Art. 6 
  
                     Misure nelle zone focolaio 
  
  1. Nelle zone focolaio  tutti  gli  interventi  sui  platani  quali
abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere  comunicati
preventivamente al Servizio fitosanitario  regionale  competente  per
territorio. Decorsi 30 giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  tali
interventi   possono   essere   effettuati,   fatte   salve   diverse
disposizioni del  Servizio  fitosanitario  regionale.  In  ogni  caso
devono  essere  notificati  al   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per  territorio  luogo  e  procedura  di  smaltimento  del
materiale di risulta. 
  2. Nelle zone focolaio sono vietate  la  potatura  e  la  recisione
radicale dei platani prima della completa eliminazione  delle  piante
infette. 
  3. Ogni pianta con  sintomi  di  Ceratocystis  fimbriata  e  quelle
adiacenti devono essere abbattute ed  eliminate,  compreso  tutto  il
materiale di risulta. 
  4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un  albero
monumentale o un albero di particolare  interesse  paesaggistico,  il
Servizio  fitosanitario,  valutato  il   rischio   fitosanitario   di
diffusione del patogeno, puo' disporre  misure  curative  alternative
all'abbattimento. 
  5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate,  a
cura ed a spese dei proprietari  o  conduttori  a  qualunque  titolo,
secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale
conformemente  all'allegato  ai  sensi  dell'art.  56   del   decreto
legislativo n. 214/2005. 
  6. Un focolaio e' considerato eradicato  qualora,  dalle  ispezioni
ufficiali effettuate per cinque  cicli  vegetativi  consecutivi,  non
vengano rinvenute altre piante con sintomi di Ceratocystis fimbriata. 
  7. Un focolaio puo' essere dichiarato zona di  contenimento  quando
la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere  tecnicamente
non piu' possibile l'eradicazione della malattia. 
  8. Nelle zone focolaio e'  vietata  la  piantagione  di  piante  di
platano. 
  9. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad  eccezione
delle sementi, coltivati o  comunque  presenti  nelle  zone  focolaio
possono essere movimentati  solo  se  accompagnati  da  un  documento
ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale  competente
per territorio a norma del Titolo  III  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214.