Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente; b) «zona focolaio»: l'area dove e' stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta; c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione nell'immediato; d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento; e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.