(Allegato-art. 1)
 
 
                               Art. 1. 
 
 
     Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio 
          e societa' di investimento a capitale variabile», 
                  Titolo I «Disposizioni generali» 
 
 
    1. All'art. 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
    «Ai fini della presente Parte: 
      nella definizione di "intermediari" di cui all'art. 2  sono  da
intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV; 
      nella definizione di "servizi" di cui al medesimo art. 2, e' da
intendersi ricompreso anche il servizio di  gestione  collettiva  del
risparmio; 
      per "sistema di gestione del rischio degli OICR", si intendono,
in conformita' con il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione
collettiva del risparmio, le politiche, i  processi  e  i  meccanismi
riguardanti la valutazione dei rischi a cui  e'  esposto  o  potrebbe
essere esposto il patrimonio di ciascun OICR  gestito  (inclusi,  tra
l'altro, i  rischi  di  mercato,  di  liquidita',  di  controparte  e
operativi).»; 
      b) al comma 2, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:
«alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote  o
azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;».