Art. 7 Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, resta affidata al Comune di Villasimius ai sensi della vigente convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il medesimo Comune e il Ministero dell'ambiente. 2. Con successiva apposita convenzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di adeguare la gestione dell'area marina protetta alle disposizioni normative attualmente vigenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ridefinira' gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» a cui si dovra' attenere il Comune di Villasimius in qualita' di soggetto gestore. 3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b. il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 8; c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente articolo 6, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo articolo 8 e dalla normativa vigente in materia.