Articolo 4 Modalita' di pagamento dell'imposta, ordinarie e transitorie 1. L'imposta di bollo di cui all'articolo 13, commi 2-bis e2-ter, della Tariffa, Allegato A Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, puo' essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto. 2. Qualora l'ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora presentato la domanda di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012 e fino alla data del rilascio dell'autorizzazione, se non gia' assoggettati all'imposta di bollo. 3. Resta fermo l'obbligo di pagamento dell'acconto di imposta con scadenza 16 aprile di ogni anno, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. A tale obbligo sono altresi' tenute le imprese di assicurazione. L'acconto, per l'anno 2013, deve essere versato entro il 16 aprile 2012 dagli enti gestori che alla data di entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 risultavano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Per i soggetti che ottengono l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012, nonche' per le imprese di assicurazioni che risultano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale alla data del 16 aprile 2012, l'acconto, per l'anno 2013, va versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'acconto e' determinato in misura pari al 95 per cento, ridotto al 50 per cento con riferimento all'imposta dovuta ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al medesimo decreto. Con riferimento all'acconto, relativo all'anno 2013, in applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 6, non si procede all'applicazione di sanzioni per eventuali errori nella determinazione dell'imposta dovuta. 4. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dagli enti gestori, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente o libretto di risparmio, ovvero relativi al deposito titoli o agli altri rapporti concernenti prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati; l'effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio nonche' per le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. 5. Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati eventuali crediti residui dell'imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell'addizionale istituita dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 6. Per i comportamenti adottati dagli enti gestori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, difformi dalle previsioni ivi contenute, non si dara' luogo all'applicazione delle sanzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2012 Il Ministro: Monti