Art. 2 
  
                             Definizioni 
  
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il
cancro colorato del platano o  dove  lo  stesso  e'  stato  eradicato
ufficialmente; 
    b) «zona focolaio»: l'area dove e' stata accertata ufficialmente,
anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del
platano e corrisponde ad una porzione di  territorio  di  raggio  non
inferiore a 300 m dalla pianta infetta; 
    c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro  colorato
del platano e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua  diffusione
e' tale da rendere tecnicamente  non  piu'  possibile  l'eradicazione
nell'immediato; 
    d)  «zona  tampone»:  zona  di  almeno  1  km  di  larghezza,  di
separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra  una  zona
indenne e una zona di contenimento; 
    e) «piante adiacenti»: piante le cui parti  vegetative,  aeree  o
radicali, sono a contatto.