IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Davtyan  Mariam,  nata  a  Jerevan
(Armenia) il 1° aprile 1963, cittadina armena, diretta  ad  ottenere,
ai sensi dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
394/99 in combinato disposto con l'art. 16  del  decreto  legislativo
206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  armeno  di
"Biochimico" ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  In  Italia  della
professione di biologo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'art.1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di "Laurea in biochimica", conseguito presso  l'"Universita'  statale
di Jerevan" in data 17 giugno 1985 e del titolo di medico specialista
in  diagnosi  clinica  e  di  laboratorio  rilasciato   dall'Istituto
Nazionale  della  Salute   dell'Accademico   S.   Avdalbekian   della
Repubblica di Armenia in data 10 dicembre 2008; 
  Considerato che l'istante ha presentato documentazione relativa  ad
attivita' professionale e formativa; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei  servizi  del
27 ottobre 2011 in cui si esprimeva parere favorevole; 
  Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale dei biologi,
nella conferenza dei servizi di cui sopra; 
  Considerato che comunque sussistono differenze  tra  la  formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di biologo, e quella di cui e' in possesso l'istante; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
  Visto l' art.  3,  comma  4  del  decreto  legislativo  286/1998  e
successive integrazioni che  prevede  la  definizione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
per motivi di lavoro autonomo; 
 
                               Decreta 
 
che non sussistono motivi ostativi al rilascio  alla  sig.ra  Davtyan
Mariam, nata a Jerevan (Armenia) il 1° aprile 1963, cittadina armena,
del titolo abilitativo per l'esercizio della professione  di  biologo
sez. A in Italia, fatto salvo il  rispetto  delle  quote  dei  flussi
migratori ai sensi dell'art.  3,  comma  4  del  decreto  legislativo
286/1998 e successive integrazioni. 
  La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione  prodotta,  dovra'  essere  presentata  alla  Questura
territorialmente  competente  per  l'apposizione   del   nulla   osta
provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. 
  Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la
sig.ra Davtyan  Mariam,  potra'  richiedere  a  questo  Ministero  il
rilascio  del  decreto   di   riconoscimento   del   proprio   titolo
professionale armeno di "Biologo" ai  fini  dell'iscrizione  all'albo
dei biologi in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale sulla seguente materia (scritta e orale): 1) genetica. 
  La prova si compone di  un  esame  scritto  e  un  esame  orale  da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno  e
dell'altro sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    Roma, 18 maggio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano