riduzione. Per  i  fabbricati
          siti nella citta' di Venezia centro  e  nelle  isole  della
          Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
          25 per cento. Per gli immobili  riconosciuti  di  interesse
          storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10  del  codice
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  la
          riduzione e' elevata al 35 per cento. 
              4-ter. 
              4-quater." 
              "Art. 90. (Proventi immobiliari) 
              1. I redditi degli immobili che non costituiscono  beni
          strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
          produzione  o  al  cui  scambio  e'   diretta   l'attivita'
          dell'impresa,   concorrono    a    formare    il    reddito
          nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
          II del titolo I per gli  immobili  situati  nel  territorio
          dello Stato e a norma dell'articolo 70 per  quelli  situati
          all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi,
          dominicali e agrari, dei terreni  derivanti  dall'esercizio
          delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei
          limiti ivi stabiliti.  Per  gli  immobili  riconosciuti  di
          interesse storico o artistico, ai  sensi  dell'articolo  10
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, il reddito medio ordinario di cui  all'articolo  37,
          comma 1, e' ridotto del 50  per  cento  e  non  si  applica
          comunque l'articolo 41. In caso di immobili locati, qualora
          il canone risultante dal contratto  di  locazione  ridotto,
          fino ad un massimo del 15 per cento  del  canone  medesimo,
          dell'importo   delle   spese   documentate   sostenute   ed
          effettivamente rimaste a carico per la realizzazione  degli
          interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio  ordinario
          dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
          misura pari a quella del canone di locazione  al  netto  di
          tale riduzione. Per gli  immobili  locati  riconosciuti  di
          interesse storico o artistico, ai  sensi  dell'articolo  10
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42,  qualora  il  canone  risultante  dal  contratto  di
          locazione ridotto del 35 per  cento  risulti  superiore  al
          reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito
          e' determinato in  misura  pari  a  quella  del  canone  di
          locazione al netto di tale riduzione. 
              2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          beni immobili indicati nel comma  1  non  sono  ammessi  in
          deduzione." 
              "Art. 144. (Determinazione dei redditi) 
              1. I redditi e le perdite che concorrono a  formare  il
          reddito  complessivo  degli  enti  non   commerciali   sono
          determinati distintamente per ciascuna categoria in base al
          risultato complessivo di tutti i cespiti che vi  rientrano.
          Si applicano, se nel  presente  capo  non  e'  diversamente
          stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
          delle varie categorie. Per  gli  immobili  riconosciuti  di
          interesse storico o artistico, ai  sensi  dell'articolo  10
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, il reddito medio ordinario di cui  all'articolo  37,
          comma 1, e' ridotto del 50  per  cento  e  non  si  applica
          comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili
          locati non relativi all'impresa si  applicano  comunque  le
          disposizioni dell'articolo 90, comma  1,  quarto  e  quinto
          periodo. 
              2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti  non
          commerciali  hanno  l'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
          separata. 
              3. Per l'individuazione dei beni  relativi  all'impresa
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65,  commi
          1 e 3-bis. 
              4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi  a
          beni e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di
          attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
          per la parte del loro importo che corrisponde  al  rapporto
          tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che  concorrono
          a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
          tutti i ricavi e  proventi;  per  gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente e' deducibile  la  rendita  catastale  o  il
          canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
          ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 
              5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26  della
          legge 20 maggio 1985,  n.  222,  che  esercitano  attivita'
          commerciali, le spese relative all'opera  prestata  in  via
          continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
          ivi previsti. 
