Art. 11 

 

				 
                    Monitoraggio e aggiornamento 

 
  1. Il soggetto gestore  effettua  un  monitoraggio  continuo  delle
condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta  e
delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
su tale base redige annualmente una relazione sullo  stato  dell'area
marina protetta. 
  2. Il soggetto gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  con  il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti  la
delimitazione e le finalita' istitutive  dell'area  marina  protetta,
nonche' la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di
disciplina  di  cui  all'articolo  6,  alle  esigenze  ambientali   e
socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno,
propone al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare l'aggiornamento del presente decreto e/o del regolamento  di
disciplina delle attivita' consentite di cui all'articolo 6.