(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa'
  di investimento a  capitale  variabile»,  Titolo  II  «Servizio  di
  gestione  collettiva  del  risparmio»,  Capo   II   «Conflitti   di
  interessi» 
 
 
    1. L'art. 37 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR  o
le SICAV e gli OICR, tra i clienti di tali societa' e gli OICR o  tra
i diversi OICR gestiti sono: 
      a) identificati; 
      b) gestiti tramite  idonee  misure  organizzative  in  modo  da
evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu'  OICR
gestiti. 
    2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lettera b) non
risultino sufficienti ad  escludere,  con  ragionevole  certezza,  il
rischio che il conflitto di interessi  rechi  pregiudizio  agli  OICR
gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi  o  alle
funzioni   aziendali   competenti   ai   fini   dell'adozione   delle
deliberazioni necessarie per assicurare comunque  l'equo  trattamento
degli OICR. 
    2-bis. Le SGR e le SICAV rendono disponibile periodicamente  agli
investitori,  mediante  adeguato  supporto  durevole,  un'informativa
sulle situazioni di conflitto di cui al comma precedente, illustrando
la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni  competenti  e  la
relativa motivazione.». 
    2.  Nell'art.  38,  al  comma  2,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      a) nel primo periodo,  dopo  le  parole:  «Nel  considerare  le
situazioni di conflitto di interessi, le SGR  e  le  SICAV  valutano,
almeno, se la societa', un soggetto rilevante, una persona avente  un
legame  di  controllo  diretto  o  indiretto  con  la  societa'»,  la
locuzione «, o uno o piu' clienti» e' soppressa; 
      b) dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera: «c-bis)
svolgano per conto proprio o di terzi le  medesime  attivita'  svolte
per conto dell'OICR;»; 
      c)  alla  lettera  d),  dopo  le  parole  «ricevano  o  possano
ricevere, da soggetti  diversi  dagli  investitori»  e'  aggiunta  la
locuzione «o dall'OICR». 
    3. All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2: 
        le parole «, anche al fine di assicurare  l'equo  trattamento
degli OICR gestiti,» sono soppresse; 
        alla lettera a), la  locuzione  «in  modo  significativo»  e'
sostituita dall'avverbio «gravemente»; 
      b) al comma 4, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:
«impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva  di
un soggetto rilevante a distinte attivita' riconducibili al  servizio
di gestione collettiva svolto dalla societa' ovvero la partecipazione
simultanea o successiva di  un  soggetto  rilevante  al  servizio  di
gestione collettiva e agli altri servizi  o  attivita'  svolti  dalla
societa'  stessa,  quando  tale  partecipazione  possa  nuocere  alla
corretta gestione dei conflitti di interessi.»; 
      c) il comma 6 e' abrogato. 
    4. All'art. 40, al comma 1, dopo le parole «Le  SGR  e  le  SICAV
istituiscono  e  aggiornano  periodicamente  un  registro  nel  quale
riportano le», la parola  «situazioni»  e'  sostituita  dalla  parola
«fattispecie».