              6. Gli enti soggetti alle disposizioni  in  materia  di
          contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
          la  contabilita'  separata  qualora  siano   osservate   le
          modalita'   previste   per   la    contabilita'    pubblica
          obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti." 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti  in  favore
          delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Sospensione e proroga di termini,  deroga  al
          patto di stabilita' interno, modalita'  di  attuazione  del
          Piano di rientro dai disavanzi sanitari) 
              1. Al fine di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'
          nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante  il
          differimento di adempimenti onerosi per gli enti  pubblici,
          le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti: 
              a) la sospensione dei termini relativi  ai  certificati
          di pagamento dei contratti pubblici; 
              b) la  sospensione  dei  termini  di  versamento  delle
          entrate aventi natura patrimoniale  ed  assimilata,  dovute
          all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche
          locali, nonche' alla Regione, nonche' di quelli riferiti al
          diritto annuale di  cui  all'articolo  18  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
              c) la sospensione dei termini  per  la  notifica  delle
          cartelle  di  pagamento  da  parte   degli   agenti   della
          riscossione, nonche' i termini di prescrizione e  decadenza
          relativi  all'attivita'  degli   uffici   finanziari,   ivi
          compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
              d)  la  sospensione  del  versamento   dei   contributi
          consortili di bonifica,  esclusi  quelli  per  il  servizio
          irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; 
              e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di
          rilascio per finita locazione  degli  immobili  pubblici  e
          privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso  da
          quello abitativo; 
              f)  la  sospensione  del  pagamento   dei   canoni   di
          concessione e locazione relativi  a  immobili  distrutti  o
          dichiarati non agibili, di proprieta'  dello  Stato  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
              g) la rideterminazione della sospensione del versamento
          dei tributi, dei contributi previdenziali ed  assistenziali
          e  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria,  nonche'   la
          ripresa  della  riscossione  dei  tributi,  dei  contributi
          previdenziali ed assistenziali e premi per  l'assicurazione
          obbligatoria sospesi, nonche' di ogni altro termine sospeso
          ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata; 
              h) la eventuale proroga  di  un  anno  del  termine  di
          validita' delle tessere sanitarie,  previste  dall'articolo
          50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni; 
              i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a
          valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per
          le  altre  misure  di  incentivazione  di  competenza   del
          Ministero dello  sviluppo  economico,  nonche'  i  progetti
          regionali  sui  distretti  industriali   cofinanziati   dal
          Ministero dello sviluppo economico di cui  all'articolo  1,
          commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre  2005,  n.
          266; 
              l) la proroga del termine  di  scadenza  del  consiglio
          della  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura  di  L'Aquila  e  degli  organi  necessari   al
          funzionamento  degli  enti  impegnati  nel  rilancio  delle
          attivita' produttive e per la ricostruzione  dei  territori
          colpiti dal sisma; 
              m) la non applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro  il
          30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle  camere  di
          commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
          dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione
          previsto dalla legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  nonche'  la
          richiesta di verifica periodica degli strumenti  di  misura
          ed il pagamento della relativa tariffa; 
              m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del  termine  per
          il pagamento del  diritto  di  iscrizione  dovuto  all'Albo
          nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto  alle
          province per l'iscrizione nel registro di cui all' articolo
          216, comma 3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152; 
              n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui  e
          dei finanziamenti  di  qualsiasi  genere,  ivi  incluse  le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche'  dagli  intermediari  finanziari   iscritti   negli
          elenchi di cui agli articoli 106  e  107  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.,
          con la previsione che gli interessi  attivi  relativi  alle
          rate  sospese  concorrano  alla  formazione   del   reddito
          d'impresa,  nonche'   alla   base   imponibile   dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati; 
              o)  l'esclusione  dal  patto  di   stabilita'   interno
          relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute  dalla
          regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e  dai  comuni
          di cui all'articolo  1  per  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici; 
              p)  l'esclusione  dal  patto  di   stabilita'   interno
          relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti  locali  indicati
          alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo  acquisite
          da altri enti o soggetti pubblici o privati; 
              q) le modalita' di attuazione del Piano di rientro  dai
          disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con
          l'articolo 13, comma 3, lettera b); 
              r) la sospensione dell'applicazione delle  disposizioni
          concernenti il procedimento sanzionatorio di cui  ai  commi
          8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              r-bis)  la  sospensione  dei  procedimenti   istitutivi
          dell'azienda ospedaliera  universitaria  San  Salvatore  di
          L'Aquila  e  dell'azienda  ospedaliera  universitaria   SS.
