Art. 2 Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato puo' costituire, con propria delibera, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Al fine di garantire compiutezza e celerita' dell'attivita' istruttoria, le proposte per il Comitato sono inviate al DIPE, corredate da una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari, nonche' dei concerti, intese e pareri necessari, unitamente a una sintesi a cura dell'amministrazione proponente, finalizzata a rendere chiare e trasparenti le valutazioni contenute nei medesimi pareri, rilevanti ai fini delle determinazioni del Comitato. L'incompletezza della suddetta documentazione impedisce l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della convocazione della riunione preparatoria di cui al successivo art. 3.