Art. 12 

 

				 
                            Sorveglianza 

 
  1. La sorveglianza nell'area marina protetta  e'  effettuata  dalla
Capitaneria di Porto competente, dal  Corpo  forestale  di  vigilanza
ambientale della  Regione  autonoma  della  Sardegna,  nonche'  dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.