Art. 6 Misure nelle zone focolaio 1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta. 2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette. 3. Ogni pianta con sintomi di Ceratocystis fimbriata e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta. 4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, puo' disporre misure curative alternative all'abbattimento. 5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale conformemente all'allegato ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005. 6. Un focolaio e' considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di Ceratocystis fimbriata. 7. Un focolaio puo' essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione della malattia. 8. Nelle zone focolaio e' vietata la piantagione di piante di platano. 9. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.