Articolo 3 Imposta di bollo disciplinata dall'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 1. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua, nella misura proporzionale dell'1 per mille per l'anno 2012 e dell'1,5 per mille per gli anni successivi, l'imposta di bollo su base annua applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. In mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario. 2. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta e' l'anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta e' rapportata al periodo rendicontato. 3. Ai fini della determinazione dell'imposta da parte dell'ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno. Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari ne' sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non e' dovuta. 4. L'importo minimo dell'imposta da corrispondere su base annua e' di euro 34,20. Limitatamente all'anno 2012 l'importo massimo dell'imposta da corrispondere su base annua non puo' eccedere la misura di euro 1.200,00. Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, le dette misure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore. 5. Ai fini dell'esenzione da imposta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000,00 sono unitariamente considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009. 6. In presenza di piu' enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della nota 3-ter, secondo periodo, all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto. Con riferimento alle polizze di assicurazione ed ai buoni fruttiferi postali, l'imposta e' comunque applicata a cura, rispettivamente, dell'impresa di assicurazione e di Poste italiane S.p.A.. Per i rapporti intrattenuti presso l'ente gestore per il tramite di societa' fiduciarie, l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore. 7. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonche' a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno e' dovuta all'atto del rimborso o riscatto. L'imposta puo' essere applicata, con le medesime modalita', anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreche' esercitino o abbiano esercitato la facolta' prevista dall'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.