          Annunziata di  Chieti,  che  avrebbero  dovuto  concludersi
          entro il 31 dicembre 2009; 
              r-ter) la proroga del termine per le denunce dei  pozzi
          di cui all' articolo 10 del decreto legislativo  12  luglio
          1993, n. 275; 
              r-quater) la  sospensione  fino  al  31  dicembre  2009
          dell'applicazione    delle    sanzioni     previste     per
          l'inosservanza  dell'obbligo   di   identificazione   degli
          animali. 
              1-bis. I redditi dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purche'  distrutti  od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui  al
          periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive    modificazioni,    fino    alla     definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  essere
          disposto il differimento dei termini per: 
              a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di
          cui  all'articolo  151  del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              b) la deliberazione di approvazione del  rendiconto  di
          gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo  227  del
          decreto legislativo n. 267 del 2000; 
              c) la presentazione della certificazione attestante  il
          mancato gettito ICI derivante  dall'esenzione  riconosciuta
          sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui  al
          decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  82  dell'8  aprile
          2009; 
              d) la presentazione da parte degli  enti  locali  della
          certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni
          di servizi non commerciali, della certificazione attestante
          l'IVA corrisposta  per  i  contratti  di  servizio  per  il
          trasporto pubblico locale e della certificazione attestante
          la perdita di gettito ICI  sugli  edifici  classificati  in
          categoria D. 
              3.  Nella  provincia  di  L'Aquila  le   elezioni   del
          presidente della provincia, del consiglio provinciale,  dei
          sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera
          2009, sono rinviate ad una data  fissata  con  decreto  del
          Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15  dicembre
          2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo
          svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente. 
              3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere  da  a)  ad
          n),  possono  essere  attuate  limitatamente  all'esercizio
          finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma
          4. 
              4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettere  da  a)
          ad n) e' autorizzata la spesa, per  l'anno  2009,  di  euro
          6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000. 
              4-bis. Il  termine  per  l'approvazione  del  piano  di
          tutela delle acque della regione Abruzzo e' prorogato al 30
          giugno 2010. Le Autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale
          del fiume Tevere e dei fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno,
          incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
          208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 13, di provvedere, ognuna  per  il  territorio  di
          propria competenza, al coordinamento dei contenuti e  degli
          obiettivi dei piani di  gestione  di  cui  all'articolo  13
          della direttiva 2000/60/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 ottobre  2000,  escludono  dal  programma
          delle misure quelle relative al  territorio  della  regione
          Abruzzo. Alla integrazione del programma delle  misure  con
          quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il  30
          giugno 2010 i comitati integrati delle Autorita' di  bacino
          di  rilievo  nazionale  del  fiume  Tevere  e   dei   fiumi
          Liri-Garigliano e Volturno.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 45, dell'articolo
          2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie): 
              "Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 
              (Omissis). 
              45.  Entro  il  mese  di  marzo  2011,   il   Ministero
          dell'interno corrisponde, a titolo di  acconto,  in  favore
          dei comuni appartenenti alle regioni a  statuto  ordinario,
          una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo  trimestre
          2010, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21
          febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  56
          del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai
          trasferimenti oggetto di  fiscalizzazione,  e'  portato  in
          detrazione dalle  entrate  spettanti  ai  predetti  comuni,
          sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio
          2009, n. 42. Per  l'anno  2011,  i  trasferimenti  erariali
          corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti
          locali, diversi da quelli indicati nel periodo  precedente,
          sono determinati in base  alle  disposizioni  recate  dall'
          articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.
          2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo
          2010, n. 42, ed alle modifiche delle  dotazioni  dei  fondi
          successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011
          le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale
          al gettito dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          di cui all'articolo 31, comma 8, della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del Ministro dell'Interno 21  febbraio  2002
          reca  "Modalita'  di  erogazione  per   l'anno   2002   dei
          trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
          enti locali". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  243  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art   243.   (Controlli   per    gli    enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). 
