Art. 5 Attivita' non consentite 1. Nell'area marina protetta «Capo Carbonara» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo articolo 6, non e' consentita: a. qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; b. qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca; c. qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; f. l'uso di fuochi all'aperto.