Articolo 3 
 
Imposta di bollo disciplinata dall'articolo 13,  comma  2-ter,  della
Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
 
1. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato  A,  Parte
Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, individua, nella misura proporzionale dell'1  per  mille  per
l'anno 2012 e dell'1,5 per mille per gli anni  successivi,  l'imposta
di bollo su base annua applicata dagli enti gestori in  funzione  del
valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o  di  rimborso
dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche
rappresentati  da  certificati,  calcolato  al  termine  del  periodo
rendicontato ovvero al 31 dicembre di  ciascun  anno  in  assenza  di
rendicontazione. In mancanza dei predetti valori, si assume il  costo
di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario. 
2. Il periodo di riferimento per il calcolo  dell'imposta  dovuta  e'
l'anno civile. Se le comunicazioni sono  inviate  periodicamente  nel
corso dell'anno ovvero in  caso  di  estinzione  o  di  apertura  dei
rapporti  in  corso  d'anno,  l'imposta  e'  rapportata  al   periodo
rendicontato. 
3. Ai fini  della  determinazione  dell'imposta  da  parte  dell'ente
gestore, si tiene conto del valore dei prodotti  finanziari  rilevato
al  termine  del  periodo   rendicontato,   come   risultante   dalle
comunicazioni periodiche relative  al  rapporto  intrattenuto  e  dal
rendiconto  effettuato  sotto  qualsiasi  forma  o,  in  assenza   di
rendicontazione periodica e per i buoni  postali  fruttiferi,  al  31
dicembre di ogni anno. Se, in costanza di  rapporto,  sia  all'inizio
che al termine del periodo rendicontato non  sono  presenti  prodotti
finanziari ne' sono state registrate  movimentazioni  nel  corso  del
periodo stesso, l'imposta non e' dovuta. 
4. L'importo minimo dell'imposta da corrispondere su base annua e' di
euro   34,20.   Limitatamente   all'anno   2012   l'importo   massimo
dell'imposta da corrispondere su base  annua  non  puo'  eccedere  la
misura di euro 1.200,00. Nel caso di rendiconti periodici  ovvero  in
caso di estinzione o di apertura dei rapporti  in  corso  d'anno,  le
dette  misure  minime  e  massime  sono   ragguagliate   al   periodo
rendicontato  e  sono  applicate  in  considerazione   dell'ammontare
complessivo dei prodotti finanziari del cliente  presso  il  medesimo
ente gestore. 
5. Ai fini dell'esenzione da imposta per  valori  dei  buoni  postali
fruttiferi  non  superiori  ad  euro  5.000,00   sono   unitariamente
considerati tutti i  buoni  fruttiferi  di  cui  il  cliente  risulti
intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi  i  buoni  postali
fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009. 
6. In presenza di piu' enti  gestori,  le  comunicazioni  relative  a
prodotti   finanziari   rilevanti,    ai    fini    dell'applicazione
dell'imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della  nota  3-ter,
secondo periodo, all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte  Prima,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642,  dall'ente  gestore  che
intrattiene direttamente con il  cliente  un  rapporto  di  custodia,
amministrazione, deposito, gestione o  altro  stabile  rapporto.  Con
riferimento alle polizze di  assicurazione  ed  ai  buoni  fruttiferi
postali, l'imposta e' comunque  applicata  a  cura,  rispettivamente,
dell'impresa di assicurazione e  di  Poste  italiane  S.p.A..  Per  i
rapporti  intrattenuti  presso  l'ente  gestore  per  il  tramite  di
societa'  fiduciarie,  l'imposta  deve  essere  applicata   dall'ente
gestore. 
7. Per  le  comunicazioni  relative  a  polizze  di  assicurazione  e
operazioni di cui, rispettivamente, ai rami  vita  III  e  V  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005,  n.
209, a buoni postali fruttiferi nonche' a prodotti finanziari diversi
da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un  rapporto  di
custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l'imposta
di bollo per ciascun anno e' dovuta all'atto del rimborso o riscatto.
L'imposta puo' essere applicata, con le medesime modalita', anche per
le  comunicazioni  relative  a   polizze   emesse   da   imprese   di
assicurazioni estere operanti in Italia  in  regime  di  liberta'  di
prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato,
ove dette imprese richiedano l'autorizzazione  per  il  pagamento  in
modo  virtuale  e  sempreche'  esercitino  o  abbiano  esercitato  la
facolta' prevista dall'articolo 26-ter,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In  tal  caso,
l'impresa estera adempie direttamente  all'applicazione  dell'imposta
di bollo ovvero tramite un rappresentante  fiscale  che  risponde  in
solido con essa per il versamento dell'imposta.