              1.  Gli   enti   locali   strutturalmente   deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
              2. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che: 
              a) il costo complessivo della gestione  dei  servizi  a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato  coperto  con  i  relativi   proventi   tariffari   e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine i costi di  gestione  degli  asili  nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
              b) il costo complessivo della gestione del servizio  di
          acquedotto, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
              c) il costo complessivo della gestione del servizio  di
          smaltimento  dei   rifiuti   solidi   urbani   interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
              3. I costi complessivi di gestione dei servizi  di  cui
          al comma 2, lettere a) e b),  devono  comunque  comprendere
          gli oneri diretti e indiretti di personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e per gli oneri di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento si  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze in data 31 dicembre 1988 e successive  modifiche  o
          integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
          cento per i  beni  ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di
          riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti  da
          organismi  di  gestione  degli  enti  locali,   nei   costi
          complessivi  di  gestione  sono   considerati   gli   oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
          44 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          1986, n. 902, da versare dagli organismi di  gestione  agli
          enti proprietari  entro  l'esercizio  successivo  a  quello
          della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
          esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio  di
          cui al comma  2,  lettera  c),  sono  rilevati  secondo  le
          disposizioni vigenti in materia. 
              4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  e  il  controllo   della
          certificazione di cui al comma 2. 
              5.  Alle  province   ed   ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti risultanti dal  certificato  di  bilancio  di  cui
          all'articolo  161  del  penultimo   esercizio   finanziario
          precedente a  quello  in  cui  viene  rilevato  il  mancato
          rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.  Ove  non
          risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo
          anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo  certificato
          disponibile.  La  sanzione   si   applica   sulle   risorse
          attribuite  dal  Ministero   dell'interno   a   titolo   di
          trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di
          incapienza l'ente locale e' tenuto  a  versare  all'entrata
          del bilancio dello Stato le somme residue. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
          decorrere  dalle  sanzioni  da  applicare  per  il  mancato
          rispetto dei limiti di  copertura  dei  costi  di  gestione
          dell'esercizio 2011. 
              6. Sono soggetti,  in  via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2: 
              a) gli enti locali che non  presentano  il  certificato
          del rendiconto con l'annessa tabella  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 242, sino  all'avvenuta  presentazione  della
          stessa; 
              b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta  nei
          termini di legge  la  deliberazione  del  rendiconto  della
          gestione, sino all'adempimento. 
              7. Gli enti locali che hanno  deliberato  lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
          a).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  della
          direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE: 
              "Art. 1. 
              1. La presente direttiva stabilisce il regime  generale
          relativo   alle    accise    gravanti,    direttamente    o
          indirettamente,   sul   consumo   dei   seguenti   prodotti
          («prodotti sottoposti ad accisa»): 
              a) prodotti energetici  ed  elettricita'  di  cui  alla
          direttiva 2003/96/CE; 
              b) alcole e bevande alcoliche  di  cui  alle  direttive
          92/83/CEE e 92/84/CEE; 
              c) tabacchi lavorati di cui  alle  direttive  95/59/CE,
          92/79/CEE e 92/80/CEE. 
              2. Gli  Stati  membri  possono  applicare  ai  prodotti
          sottoposti  ad  accisa  altre  imposte   indirette   aventi
          finalita' specifiche, purche' tali imposte  siano  conformi
          alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise  o
          per  l'imposta  sul   valore   aggiunto   in   materia   di
          determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilita'
          e controllo dell'imposta; sono escluse  da  tali  norme  le
          disposizioni relative alle esenzioni. 
              3. Gli Stati membri possono applicare imposte: 
              a) su  prodotti  diversi  dai  prodotti  sottoposti  ad
          accisa; 
              b) sulle prestazioni di  servizi,  compresi  i  servizi
          relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che  non  abbiano
          il carattere di imposte sul volume d'affari. 
              Tuttavia,  l'applicazione  di  tali  imposte  non  puo'
          comportare,  negli  scambi  tra  Stati  membri,  formalita'
          connesse all'attraversamento delle frontiere.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          28, del citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art.   28.   (Concorso   alla   manovra   degli   Enti
          territoriali e ulteriori riduzioni di spese) 
              (Omissis). 
