Art. 11 Monitoraggio e aggiornamento 1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalita' istitutive dell'area marina protetta, nonche' la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di disciplina di cui all'articolo 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del presente decreto e/o del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'articolo 6.