(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6 
      Procedura per la verifica della contabilita' dei cassieri 
 
 
  1. Gli agenti contabili interni incaricati della gestione della 
  cassa e dei buoni pasto, con scadenza quadrimestrale (e 
  precisamente il 31 gennaio o il 30 aprile, il 31  maggio  o  il  31
agosto e il 30 settembre o il 31 dicembre di ogni anno)1 , 
  depositano presso il Servizio Organizzazione, Bilancio e 
  Programmazione il conto delle operazioni di entrata e di uscita, 
  comprensive di carico  e  di  resti,  effettuate  nel  quadrimestre
precedente. 
  2. Il Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione, 
  verifichera' per il tramite di un funzionario incaricato la 
  documentazione predisposta dagli agenti  contabili  interni,  entro
trenta giorni dalla data del deposito, e a tal fine: 
      a)  parifichera'  le  voci  di  entrata  e  di  uscita  con   i
provvedimenti ed atti ad essi connessi; 
      b) redigera' un atto contenente i risultati dell'esame svolto e 
  con il quale si disporra' il discarico anche parziale, ovvero lo 
  neghera' indicando le partite irregolari e, in caso di resti  o  di
"omissioni", indichera' l'entita' e la causale; 
      c) riferira' alla Commissione di Garanzia ed al Segretario 
  Generale, a chiusura  di  ogni  operazione  di  verifica,  per  gli
eventuali conseguenti adempimenti. 
 
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   1 La scadenza delle rese di conto puo' anche essere di un anno