              3. Con le procedure previste  dall'articolo  27,  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
          le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a
          decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica
          di euro 860 milioni annui. Con  le  medesime  procedure  le
          Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
          dall'anno 2012, un concorso alla  finanza  pubblica  di  60
          milioni di euro annui, da parte dei  Comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione  di  cui  al  predetto  articolo  27,  l'importo
          complessivo    di    920    milioni     e'     accantonato,
          proporzionalmente   alla   media   degli   impegni   finali
          registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali. Per la Regione Siciliana  si  tiene  conto  della
          rideterminazione del fondo sanitario nazionale per  effetto
          del comma 2. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 2 (Agevolazioni fiscali  riferite  al  costo  del
          lavoro nonche' per donne e giovani) 
              1. A decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre  2012   e'   ammesso   in   deduzione   ai   sensi
          dell'articolo 99, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con il decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, un importo pari all'imposta regionale  sulle
          attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
          5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese  per  il
          personale dipendente e assimilato al netto delle  deduzioni
          spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,  lettera  a),
          1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto  legislativo  n.
          446 del 1997. 
              1-bis. All' articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le
          parole: «ovvero delle spese per il personale  dipendente  e
          assimilato al netto  delle  deduzioni  spettanti  ai  sensi
          dell' articolo 11,  commi  1,  lettera  a),  1-bis,  4-bis,
          4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446  del  1997»
          sono soppresse. 
              1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica
          a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
          2012. 
              1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1  e
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dai  commi  da  2  a  4
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate sono stabilite le modalita' di presentazione  delle
          istanze  di  rimborso  relative  ai  periodi   di   imposta
          precedenti a quello in corso al 31  dicembre  2012,  per  i
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sia ancora pendente il termine di cui all'articolo  38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, nonche' ogni altra disposizione di  attuazione  del
          presente articolo. 
              2. All'articolo 11, comma 1, lettera  a),  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al numero 2), dopo le parole  "periodo  di  imposta"
          sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35 anni"; 
              b) al numero 3), dopo le parole  "Sardegna  e  Sicilia"
          sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35 anni". 
              3. Le disposizioni di cui al comma  2  si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2011.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  2,  dell'articolo  7,
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149  (Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7  (Mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno) 
              (Omissis). 
              2. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di  presenza  indicati  nell'articolo  82  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 141 e  142  dell'articolo
          1, legge 13 dicembre 2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2011)), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              (omissis) 
              141. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono,  per  gli
          enti locali del proprio territorio, integrare le  regole  e
          modificare gli obiettivi posti dal  legislatore  nazionale,
          in relazione alla diversita' delle  situazioni  finanziarie
          esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni  statali   in
          materia  di  monitoraggio  e  di   sanzioni   e   l'importo
          dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
          dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
          disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
          criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. 
              142. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  141  ogni
          regione definisce e comunica  agli  enti  locali  il  nuovo
          obiettivo  annuale  del  patto   di   stabilita'   interno,
          determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in  sede
          di Consiglio delle autonomie locali.  La  regione  comunica
          altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
          il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun  anno,  con
          riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi
          occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
          dei saldi di finanza pubblica.  Per  l'esercizio  2011,  il
          termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5,  del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85  (Attribuzione  a
          comuni, province, citta'  metropolitane  e  regioni  di  un
          proprio patrimonio, in attuazione  dell'articolo  19  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              "Art. 5. (Tipologie dei beni) 
              1. I beni immobili statali e i beni mobili  statali  in
          essi eventualmente presenti che ne costituiscono  arredo  o
          che sono posti al loro servizio che, a titolo non  oneroso,
          sono  trasferiti  ai  sensi  dell'articolo  3   a   Comuni,
          Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
              a) i beni appartenenti al demanio marittimo e  relative
          pertinenze, come  definiti  dall'articolo  822  del  codice
          civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
          esclusione  di   quelli   direttamente   utilizzati   dalle
          amministrazioni statali; 
              b) i beni appartenenti al  demanio  idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
              1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
              2) dei laghi di ambito sovraregionale per i  quali  non
          intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
              c)  gli  aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del  codice
          della navigazione; 
              d) le miniere  e  le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
              e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
          quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
          in  uso  al  Ministero  della  difesa  che  possono  essere
          trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto  non  ricompresi
          tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
          nazionale, non oggetto delle procedure di cui  all'articolo
          14-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
          n. 191,  nonche'  non  funzionali  alla  realizzazione  dei
          programmi  di  riorganizzazione  dello  strumento  militare
          finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
          citate  funzioni,  attraverso   gli   specifici   strumenti
          riconosciuti al  Ministero  della  difesa  dalla  normativa
          vigente. 
