Art. 6 Sedute del Comitato 1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente. 2. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la meta' piu' uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; puo' modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente. 3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto. 4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e' consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente. 5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno. 6. Il DIPE e il Ministero dell'economia e delle finanze predispongono congiuntamente una nota, da porre a base della seduta, contenente l'oggetto delle decisioni e le osservazioni e le prescrizioni relative ai singoli punti all'ordine del giorno, alla luce degli esiti dell'istruttoria e della riunione preparatoria. 7. Al DIPE spetta il compito di trasmettere le delibere al Presidente per la firma entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui le stesse sono state assunte, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, redige il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta in conformita' a quanto deliberato e, entro 14 giorni lavorativi dalla data della seduta, li trasmette in schema al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica di cui al precedente art. 1, comma 8. Gli esiti di tali verifiche sono inviati al DIPE entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli schemi di delibera.