Art. 6 

 

				 
Regolamento di disciplina delle attivita'  consentite  nelle  diverse
                                zone 

 
  1. La suddivisione in zone di tutela all'interno  dell'area  marina
protetta «Capo Carbonara», delimitata ai sensi del precedente art. 4,
e le attivita' consentite  in  ciascuna  zona,  anche  in  deroga  ai
divieti espressi di cui al precedente art. 5,  sono  determinate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
il regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato  ai
sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.