Art. 11 Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicita' 1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei Conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 6, comma 7, e successivamente inviate per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia delle delibere adottate puo' essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso di registrazione. 2. Copia integrale delle deliberazioni adottate e' raccolta in ordine cronologico. Roma, 30 aprile 2012 Il Presidente: Monti Il segretario: Barca