Art. 1. Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile», Titolo I «Disposizioni generali» 1. All'art. 30 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini della presente Parte: nella definizione di "intermediari" di cui all'art. 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV; nella definizione di "servizi" di cui al medesimo art. 2, e' da intendersi ricompreso anche il servizio di gestione collettiva del risparmio; per "sistema di gestione del rischio degli OICR", si intendono, in conformita' con il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la valutazione dei rischi a cui e' esposto o potrebbe essere esposto il patrimonio di ciascun OICR gestito (inclusi, tra l'altro, i rischi di mercato, di liquidita', di controparte e operativi).»; b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;».