Articolo 4 
 
    Modalita' di pagamento dell'imposta, ordinarie e transitorie 
 
1. L'imposta di bollo di cui all'articolo  13,  commi  2-bis  e2-ter,
della Tariffa, Allegato A Parte prima,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, puo' essere assolta in  modo
virtuale, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto. 
2. Qualora l'ente  gestore,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non abbia  ancora  presentato  la  domanda  di  cui
all'articolo 15,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il  pagamento  dell'imposta  di
bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi  prevista
anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012 e  fino  alla
data del  rilascio  dell'autorizzazione,  se  non  gia'  assoggettati
all'imposta di bollo. 
3. Resta fermo l'obbligo di pagamento  dell'acconto  di  imposta  con
scadenza 16 aprile di ogni  anno,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 15-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642 come modificato dall'articolo 5,  comma  2,  del
decreto legge 2 marzo 2012, n.  16.  A  tale  obbligo  sono  altresi'
tenute le imprese di assicurazione. L'acconto, per l'anno 2013,  deve
essere versato entro il 16 aprile 2012 dagli enti  gestori  che  alla
data di entrata in vigore del decreto  legge  2  marzo  2012,  n.  16
risultavano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta
di  bollo  in  modo  virtuale.   Per   i   soggetti   che   ottengono
l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo  virtuale
nel periodo compreso tra il 3  marzo  2012  ed  il  16  aprile  2012,
nonche' per le imprese di assicurazioni  che  risultano  in  possesso
dell'autorizzazione  al  pagamento  dell'imposta  di  bollo  in  modo
virtuale alla data del 16 aprile 2012, l'acconto, per l'anno 2013, va
versato  entro  il  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del  presente  decreto.  L'acconto  e'  determinato  in
misura pari al 95 per cento, ridotto al 50 per cento con  riferimento
all'imposta dovuta ai sensi del comma 2-ter  dell'articolo  13  della
Tariffa,  Allegato  A,  Parte  prima,  al   medesimo   decreto.   Con
riferimento all'acconto,  relativo  all'anno  2013,  in  applicazione
delle disposizioni di cui al  successivo  comma  6,  non  si  procede
all'applicazione   di   sanzioni   per   eventuali    errori    nella
determinazione dell'imposta dovuta. 
4. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per  tutti  gli  atti  e
documenti formati  o  emessi  ovvero  ricevuti  dagli  enti  gestori,
indicati nell'articolo 2, nota 2-bis e negli  articoli  9,  comma  1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa,  Allegato  A,  Parte
prima, al decreto del Presidente della Repubblica  ottobre  1972,  n.
642,  relativi  a  operazioni  e  rapporti  regolati  mediante  conto
corrente o libretto di risparmio, ovvero relativi al deposito  titoli
o agli altri rapporti concernenti prodotti finanziari, ivi compresi i
depositi bancari  e  postali,  anche  rappresentati  da  certificati;
l'effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza  media  pari  o
inferiore a  complessivi  euro  5.000  per  gli  estratti  dei  conti
correnti e i rendiconti dei libretti  di  risparmio  nonche'  per  le
comunicazioni relative ai  buoni  postali  fruttiferi  di  valore  di
rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. 
5. Dai versamenti dovuti ai sensi degli  articoli  15  e  15-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
possono essere scomputati eventuali crediti residui  dell'imposta  di
bollo,  comprese  le  eccedenze   dei   versamenti   dell'addizionale
istituita dall'articolo 11, comma 5, del decreto  legge  19  dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995, n. 35. 
6. Per i comportamenti adottati dagli enti gestori fino alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, difformi dalle previsioni ivi
contenute, non si dara' luogo all'applicazione delle sanzioni. 
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  delle
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 maggio 2012 
 
                                                   Il Ministro: Monti