IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.
398,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato
in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si  definiscono,   per   l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
VISTI, altresi', gli  articoli  4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2000,  con  cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato  affidato  alla  Monte
Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; 
VISTO il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel  regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di  titoli  di
Stato; 
VISTO il decreto ministeriale n.  216  del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'articolo 23, relativo  agli  operatori  specialisti  in
titoli di Stato italiani; 
VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante  l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
CONSIDERATO che l'importo delle emissioni  disposte  a  tutto  il  23
maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 41.734 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
VISTI i decreti in data 24 gennaio 2011, come integrato  dal  decreto
dell'8 marzo 2011, 25 marzo e 20 aprile 2011 e 23 febbraio 2012,  con
i quali e' stata disposta l'emissione delle prime  otto  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 settembre  2010  e
scadenza  15  settembre  2016,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli
interessi,  all'andamento  dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi   al
Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con  esclusione  dei  prodotti  a
base di  tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente
decreto, come "Indice Eurostat"; 
RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre
l'emissione di  una  nona  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali; 
CONSIDERATO  che  in  concomitanza  con  l'emissione  della   tranche
predetta, viene disposta l'emissione della  ventiquattresima  tranche
dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%  indicizzati   all'"Indice
Eurostat", con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017; 
 
                              DECRETA: 
 
                               Art. 1 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,10% indicizzati all'"Indice Eurostat"  ("BTP  €i"),  con
godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, di  cui  al
decreto del 24 gennaio 2011, altresi' citato nelle premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranche  dei  buoni  stessi.  L'emissione
della predetta tranche e l'emissione della  ventiquattresima  tranche
dei buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%  indicizzati  all'  "Indice
Eurostat", con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre  2017,
citata nelle premesse, vengono disposte  per  un  ammontare  nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di  euro  e
un importo massimo di 750 milioni di euro. 
Per quanto non espressamente disposto dal presente  decreto,  restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 24 gennaio 2011. 
I buoni medesimi  sono  ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.