Art. 6 Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone 1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Carbonara», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.