Art. 4 
  
                Definizione dello stato fitosanitario 
                           del territorio 
  
  1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei  monitoraggi  di
cui all'art. 3, definiscono lo stato fitosanitario del territorio  di
competenza relativamente al cancro colorato del platano,  delimitando
le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2. 
  2.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  comunicano   al   Servizio
fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni  anno,  lo  stato
fitosanitario  del  rispettivo  territorio,  eventualmente  anche  su
adeguato  supporto  cartografico,  tenuto  conto   della   diffusione
dell'organismo nocivo.