Art. 7 
  
                  Misure nelle zone di contenimento 
  
  1. I Servizi fitosanitari  regionali  delimitano  ufficialmente  le
zone di contenimento; la loro delimitazione  viene  modificata  sulla
base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3. 
  2. Nelle zone di contenimento, al fine di  limitare  la  diffusione
dell'organismo  nocivo,  tutti  gli  interventi  sui  platani   quali
abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere  comunicati
preventivamente al Servizio fitosanitario  regionale  competente  per
territorio. Decorsi 30 giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  tali
interventi   possono   essere   effettuati,   fatte   salve   diverse
disposizioni del  Servizio  fitosanitario  regionale.  In  ogni  caso
devono  essere  notificati  al   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per  territorio  luogo  e  procedura  di  smaltimento  del
materiale di risulta. 
  3. I materiali di risulta ottenuti  da  interventi  eseguiti  sulle
piante di platano nelle zone di contenimento devono  essere  smaltiti
nelle  medesime  zone,  fatte  salve  specifiche  autorizzazioni  del
Servizio fitosanitario competente per territorio. 
  4. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad  eccezione
delle  sementi,  coltivati  o  comunque  presenti   nelle   zone   di
contenimento possono essere movimentati solo se  accompagnati  da  un
documento ufficiale rilasciato dal Servizio  fitosanitario  regionale
competente  per  territorio  a  norma  del  Titolo  III  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.