Art. 4 Definizione dello stato fitosanitario del territorio 1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi di cui all'art. 3, definiscono lo stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2. 2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico, tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo.