Art. 5 

 

				 
                      Attivita' non consentite 

 
  1. Nell'area marina protetta «Capo Carbonara» non  sono  consentite
le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente  e
comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente
a quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della  legge  6  dicembre
1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel regolamento  di  disciplina
di cui al successivo articolo 6, non e' consentita: 
    a. qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie vegetali e animali,  ivi  compresa  la  balneazione,  le
immersioni  subacquee,  la  navigazione,  l'ancoraggio,   l'ormeggio,
l'utilizzo di moto  d'acqua  o  acquascooter  e  mezzi  similari,  la
pratica dello sci  nautico  e  sport  acquatici  similari,  la  pesca
subacquea,  l'immissione  di  specie  alloctone  e  il  ripopolamento
attivo; 
    b. qualunque attivita' di cattura, raccolta e  danneggiamento  di
esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la  caccia  e
la pesca; 
    c. qualunque attivita' di  asportazione,  anche  parziale,  e  di
danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; 
    d.  qualunque  alterazione  con  qualsiasi   mezzo,   diretta   o
indiretta,   dell'ambiente   geofisico   e   delle    caratteristiche
biochimiche  dell'acqua,  ivi  compresa  l'immissione  di   qualsiasi
sostanza tossica o inquinante,  la  discarica  di  rifiuti  solidi  o
liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in  regola  con
le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; 
    e.  l'introduzione  di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; 
    f. l'uso di fuochi all'aperto.