Art. 7 Misure nelle zone di contenimento 1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3. 2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta. 3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio. 4. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.