              5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
          dei conseguenti programmi e piani  strategici  di  sviluppo
          culturale, definiti ai sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
          entro un anno dalla data di presentazione della domanda  di
          trasferimento, al trasferimento alle Regioni e  agli  altri
          enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del
          citato codice, dei beni e delle cose indicati nei  suddetti
          accordi di valorizzazione. 
              5-bis. II beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
          e gli enti  territoriali  per  la  razionalizzazione  o  la
          valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari,  gia'
          sottoscritti alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo,   possono   essere   attribuiti,   su
          richiesta,  all'ente  che  ha  sottoscritto   l'accordo   o
          l'intesa ovvero ad altri  enti  territoriali,  qualora  gli
          enti sottoscrittori  dell'accordo  o  intesa  non  facciano
          richiesta di attribuzione  a  norma  del  presente  decreto
          salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi
          dal  trasferimento  ovvero  altrimenti  disciplinati.   Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa
          ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita  la
          Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti  termini
          e modalita' per la cessazione dell'efficacia  dei  predetti
          accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 
              5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
          adottato entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
          non trova applicazione qualora  gli  accordi  o  le  intese
          abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo  quanto
          previsto dall'articolo 2,  comma  196-bis  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte Costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          legislativo n. 23 del 2011: 
              "Art. 8. (Imposta municipale propria) 
              1.  L'imposta  municipale  propria  e'   istituita,   a
          decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la  componente
          immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
          le relative addizionali  dovute  in  relazione  ai  redditi
          fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta  comunale
          sugli immobili. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 
              3. L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al
          possesso  dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze
          della  stessa.  Si   intende   per   effettiva   abitazione
          principale l'immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
          edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
          possessore dimora abitualmente e  risiede  anagraficamente.
          L'esclusione si applica alle pertinenze classificate  nelle
          categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
          un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna   delle   categorie
          catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione  non  si  applica
          alle  unita'  immobiliari  classificate   nelle   categorie
          catastali A1, A8 e A9. 
              4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile
          il valore dell'immobile determinato ai sensi  dell'articolo
          5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
              5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti
          abitazione principale ai sensi del comma  3,  l'imposta  e'
          dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
          cento. La predetta  aliquota  puo'  essere  modificata  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,  nel  rispetto  dei  saldi  di   finanza
          pubblica, tenendo  conto  delle  analisi  effettuate  dalla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza  pubblica.  I
          comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale
          adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
          di previsione, modificare, in  aumento  o  in  diminuzione,
          sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  ovvero  sino  a  0,2  punti
          percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. 
              6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
          cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
              7. I comuni possono, con  deliberazione  del  consiglio
          comunale, adottata entro il termine  per  la  deliberazione
          del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
          al comma 5, primo periodo,  sia  ridotta  fino  alla  meta'
          anche nel  caso  in  cui  abbia  ad  oggetto  immobili  non
          produttivi di reddito fondiario ai sensi  dell'articolo  43
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel  caso  in  cui
          abbia ad oggetto immobili posseduti  dai  soggetti  passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito  della
          facolta' prevista dal  presente  comma,  i  comuni  possono
          stabilire che l'aliquota ridotta si applichi  limitatamente
          a determinate categorie di immobili.".