Art. 29. Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dell'Ateneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attivita' didattiche e formative; c) delle attivita' rivolte all'esterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attivita' sono svolte, nell'area medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dell'area medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento e' costituito da professori e ricercatori sulla base dell'appartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento puo' essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della liberta' di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede l'afferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell'ordinamento didattico secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento e' approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento e' di cinquanta unita'. Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sara' concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sara' automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, e' possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresi' autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonche' di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. Modalita' di funzionamento e di esercizio delle loro attivita' sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. Nell'ambito del Dipartimento e' costituito l'ufficio di Segreteria amministrativa che sovrintende allo svolgimento delle attivita' amministrativo-contabili del Dipartimento. Il responsabile di tale ufficio e' il Segretario amministrativo. 8. Uno o piu' Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purche' siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilita' di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale e' necessario che il Dipartimento o l'insieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o l'insieme di dipartimenti assicuri la copertura di piu' del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sull'attivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sara' coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nell'area medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di uno o piu' corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola puo' proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nell'area medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso puo' delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attivita' didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attivita' didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalita' di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore e' individuato ai sensi dell'art. 45, comma 2. La funzione di coordinatore puo' essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13. I Dipartimenti: a) svolgono le attivita' didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per l'assegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attivita' didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nell'area medica e veterinaria terra' conto anche dell'attivita' integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attivita' di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione e' svolta dal Senato accademico; e) nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14. Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. 15. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalita' stabilite dal Regolamento di Ateneo che deve prevedere la presenza di almeno 1 rappresentante di ogni corso di studio e di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni accademici; il mandato e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni; c) l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il Segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici; il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 19. Nell'area medica l'attivita' assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-Universita' ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno l'area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessita' di potenziamento dell'attivita' formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialita' del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalita' di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalita' di elezione della Giunta di Dipartimento nonche' le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti.