Art. 6 Procedura per la verifica della contabilita' dei cassieri 1. Gli agenti contabili interni incaricati della gestione della cassa e dei buoni pasto, con scadenza quadrimestrale (e precisamente il 31 gennaio o il 30 aprile, il 31 maggio o il 31 agosto e il 30 settembre o il 31 dicembre di ogni anno)1 , depositano presso il Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione il conto delle operazioni di entrata e di uscita, comprensive di carico e di resti, effettuate nel quadrimestre precedente. 2. Il Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione, verifichera' per il tramite di un funzionario incaricato la documentazione predisposta dagli agenti contabili interni, entro trenta giorni dalla data del deposito, e a tal fine: a) parifichera' le voci di entrata e di uscita con i provvedimenti ed atti ad essi connessi; b) redigera' un atto contenente i risultati dell'esame svolto e con il quale si disporra' il discarico anche parziale, ovvero lo neghera' indicando le partite irregolari e, in caso di resti o di "omissioni", indichera' l'entita' e la causale; c) riferira' alla Commissione di Garanzia ed al Segretario Generale, a chiusura di ogni operazione di verifica, per gli eventuali conseguenti adempimenti. -------- 1 La scadenza delle rese di conto puo' anche essere di un anno