Art. 10 

 

				 
                          Demanio marittimo 

 
  1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area
marina protetta «Capo Carbonara», anche in riferimento alle  opere  e
concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono
disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento  di
disciplina  di  cui  al  precedente  articolo  6,  con  le   seguenti
modalita': 
    a.  in  zona  A,  non  possono  essere   adottati   o   rinnovati
provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione
per quelli richiesti dal soggetto gestore  per  motivi  di  servizio,
sicurezza o ricerca scientifica; 
    b. in zona  B,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti d'intesa con  il  soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive; 
    c. in zona  C,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti previo parere del soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive. 
  2. Al fine di assicurare  la  migliore  gestione  dell'area  marina
protetta «Capo Carbonara», nel termine di novanta giorni dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  il  soggetto  gestore   richiede
all'amministrazione competente la ricognizione dei  documenti,  anche
catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali
in essere, con le rispettive date di scadenza, relative  al  suddetto
territorio. 
  3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformita' o con  variazioni  essenziali,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  sono
acquisite  gratuitamente  al  patrimonio  del  soggetto  gestore,  in
conformita' alla loro natura giuridica e alla loro  destinazione.  Il
soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni  da  eseguire
da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380. 
  4.  Gli  interventi  di  manutenzione,   messa   in   sicurezza   e
completamento delle opere e degli  impianti  compresi  nel  perimetro
dell'area marina protetta «Capo Carbonara», previsti dagli  strumenti
di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della
fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto  gestore
dell'area marina protetta  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle  caratteristiche
dell'ambiente  dell'area  marina  protetta  e  delle  sue   finalita'
istitutive. 
  5. Eventuali interventi di restauro  ambientale,  installazione  di
barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento,
ripristino delle condizioni naturali e  ripascimento  delle  spiagge,
progettati nel rispetto delle normative  vigenti  in  materia,  delle
caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e  delle  sue
finalita' istitutive, sono realizzabili,  d'intesa  con  il  soggetto
gestore dell'area marina protetta  e  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.