Art. 3. Modifiche alla Parte 5 «Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile», Titolo II «Servizio di gestione collettiva del risparmio», Capo II «Conflitti di interessi» 1. L'art. 37 e' sostituito dal seguente: «1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR, tra i clienti di tali societa' e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu' OICR gestiti. 2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lettera b) non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi o alle funzioni aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR. 2-bis. Le SGR e le SICAV rendono disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al comma precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.». 2. Nell'art. 38, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la societa', un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la societa'», la locuzione «, o uno o piu' clienti» e' soppressa; b) dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera: «c-bis) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attivita' svolte per conto dell'OICR;»; c) alla lettera d), dopo le parole «ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori» e' aggiunta la locuzione «o dall'OICR». 3. All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: le parole «, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti,» sono soppresse; alla lettera a), la locuzione «in modo significativo» e' sostituita dall'avverbio «gravemente»; b) al comma 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attivita' riconducibili al servizio di gestione collettiva svolto dalla societa' ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attivita' svolti dalla societa' stessa, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.»; c) il comma 6 e' abrogato. 4. All'art. 40, al comma 1, dopo le parole «Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le», la parola «situazioni» e' sostituita dalla parola «fattispecie».